Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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magazzini
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Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

Messaggio da magazzini »

Vado ad un aggiornamento antincendio e il relatore parla delle comunicazioni, e gli scappa detto "in molte norme si parla di attività indicate ai punti xx del decreto ministeriale 16/02/1982, e si intende proprio quelle, non convertite in quelle del DPR 01/08/2011...."
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Apriti cielo. COSA?????

La cosa mi lascia perplesso.
Ipotizziamo una attività soggetta, con norma verticale, che comunica con una attività che prima non era soggetta, e dal 2011 lo è, mi pare evidente che sia giusta l'interpretazione del relatore, e ammettere la comunicazione se la norma verticale della nuova attività lo consente.
Ma se devo progettare una nuova attività, con una norma verticale vecchiotta, ad esempio non dovrei considerare le eventuali comunicazioni con palestre oltre 200mq ad oggi attività 65, ma non attività ex83 ?

Ammesso il fatto che secondo me stava sbagliando, mi viene il dubbio e vado ad investigare un po.
in vari testi coordinati che si trovano in giro sulle norme, sta sempre scritto "i riferimenti al vecchio regolamento DM 16/02/1982 devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento".
Intendono l'equiparazione dell'Allegato II al DPR del 2011, ma........MAAAAAA
tale allegato non fa questo, non dice che in quella norma le parole "xxx sono sostituite da YYYY", ma stabilisce TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.
Anche se il DM 16/02/1982 è stato interamente abrogato, ma rimane pubblicato in gazzetta ufficiale.

Forse il relatore ha ragione.
Secondo voi?
etec83
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Re: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

Messaggio da etec83 »

In realtà c'è una lettera circolare che chiarisce che se una vecchia norma fa riferimento ad un'attività secondo il DM 16 febbraio 1982 bisogna interpretare quel punto secondo i vecchi parametri della norma.
Prendiamo il caso ad esempio l'attività uffici, prima attività 89 (uffici con oltre 500 addetti secondo DM 16 febbraio 1982) e oggi attività 71 (uffici con oltre 300 persone presenti secondo DPR 151/11).

La norma delle autorimesse ad esempio dispone al punto 3.4.1 che le separazioni di autorimesse con attività 89 devono avvenire con grado di resistenza al fuoco pari a REI 180.
E' ovvio che bisogna tenere conto del fatto che prima l'attività 89 considerava 500 addetti oggi invece si parla di 300 persone.



Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21/5/2013

http://www.ordineingegneripisa.it/files ... 6_1177.pdf

pagina 8
magazzini
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Re: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

Messaggio da magazzini »

Ti ringrazio vivamente della tua risposta, che conferma attraverso proprio quella circolare quanto affermato dal relatore.

L'equiparazione che spesso in questi testi coordinati viene riportata in calce, è erronea. il caso da te posto dell'attività uffici è infatti significativo ed esemplificativo.
la norma sulle autorimesse chiede una compartimentazione significativa REI180 con un ufficio con più di 500 addetti, e non con un ufficio con più di 300 persone presenti. dal punto di vista progettuale le cose cambiano eccome.
fireprog
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Re: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?

Messaggio da fireprog »

mi ricorda la vicenda del 547 che puntualmente comunque il giudice cita... comunque noto che il buon Luciano, e con lui il gruppo di Pisa ha recepito alcune "sfumature" insite nel nuovo ordinamento....
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