Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Moderatore: Edilclima
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Se a qualcuno interessa la bozza degli allegati del decreto che stanno circolando negli ordini/collegi professionali per suggerimenti valutazioni:
http://www.peritiindustriali.mi.it/wp-c ... NCENDI.pdf
giusto per capire a cosa si sta andando incontro.
Per il resto sono stato al convegno del 5 maggio ieri a Milano con Pini, Dattilo, Barberi, Abate, insomma non che abbiano spiegato molto, c'è da dire che sembra una grossa rivoluzione nel campo della prevenzione incendi.
Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
Hanno detto che forse per ottobre esce, ho qualche dubbio.
http://www.peritiindustriali.mi.it/wp-c ... NCENDI.pdf
giusto per capire a cosa si sta andando incontro.
Per il resto sono stato al convegno del 5 maggio ieri a Milano con Pini, Dattilo, Barberi, Abate, insomma non che abbiano spiegato molto, c'è da dire che sembra una grossa rivoluzione nel campo della prevenzione incendi.
Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
Hanno detto che forse per ottobre esce, ho qualche dubbio.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
[quote="etec83"
[quote="etec83"
E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi.etec83 ha scritto: Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
[quote="etec83"
Parlavano verso/ entro l 'estate 2014....etec83 ha scritto:Hanno detto che forse per ottobre esce, ho qualche dubbio.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi.Sandeman ha scritto:[quote="etec83"etec83 ha scritto: Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
Nel senso che da come sembra essere strutturata la norma si va più verso l'approccio prestazionale piuttosto che quello prescrittivo.
Col tempo credo si andrà a finire anche maggiormente di più nell'utilizzo della fire engineering.
Non sarà più la norma che ci dirà quanto lunga deve essere una via d'esodo o quanto deve essere l'altazza minima di un'autorimessa, ma sarà a discrezione del professionista attraverso sue valutazioni.
Cambia da così a cosà la responsabilità.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Quindi , al di là delle responsabilità , ci sarà piu tecnica al posto della burocrazia.etec83 ha scritto:E cioè ? Potresti spiegare meglio cosa intendi.Sandeman ha scritto:[quote="etec83"etec83 ha scritto: Più che altro vedo molto prossima la fine dell'era prescrittiva.
Nel senso che da come sembra essere strutturata la norma si va più verso l'approccio prestazionale piuttosto che quello prescrittivo.
Col tempo credo si andrà a finire anche maggiormente di più nell'utilizzo della fire engineering.
Non sarà più la norma che ci dirà quanto lunga deve essere una via d'esodo o quanto deve essere l'altazza minima di un'autorimessa, ma sarà a discrezione del professionista attraverso sue valutazioni.
Cambia da così a cosà la responsabilità.
Dal mio modesto punto di vista ne vedo qualcosa di più dinamico con maggiori opportunità di lavoro per tutti gli addetti.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
non lo ritengo affatto un passo avanti. Chi può avere le conoscenze per entrare a pieno titolo nell'era prestazionale? A mio avviso vale questa equazione: prescrittivo = accessibile a tutti i professionisti; prestazionale = accessibile ai soliti studi superspecializzati. A mio avviso in questa materia si dovrebbe fare un mix tra prescrizioni e prestazioni aumentando il campo di discrezionalità del tecnico in varie questioni ma non su tutto. Si dovrebbe anche snellire e semplificare la procedura della deroga per i casi in cui non è possibile rispettare una prescrizione. Una cosa importante è l'aggiornamento delle norme che dovrebbe essere più rapido, basti pensare alla norma sulle centrali termiche a gas che è del 1996.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Bah, le deregulation nel nostro paese sono sempre pericolose.
Staremo a vedere.
Staremo a vedere.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Già.Terminus ha scritto:Bah, le deregulation nel nostro paese sono sempre pericolose.
Staremo a vedere.
Temo coloro che si inventeranno giustificazioni "fantasiose" per situazioni poco sicure pur di non far nulla... la sicurezza antincendio cartacea...
