voi asseverereste?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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engram
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voi asseverereste?

Messaggio da engram »

Se ne è parlato tante volte, ma devo richiedere: voi asseverereste efficienza e funzionalità di una rete idranti del 1998 che eroga a pressione e portata conformemente a regola tecnica e progetto già depositato, ma che presenta le seguenti caratteristiche?

- lance in rame;
- manichette di lunghezza pari a 30 m, non conformi a nessuna norma;
- area non interamente protetta in termini di raggiungibilità del getto;
- attacco per autopompa da cui è possibile effettuare il prelievo e non la mandata (o forse sono consentite entrambe le operazioni, devo verificare).

Grazie, ciao a tutti
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Terminus
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da Terminus »

Il gruppo autopompa lo farei sostituire, non è un dramma.
Per il resto, se l'impianto è conforme a quanto progettato ed approvato ed anche alla regola tecnica, non sei tu a dover apportare modifiche, se risulta efficiente.
Poi puoi sempre fare una letterina al committente pr spiegargli che l'impianto dovrebbe essere implementato, almeno per avere una migliore copertura, anche alla luce della sua responsabilità come Datore di Lavoro (se tale è).
Ronin
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da Ronin »

Per una volta non concordo con terminus: Se l'area non è coperta dal getto il rischio è intollerabile e l'impianto non è conforme, poco importa cosa dice il progetto. Trovo strano che lo rspp non abbia scritto lettere di fuoco sul fatto (lo farà senz'altro non appena ne avrà coscienza)
Terminus
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da Terminus »

Il DM 07/08/12 riporta in merito alle asseverazioni: " ....per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'."
Mentre per la "funzionalità" non credo ci siano dubbi, possiamo discutere a lungo su cosa debba intendersi per "efficienza", o meglio se spetti all'asseveratore verificare e discutere sulla conformità degli impianti alle norme tecniche, alle regole verticali, ai pareri dei VVF, ai concetti generali di sicurezza antincendio.
Premesso questo, arriviamo noi, chiamati ad asseverare per il rinnovo antincendio, a valle di un CPI, quindi di un atto autorizzativo ben preciso.
Il normatore non può aver previsto il caso in cui l'impianto non sia a regola d'arte o difforme alle norme di riferimento, in quanto ciò metterebbe in discussione le certificazioni alla base del rilascio del CPI ed il CPI stesso; quindi il normatore deve aver inteso di asseverare altro, ovvero il mantenimento del tempo delle caratteristiche prestazionali iniziali di cui all'atto autorizzativo.

Trattandosi di luoghi di lavoro il D.Lgs. 81/08 è sicuramente il primo riferimento da ottemperare e ciò sarà preoccupazione del DdL; se questo si trova un'attività soggetta autorizzata dai VVF, protetta da un impianto progettato, approvato e certificato, ma con qualche lacuna, è suo preciso compito valutare i rischi ed agire di conseguenza per ridurli.
Quindi cosa fare nei casi pratici ?
Ogni situazione è diversa dalle altre ed ognuno di noi deve decidere come regolarsi, in funzione anche della committenza; impuntarsi e pretendere adeguamenti prima di asseverare, non è detto sia la scelta giusta o comunque percorribile.
Nel caso della mancata copertura dell'area, se l'area scoperta è ampia, abbiamo davanti un'attività a rischio medio/elevato, con presenza di combustibili nell'area scoperta, pretenderei anch'io l'adeguamento ante asseverazione. Se l'area scoperta è piccola ed a rischio basso, la cosa assume già un rilievo diverso.
In ogni caso sempre una comunicazione (meglio con mail pec) dove si riferisce in merito ad eventuali magagne tecniche o normative e si rimanda al DdL la decisione sulle azioni da intraprendere.
Ronin
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da Ronin »

Io assevererei e scriverei che manca la copertura: Se il collaudatore se ne accorge vuol dire che la cosa è evidente.
L'impianto è efficiente (funziona) ma non è efficace (non spegne il fuoco)
engram
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da engram »

Rimane una questione su cui tutti noi abbiamo differenti posizioni.
Nemmeno il vocabolario ci viene in soccorso, perché i termini efficiente e funzionale non definiscono i confini delle verifiche da svolgere.
Nel chiedere il vostro punto di vista io intendo richiedervi la conoscenza di eventuali pareri, circolari o equipollenti, che possano in qualche modo dirimere la questione.
Rimane il confronto fra tecnici, che é bello.
P.S. Non ho mai detto che si tratti di luogo di lavoro.
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Terminus
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da Terminus »

Ho fatto un discorso generale.
Se si tratta di luogo di lavoro il titolare/DdL ha ben più stimoli a sistemare le cose a regola d'arte che non il privato/amministratore, il quale potrà sempre dire: "Abbiamo il CPI, tutto funziona, perchè dobbiamo modificare le cose ?"
danilo2
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Re: voi asseverereste?

Messaggio da danilo2 »

Ciao, credo ti possa aiutare questa lettura che ti propongo:
La Circolare P412/4101 sott. 72/C.1(17) del 24-05-2000 afferma che "...Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerate come regola dell’arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed al calcolo idraulico delle tubazioni, mentre la valutazione del rischio secondo quanto esposto nell’appendice B – criteri di dimensionamento degli impianti – non può essere considerata vincolante nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto la norma in argomento riporta i criteri di dimensionamento dell’impianto in un allegato informativo. Correttamente, infatti, non avrebbe potuto essere considerata normativa una parte in cui sono stati esplicitati i criteri di valutazione del rischio inseriti al solo scopo di dare alla norma la necessaria completezza. Pertanto per quanto attiene i requisiti prestazionali degli impianti (numero, tipologia, distribuzione, portate, pressioni, ecc.) occorre osservare le disposizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi, ove esistenti, ovvero, in loro mancanza, le prescrizioni impartite dagli stessi Comandi Provinciali VV.F. in fase di espressione del parere di conformità sul progetto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 37/98. Venendo, infine, agli specifici quesiti formulati si esprime il seguente avviso:
a) Attività esistenti in possesso di Certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività l’eventuale adeguamento migliorativo dell’impianto idrico antincendio esistente si impone solo se espressamente previsto da specifica regola tecnica, emanata con decreto ministeriale, ovvero se l’attività è interessata da sostanziali modifiche
"

Pertanto se la tua attività non è sottoposta ad un particolare riferimento normativo che obbliga ad un adeguamento della rete idrica antincendio, direi che puoi asseverare in tranquillità.
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