Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

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Adriano-Enrico
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Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Adriano-Enrico »

Un dubbio che non trova riscontro certo presso i VV.F.: la rampa è parte della autorimessa e quindi deve avere le caratteristiche di resistenza a fuoco del DM ? oppure è una area di raccordo tra esterno ed interno senza particolari caratteristiche ?
Nel DM 01/02/1986, oltre alla definizione in titolo, si richiama il punto 3.7.2 Rampe; nel mio caso ho una autorimessa interrata per 13 automezzi, con rampa che ha anche la funzione di via d'esodo con secondo uscita con porta e scala di sicurezza. Il percorso d'esodo da qualsiasi punto della autorimesssa rispetto alle due uscite, è inferiore a 40 m
Per protezione della rampa dalla neve (zona montana) , l'impresa ha realizzato una copertura di legno che copre l'intera rampa appena oltre il limite del solaio di copertura della autorimessa (REI 90), individuato con il portone metallico griogliato e porta US a quota autorimessa - 3 m.
Ho cercato nel DM di individuare un riferimento alle caratteristiche di resistenza a fuoco della rampa, ma non trovo dati certi; l'unico elemento che ho trovato è quello (punto 3.10.6).... uscita può essere ridotta ad una, costituito anche solo dalla rampa di accesso purchè sicuramente fruibile ai fini dell'esodo. Se tale vincolo impedisce l'uso della rampa quale via d'esodo, secondo voi posso comunque mantenere la copertura con legno della rampa e risolvendo in altro modo la seconda via d'esodo entro i 40 m?
Grazie per un parere.
Terminus
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Terminus »

Leggi bene dove inizia (o finisce) l'autorimessa.
Se la rampa è coperta, il compartimento autorimessa si estende anche ad essa, con tutte le conseguenze.
Se la rampa è su spazio scoperto, è esterna all'autotimessa vera e propria.
L'estensione della copertura sulla rampa, ha di fatto ampliato la superficie dell'autorimessa.
Adriano-Enrico
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Adriano-Enrico »

In effetti al secondo comma del punto 3.7.0 del DM, trovo conferma del tuo ragionamento " se l'ingresso avviene tramita rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta". Ma secondo te, tale impostazione costituisce adozione della resistenza a fuoco REI 90 anche alle strutture e copertura rampa, ancorchè non via d'esodo ?
Terminus
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Terminus »

Se è considerata autorimessa, ovviamente si.
Adriano-Enrico
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Adriano-Enrico »

Riprendendo il filo sulla rampa in c.a. con copertura di legno per accesso ad autorimessa interrata.
Considerato che se la rampa coperta costituisce accesso alla autorimessa facendone parte, le strutture verticali e la copertura devono avere caratteristiche R 90. Vi è però ancora un aspetto da valutare (Punto 3.4.1) ovvero che le strutture autorimessa/rampa oltre ad avere R 90, devono essere incombustibili.
Conclusione: la copertura della rampa in esame deve avere resistenza a fuoco almeno R 90 ed essere realizzata con materiali incombustibili (A1), oppure rivestita con materiali in classe A1; un intervento di ignifugazione correlato alle dimensioni dei componenti di legno, porta sicuramente a R 90, ma resta il vincolo della incombustibilità. Non vedo altra strada percorribile che l'applicazione di un controsoffitto a membrana R 90 con materiali in classe A1 od eliminare la copertura. Resta ancora una possibilità: la deroga VVF da supportare con impianto sprinkler a secco e rivelazione fumi sulla rampa..........?
Cosa ne pensate ? qualcuno ha risolto situazioni consimili ?
Grazie per il contributo.
Ronin
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Ronin »

una volta il legno strutturale (massiccio) era esentato dal possesso dei requisiti di reazione al fuoco. vado a memoria, dovrebbe essere ancora così...
Tom Bishop
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto:una volta il legno strutturale (massiccio) era esentato dal possesso dei requisiti di reazione al fuoco. vado a memoria, dovrebbe essere ancora così...
Non mi risulta. A me in più di un'occasione hanno chiesto il requisito di reazione anche se strutturale. Se ci fosse qualcosa di scritto in merito sarei interessato.
Tom Bishop
Ronin
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Ronin »

per l'esattezza è la Lettera Circolare 9 maggio 1989, n° 7949/4122.
con il turbinio di norme europee nel frattempo intervenute, non riesco però a capire se è tuttora applicabile.
Adriano-Enrico
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Re: Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli (definizioni DM 01/02/1986)

Messaggio da Adriano-Enrico »

La circolare è reperibile nel sito "Tuttoprevenzioneincendi", ma trattandosi di documento molto datato, ritengo non sia applicabile alle autorimesse, visto sia il DM 09.03.2007 e che la non considerazione della reazione al fuoco, non significa che il legno sia incombustibile.

Il contenuto:
MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati.
Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le motodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone che limitatamente alle travi e pilastri in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco.
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