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Forse cosi in giro ci saranno meno Professionisti ex818 che non sanno distinguere una colonna idrante da un attacco V.F.Abser ha scritto:non lo ritengo affatto un passo avanti. Chi può avere le conoscenze per entrare a pieno titolo nell'era prestazionale? A mio avviso vale questa equazione: prescrittivo = accessibile a tutti i professionisti; prestazionale = accessibile ai soliti studi superspecializzati. A mio avviso in questa materia si dovrebbe fare un mix tra prescrizioni e prestazioni aumentando il campo di discrezionalità del tecnico in varie questioni ma non su tutto. Si dovrebbe anche snellire e semplificare la procedura della deroga per i casi in cui non è possibile rispettare una prescrizione. Una cosa importante è l'aggiornamento delle norme che dovrebbe essere più rapido, basti pensare alla norma sulle centrali termiche a gas che è del 1996.
E non occorrono studi superspecializzati per poter seguire la prevenzione incendi. Occorrono,ripeto a mio modesto parere, tecnici preparati effettivamente
su tutte le discipline/materie che rientrano nella prevenzione incendi. ( Idraulica,meccanica, tecnologia dei materiali, ecc.. )
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
non credo comunque che sparirà del tutto l'approccio prescrittivo (quand'anche sparisse, e venissero abrogate tutte le RT, si potrebbe contestare un professionista che continuasse ad applicarle? non vedo perchè)
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
siamo ottimisti?Abser ha scritto:non lo ritengo affatto un passo avanti. Chi può avere le conoscenze per entrare a pieno titolo nell'era prestazionale? A mio avviso vale questa equazione: prescrittivo = accessibile a tutti i professionisti; prestazionale = accessibile ai soliti studi superspecializzati. A mio avviso in questa materia si dovrebbe fare un mix tra prescrizioni e prestazioni aumentando il campo di discrezionalità del tecnico in varie questioni ma non su tutto. Si dovrebbe anche snellire e semplificare la procedura della deroga per i casi in cui non è possibile rispettare una prescrizione. Una cosa importante è l'aggiornamento delle norme che dovrebbe essere più rapido, basti pensare alla norma sulle centrali termiche a gas che è del 1996.
vogliamo sperare in un equilibrato mix tra prescrittivo e prestazionale?
se per una CT riusciamo a far rispettare tutte le prescrizioni della norma attuale anche in futuro, tutto ok, no? il lavoro può farlo chiunque
se ad esempio per un edificio esistente con cambio di destinazione d'uso ci sarà invece bisogno di più fantasia e quindi dell'approccio prestazionale applicato in toto, ok, il lavoro lo farà uno specialista
spero che non si ritenga di sanare ogni situazione con la fluidodinamica computazionale,sarebbe un suicidio
sarà interessante capire se la maggiore responsabilità del professionista verrà in qualche modo riconosciuta economicamente
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
aggiornamento:
http://www.pro-fire.org/servizi/news/13 ... cendi.html
in particolare si dice che:
http://www.pro-fire.org/servizi/news/13 ... cendi.html
in particolare si dice che:
durante la vacanze abbiamo il tempo di verificare se e cosa è cambiato rispetto alla bozza circolata in primavera..... è stato sottoposto dal ministero dell'interno all'approvazione della comunità che darà il suo parere entro i prossimi 90 giorni.
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Io durante le vacanze sono in vacanza
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
A mio avviso tutto inutile, e forse deleterio sino a che non ci sarà la cultura.
E nella fattispecie del settore ritengo che la cultura la creerebbe una equa e responsabile attività della PA, in questo caso VVF.
Qualcuno può spiegarmi perché nel mio peregrinare la notte per le strade del mio quartiere io non mi sia ancora imbattuto in una (dico una!) autorimessa in cui tutto mi sia risultato conforme?
Il funzionario che sopralluogo ha svolto?
Questa settimana mi sono imbattuto in un'autorimessa con CPI del 2002 con tutte le uscite di 80 cm e nessun procedimento in deroga e in un'altra con CPI sempre del 2002 ottenuto senza alcun progetto, elaborato grafico o relazione tecnica!
Se ci credete, come potete pensare che si sia pronti per un progresso tecnico virtuoso?
E nella fattispecie del settore ritengo che la cultura la creerebbe una equa e responsabile attività della PA, in questo caso VVF.
Qualcuno può spiegarmi perché nel mio peregrinare la notte per le strade del mio quartiere io non mi sia ancora imbattuto in una (dico una!) autorimessa in cui tutto mi sia risultato conforme?
Il funzionario che sopralluogo ha svolto?
Questa settimana mi sono imbattuto in un'autorimessa con CPI del 2002 con tutte le uscite di 80 cm e nessun procedimento in deroga e in un'altra con CPI sempre del 2002 ottenuto senza alcun progetto, elaborato grafico o relazione tecnica!
