Nuovo codice di prevenzione incendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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christian619
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Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da christian619 »

Ci sono notizie sul nuovo codice di prevenzione incendi in quanto ho visto che la fondazione degli ing di Torino ha preparato dei corsi.
moliang
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Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da moliang »

Pubblicato! Con il nome di "Norme tecniche di prevenzione incendi..."
Supplemento ordinario n*51 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 20 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015
Terminus
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Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

In prima battuta: il campo di applicazione è quello di cui alla bozza inviata a Bruxelles, ovvero attività finora non normate.
Ronin
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Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Ronin »

di interesse diffuso soprattutto le attività 34 (archivi cartacei sopra 5000 kg) e 70 (depositi sopra 1000 m2).
inoltre si applica sotto la soglia delle RT (es. strutture sanitarie <25 posti letto).
etec83
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Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da etec83 »

Ora non è più menzionata l'alternatività al DM del 92 per le scuole.
lbasa
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Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da lbasa »

Buongiorno, non so se ritenuto poco praticabile, ma a me la novità più importante pare la facoltatività; nel Draft l'art. 2 era:
"Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano integralmente alla ... delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: ..."
...
"Le norme tecniche di cui all'articolo 1 costituiscono criteri di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1 ed escluse dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151."


Nell'attuale DM pubblicato:
"Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla ... delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri ..."
...
"Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151."
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Ronin »

sì è facoltativo.
ma togliendo le castagne dal fuoco del progettista (che così non redige più una VDR ex 10/03/98 le cui conclusioni sono sua personale responsabilità) ritengo che diverrà ben presto dominante nelle attività in cui è permesso.
mi sembra anche giusto, se fino a ieri facevo VDR da cui uscivano certi requisiti per certe attività, ora arriva questo DM a dirmi che magari ci vuole di più? penso di essere legittimato come progettista abilitato ad assumermi come prima la responsabilità di una VDR con prescrizioni più lasche, e quindi usarlo facoltativamente.
Terminus
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Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

Sembrerebbe così.
Ma trattandosi di attività soggette a valutazione da parte dei VVF, ovviamente questi utilizzeranno tale DM come linea guida principale per giudicare le VDR effettuate dal professionista, con le ovvie conseguenze qualora questi abbia deciso di fare altrimenti.
mat
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Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto:inoltre si applica sotto la soglia delle RT (es. strutture sanitarie <25 posti letto).
Scusa, ma sotto la soglia delle RT non sono neanche soggette al dpr 151, quindi non dovrebbero avere prescrizioni salvo quelle richieste eventualmente da 81/08, no?
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto:
Ronin ha scritto:inoltre si applica sotto la soglia delle RT (es. strutture sanitarie <25 posti letto).
Scusa, ma sotto la soglia delle RT non sono neanche soggette al dpr 151, quindi non dovrebbero avere prescrizioni salvo quelle richieste eventualmente da 81/08, no?
sì, ho usato un'espressione fuorviante.
in realtà le RT di solito hanno una soglia "più bassa" del DPR 151 (in cui si rispetta la RT, ma senza bisogno di fare pratiche presso i VVF: ad es. tra i 35 e i 115 kWt delle centrali termiche). alcune RT in questa fascia non pongono prescrizioni, ma rimandano alla sola VDR del 10/03/98 (ad es. appunto il DM 18/09/02 integrato col DM 19/03/15 appunto: da 1 a 25 pl le strutture sanitarie sono soggette al DM, ma nel nuovo allegato tecnico si rimanda alla sola VDR: ora si può usare il nuovo DM come riferimento, in particolare per i punti più controversi, ovvero comunicazioni con altre strutture e compartimentazione dei singoli piani orizzontali)
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: Nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da alessiotst »

Sto leggendo in questi giorni il codice appena pubblicato in GU, in particolare sto approfondendo i criteri di valutazione dei rischi proposti e mi chiedevo in che modo la determinazione del Rvita (tab. g.3-4 ) sia influente nello stabilire il livello di rischio Alto/Medio/Basso del 10.03.1998 in base al quale le aziende sono chiamate ad obblighi diversi (vedi diversa durata dei corsi antincedio, etc.).

Esiste la possibilità di convertire i valori di Rischio A1, A2, etc. in livelli di rischio ex 10.03.1998? Se si, con quale criterio?
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