Il campo di applicazione di tale decreto dice:
"Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi."
Ciò significa che se io ho un'autorimessa, dove passano delle condotte di aerazione, ma le condotte non servono l'attività soggetta, ma solo un negozio sopra al piano terra non soggetto, io posso anche non rispettare i requisiti di reazione al fuoco per quelle condotte come da DM 31 marzo 2003?
Ho interpretato in maniera troppo rigida?
No perché mi sembra una c***ta sinceramente?
DM 31 marzo 2003
Moderatore: Edilclima
DM 31 marzo 2003
Ultima modifica di etec83 il dom set 21, 2014 19:58, modificato 1 volta in totale.
Re: DM 31 marzo 2003
Ne ha tanti di problemi questa autorimessa.....
Così a braccio, credo che puoi non applicare il DM, ma ovviamente i canali devono essere compartimentati rispetto all'autorimessa, o almeno devi avere le serrande tagliafuoco al limite del compartimento con spegnimento dei ventilatori in caso di azionamento delle stesse.
Così a braccio, credo che puoi non applicare il DM, ma ovviamente i canali devono essere compartimentati rispetto all'autorimessa, o almeno devi avere le serrande tagliafuoco al limite del compartimento con spegnimento dei ventilatori in caso di azionamento delle stesse.
Re: DM 31 marzo 2003
In realtà non c'entra.Terminus ha scritto:Ne ha tanti di problemi questa autorimessa.....
Così a braccio, credo che puoi non applicare il DM, ma ovviamente i canali devono essere compartimentati rispetto all'autorimessa, o almeno devi avere le serrande tagliafuoco al limite del compartimento con spegnimento dei ventilatori in caso di azionamento delle stesse.
Era così, pura curiosità.