Se ci credete, come potete pensare che si sia pronti per un progresso tecnico virtuoso?
Feel them burn!
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
engram ha scritto:A mio avviso tutto inutile, e forse deleterio sino a che non ci sarà la cultura.
E nella fattispecie del settore ritengo che la cultura la creerebbe una equa e responsabile attività della PA, in questo caso VVF.
Qualcuno può spiegarmi perché nel mio peregrinare la notte per le strade del mio quartiere io non mi sia ancora imbattuto in una (dico una!) autorimessa in cui tutto mi sia risultato conforme?
Il funzionario che sopralluogo ha svolto?
Questa settimana mi sono imbattuto in un'autorimessa con CPI del 2002 con tutte le uscite di 80 cm e nessun procedimento in deroga e in un'altra con CPI sempre del 2002 ottenuto senza alcun progetto, elaborato grafico o relazione tecnica!
Se ci credete, come potete pensare che si sia pronti per un progresso tecnico virtuoso?
Quoto: o i controlli si fanno seri o è tutto inutile (anzi si rischia di lasciare tutto nelle mani di chi firma a prezzo inferiore)
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Come non essere d'accordo.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
il comando interregionale veneto ha emesso una circolare secondo cui il nuovo codice di prevenzione incendi può essere utilizzato già a supporto delle richieste di deroga
cosa forse più importante: nella bozza di aprile erano comprese 10 regole tecniche verticali (praticamente per le attività più frequenti, mancava forse solo il pubbòlcio spettacolo...)
nel decreto che è stato amndato in europa per approvazione sono sparite!praticamente è rimasta solo quella delle attività scolastiche
cosa forse più importante: nella bozza di aprile erano comprese 10 regole tecniche verticali (praticamente per le attività più frequenti, mancava forse solo il pubbòlcio spettacolo...)
nel decreto che è stato amndato in europa per approvazione sono sparite!praticamente è rimasta solo quella delle attività scolastiche
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora.
Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e si applica integralmente praticamente alle attività prive di norme verticali (ad eccezione delle scuole dove forse il normatore ha inteso ammodernare una norma molto vecchia e risultata pesante da attuare da parte della PA).
Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e si applica integralmente praticamente alle attività prive di norme verticali (ad eccezione delle scuole dove forse il normatore ha inteso ammodernare una norma molto vecchia e risultata pesante da attuare da parte della PA).
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
A proposito degli edifici scolastici le novità, se non interpreto male, non sono di poco conto.
In particolare verrebbe meno l'obbligo di realizzare la rete idranti (prevista dal DM 26.08.92 per tutti i tipi di scuole, ad eccezione della tipo 0). Per le scuole con altezza fino a 24 m che non abbiano aree a rischio specifico, il controllo dell'incendio può essere affidato solo agli estintori.
Ho inteso bene?
In particolare verrebbe meno l'obbligo di realizzare la rete idranti (prevista dal DM 26.08.92 per tutti i tipi di scuole, ad eccezione della tipo 0). Per le scuole con altezza fino a 24 m che non abbiano aree a rischio specifico, il controllo dell'incendio può essere affidato solo agli estintori.
Ho inteso bene?
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
quindi le ambizioni della bozza di aprile sono state abbastanza castrate!Terminus ha scritto:Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora.
Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e si applica integralmente praticamente alle attività prive di norme verticali (ad eccezione delle scuole dove forse il normatore ha inteso ammodernare una norma molto vecchia e risultata pesante da attuare da parte della PA).
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
sighTerminus ha scritto:Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora.
Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e si applica integralmente praticamente alle attività prive di norme verticali (ad eccezione delle scuole dove forse il normatore ha inteso ammodernare una norma molto vecchia e risultata pesante da attuare da parte della PA).
alternative? ma che vuul dire? che il rpofessionista decide se usare l'una o le altre? dovremo anche stavolta aspettare le interpretazioni ufficiose?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Questo è uno stralcio del testo che gira in rete.
Art.1, comma 2
"2. Le norme tecniche, di cui al comma 1, sono alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì alternative alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai
decreti del ministero dell’interno di seguito indicati:
a) decreto 15 marzo 2005 recante “requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;
b) decreto del 9 marzo 2007, “recante le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
c) decreto del 16 febbraio 2007,“recante la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
d) decreto del 20 dicembre 2012 “recante la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica.
Art.2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1, si applicano, integralmente, alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40 compresi; da 42 a 47 compresi; da 50 a 54 compresi; 56; 57; 63; 64; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili; 76.
4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 costituiscono criteri di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività di cui al comma 1 ed escluse dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
L'unica cosa che, per ora, mi torna strana, è il riferimento alle norme di cui all'art.15, comma 3, del 139/06.
Art.1, comma 2
"2. Le norme tecniche, di cui al comma 1, sono alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì alternative alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai
decreti del ministero dell’interno di seguito indicati:
a) decreto 15 marzo 2005 recante “requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;
b) decreto del 9 marzo 2007, “recante le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
c) decreto del 16 febbraio 2007,“recante la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
d) decreto del 20 dicembre 2012 “recante la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica.
Art.2 - Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1, si applicano, integralmente, alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40 compresi; da 42 a 47 compresi; da 50 a 54 compresi; 56; 57; 63; 64; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili; 76.
4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 costituiscono criteri di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività di cui al comma 1 ed escluse dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
L'unica cosa che, per ora, mi torna strana, è il riferimento alle norme di cui all'art.15, comma 3, del 139/06.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
a me, da semplice ingegnere (mica ho studiato filologia. . . ) turba il termine usato all'art. 1 "ALTERNATIVE"
vuol mica dire che sono abrogate . . .
l'art. 2 sembra invece chiaro perchè mi elenca quali attività soggette debbano seguire il nuovo testo unico (per esclusione tutte le altre seguono le care vecchie che già conosciamo)
e per favore non chiamiamolo testo unico
vuol mica dire che sono abrogate . . .
l'art. 2 sembra invece chiaro perchè mi elenca quali attività soggette debbano seguire il nuovo testo unico (per esclusione tutte le altre seguono le care vecchie che già conosciamo)
e per favore non chiamiamolo testo unico
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
pare che il tema, comunque, non interessi molto nel forum, probabilmente a ragione:
art 5, comma 3 : se anche fosse pubbliczto in tempi brevi, avremmo comunque 6 mesi di tempo per acclimatarci
art 5, comma 3 : se anche fosse pubbliczto in tempi brevi, avremmo comunque 6 mesi di tempo per acclimatarci
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il decreto campeggi forse è il primo esempio di approccio prestazionale.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Non è così. Almeno per me. Per un motivo, nel mio caso, molto semplice.gararic ha scritto:pare che il tema, comunque, non interessi molto nel forum,
Sto seguendo la realizzazione dell'impianto idranti in due scuole, entrambe con poco più di 100 presenze, tipo 1 insomma. In una di queste proprio la settima scorsa è stato realizzato il collegamento all'acquedotto comunale e sono in fase di dimensionamento le condotte di distribuzione.
Ora dalla lettura della nuova normativa pare venga meno l'obbligo della necessità della rete idranti. In pratica, da quanto posso dedurre, l'obbligo della rete idranti riguarderà solo un numero limitato di edifici scolastici.
Cosa dico al committente? Lascia perdere la rete idranti perché la nuova normativa non la richiederà? Quando? Ma intanto? Intanto occorre produrre la SCIA e nel rispetto della normativa oggi vigente la scuola deve essere dotata della rete idranti. Che fra qualche mese non sarà più obbligatoria. Tenuto conto dell'incidenza percentuale del costo di una rete idranti per una attività di piccole dimensioni credo possiate immaginare quanto possa essere felice il committente quando scoprirà di aver buttato i propri soldi.
Giusto per complicare le cose. L'articolo 2 della nuova normativa dichiara che la stessa si applica all'attività 67, ad esclusione degli asili nido. Il che vuol dire, suppongo, che per questi ultimi rimane valida la previgente normativa. Che per gli asili nido prevede sempre l'obbligo dell'impianto idranti per presenze oltre le 100 unita. Mi piacerebbe capire il senso. Forse i bambini fino a 3 anni hanno maggiori capacità incendiarie...
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Non ho approfondito più di tanto la questione, anche perchè non ho progetti di scuole in vista.
Gli asili nido comportano un rischio maggiore, dato dalla non autosufficienza dei bambini, i quali devono essere fatti evacuare dal personale, in braccio o con l'ausilio di apposite attrezzature. Ciò complica la gestione dell'emergenza.
Nel tuo caso, se lo ritieni opportuno, visti i tempi presunti per l'emanazione del decreto in questione, puoi pensare ad una deroga.
Gli asili nido comportano un rischio maggiore, dato dalla non autosufficienza dei bambini, i quali devono essere fatti evacuare dal personale, in braccio o con l'ausilio di apposite attrezzature. Ciò complica la gestione dell'emergenza.
Nel tuo caso, se lo ritieni opportuno, visti i tempi presunti per l'emanazione del decreto in questione, puoi pensare ad una deroga.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Grazie. Mi pare un suggerimento utile. Proverò a sentire il comando.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita, che suggerisce l'uso della nuova normativa proprio per le richieste di derogapaolo m ha scritto:Grazie. Mi pare un suggerimento utile. Proverò a sentire il comando.
(sarà forse un caso ma ora il nuovo comandante regionale dattilo è proprio quiello che è considerato l'autore della nnova normativa . . )
chissà nelle altre regioni come viene vista la cosa . . .
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Sono in Lombardia (Milano). Puoi comunque, gentilmente, fornirmi un link alla circolare che hai richiamato?gararic ha scritto:se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
vedi se funziona:paolo m ha scritto:Sono in Lombardia (Milano). Puoi comunque, gentilmente, fornirmi un link alla circolare che hai richiamato?gararic ha scritto:se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9542,d.d24
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Perfetto, grazie.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Grazie del link.
Potrebbe tornare utile.
Potrebbe tornare utile.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
News dalle altre regioni?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Mi rispondo da solo :gararic ha scritto:e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
Paragrafo s.3.5.3, quasi uguale a prima
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Non capisco il tuo dubbio.Terminus ha scritto: L'unica cosa che, per ora, mi torna strana, è il riferimento alle norme di cui all'art.15, comma 3, del 139/06.
Il comma 3 del D.lsg 139/06 per me fa riferimento ai criteri generali di prevenzione incendi.
Io lo leggo che per attività non regolate da norma tecnica verticale deve essere seguito il nuovo decreto.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il D.Lgs. 139/06, art.15, comma 3 cita:
"3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate."
Mi sembra che il giusto riferimento dovesse essere il comma 1 (ovvero il riferimento alle norme tecniche di prevenzione incendi) e non il comma 3.
"3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate."
Mi sembra che il giusto riferimento dovesse essere il comma 1 (ovvero il riferimento alle norme tecniche di prevenzione incendi) e non il comma 3.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Ma il nuovo decreto infatti diventa alternativo solo per le regole tecniche elencate nell'art.2 comma 2, non a tutte le altre, per il resto si applica per attività non regolate da specifiche regole tecniche verticali.Terminus ha scritto: Mi sembra che il giusto riferimento dovesse essere il comma 1 (ovvero il riferimento alle norme tecniche di prevenzione incendi) e non il comma 3.
Almeno io l'avevo inteso così.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Ci sono novità in merito?
Io sono interessato soprattutto alle autorimesse.
Con l'ultima bozza mi par di capire che non si supererebbe in alcun modo il D.M. 01/02/86, o sbaglio?
La precedente bozza invece includeva una nuova regola tecnica verticale.
Ora sono disorientato: quando mesi fa feci notare al Vice Comandante che il D.M. 01/02/86 prescrive scale di tipo protetto che mai al mondo vengono realizzate rimase dapprima attonito e poi mi assicurò che a marzo 2015 (oggi!) certe cose non ci sarebbero più state...
Attendo quindi trepidante un aggiornamento!
Io sono interessato soprattutto alle autorimesse.
Con l'ultima bozza mi par di capire che non si supererebbe in alcun modo il D.M. 01/02/86, o sbaglio?
La precedente bozza invece includeva una nuova regola tecnica verticale.
Ora sono disorientato: quando mesi fa feci notare al Vice Comandante che il D.M. 01/02/86 prescrive scale di tipo protetto che mai al mondo vengono realizzate rimase dapprima attonito e poi mi assicurò che a marzo 2015 (oggi!) certe cose non ci sarebbero più state...
Attendo quindi trepidante un aggiornamento!
Feel them burn!
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
come sarebbe che non vengono realizzate scale protette per l'accesso alle autorimesse? dove sarebbe la difficoltà tecnica?engram ha scritto:cale di tipo protetto che mai al mondo vengono realizzate
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Oddio, spero di avere scritto bene!
Il punto 3.10.7 Scale - Ascensori recita
"Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto."
Non dovremmo quindi avere condomini, anche bassi, in cui i pianerottoli di accesso agli appartamenti sono separati dal vano scala ad ogni piano?
Il punto 3.10.7 Scale - Ascensori recita
"Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto."
Non dovremmo quindi avere condomini, anche bassi, in cui i pianerottoli di accesso agli appartamenti sono separati dal vano scala ad ogni piano?
Feel them burn!
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
no, per quanto mi riguarda la scala è di tipo protetto nell'autorimessa (cioè ai piani dell'autorimessa) e non ai piani dell'edificio civile (che non fa parte dell'attività autorimessa; magari è attività soggetta a sua volta, con la sua RT, che però ha prescrizioni differenti).
la "protezione" protegge chi si trova nell'attività (cioè nell'autorimessa) fino a che non giunge all'uscita del piano di riferimento (=piano terra) o entra in un'altra attività comunicante (=edificio civile).
la "protezione" protegge chi si trova nell'attività (cioè nell'autorimessa) fino a che non giunge all'uscita del piano di riferimento (=piano terra) o entra in un'altra attività comunicante (=edificio civile).
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Posso condividere le vostre logiche, ma non riesco a leggere così: "situate in edifici" è la stessa locuzione utilizzata nella definizione di autorimessa mista.
Poi osservo che nella vostra interpretazione la discriminante dei 32 m limiterebbe l'applicazione alle sole autorimesse mastodontiche, 10 piani o giù di lì tra interrati e fuori terra. Questo potrebbe anche essere ma mi convince poco...
Infine il concetto di protezione limitata ai fruitori della sola attività trattata, per quanto possa risultarmi condivisibile, non è per me così palese.
Comunque non è questo l'oggetto del thread, non voglio portare fuori tema,...me ne rimango qui zitto zitto a sapere del resto...
Quando lancio il sasso ho sempre paura che arriviate in due a picchiarmi!
Ciao
Poi osservo che nella vostra interpretazione la discriminante dei 32 m limiterebbe l'applicazione alle sole autorimesse mastodontiche, 10 piani o giù di lì tra interrati e fuori terra. Questo potrebbe anche essere ma mi convince poco...
Infine il concetto di protezione limitata ai fruitori della sola attività trattata, per quanto possa risultarmi condivisibile, non è per me così palese.
Comunque non è questo l'oggetto del thread, non voglio portare fuori tema,...me ne rimango qui zitto zitto a sapere del resto...
Quando lancio il sasso ho sempre paura che arriviate in due a picchiarmi!
Ciao
Feel them burn!
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Anch'io all'inizio avevo interpretato la norma considerando le scale di tipo protetto per tutta la loro estensione, poi mi venne spiegato che, come dice Ronin, le scale dovevano essere protette nei confronti dell'attività a rischio costituita dall'autorimessa.
Quindi se hai due piani interrati di autorimessa con edificio soprastante, la scala condominiale sarà protetta per i due piani interrati dell'autorimessa.
Quindi se hai due piani interrati di autorimessa con edificio soprastante, la scala condominiale sarà protetta per i due piani interrati dell'autorimessa.
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
in vigore da oggi?
ma cosa? siamo impazziti?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
gossip:
discussione con comando in emilia romagna
argomento: filtro a prova di fumo pressurizzato
domanda: il ventilatore deve essere sempre in funzione con le porte sempre chiuse o, ragionevomente, in caso di incendio si chiudon le porte e si accende il ventilatore di rpessurizzazione?
risposta: per ora fatelo andare sempre, poi tanto a breve entrerà in vigor ela nuova normativa che permetterà al seconda ipotesi
discussione con comando in emilia romagna
argomento: filtro a prova di fumo pressurizzato
domanda: il ventilatore deve essere sempre in funzione con le porte sempre chiuse o, ragionevomente, in caso di incendio si chiudon le porte e si accende il ventilatore di rpessurizzazione?
risposta: per ora fatelo andare sempre, poi tanto a breve entrerà in vigor ela nuova normativa che permetterà al seconda ipotesi
riccardo - affetto da superbonus
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
come fa a entrare in vigore, se non è pubblicato in gu?
PS: noi siamo in emr, ed i ventilatori di sovrappressione dei filtri sono asserviti alla rilevazione incendi già da parecchi anni...
PS: noi siamo in emr, ed i ventilatori di sovrappressione dei filtri sono asserviti alla rilevazione incendi già da parecchi anni...