Ma per carità, non andiamo dietro a titoloni scritti a braccio per fini commerciali.
Oggi termina il periodo stabilito dalla commissione europea per consentire all'Italia di rispondere ad alcune osservazioni in merito ai contenuti del decreto proposto (riguardanti il mercato dei prodotti soggetti a CPR).
Poi ovviamente il DM, con le eventuali correzioni richieste dalla UE, dovrà essere emanato e pubblicato per entrare in vigore.
E' un problema ricorrente dovuto alla definizione di filtro a prova di fumo contenuto nel DM 83, e mai chiarito ufficialmente: alcuni Comandi e/o funzionari purtroppo interpretano che i ventilatori debbano essere permanentemente in funzione.
Per queste circostanze Sacop ad esempio prevede apparecchi idonei a tale funzionamento.
Ronin ha scritto:come fa a entrare in vigore, se non è pubblicato in gu?
PS: noi siamo in emr, ed i ventilatori di sovrappressione dei filtri sono asserviti alla rilevazione incendi già da parecchi anni...
non per il "mio" funzionario
sembrerebbe così ragionevole . . . . eppure
Si anche dalle mie parti la bozza del DM è presa in considerazione dai VVF, come appoggio per la VDR e le misure, ma rimane il fatto che non è cogente finchè non è pubblicata e già tra le varie bozze e quella che è stata mandata a Bruxelles di cose ne sono cambiate.
Ronin ha scritto:mah, anche da noi c'è stata una "conversione" più o meno nel 2011 (prima sempre accesi, poi asserviti)
Evidentemente qualcuno ha deciso di accendere il cervello e spegnere i ventilatori.
a treviso l'ordine ingegneri ha programmato per i prossimi mesi incontri con i VVF nella previsione dell'entrata in vigore della nuova normativa
presumo quindi che sia data per certa la sua pubblicazione.... secondo l'ultima bozza circolata?
Il testo più papabile dovrebbe essere quello inviato alla Commissione UE.
Con alcune piccole correzioni dovute alle osservazioni della stessa Commissione che però riguardano sicuramente l'aspetto di commercializzazione e riconoscimento dei prodotti.
Come in altri casi attenderanno il pieno agosto per emanare il DM...... che bravi, così abbiamo più tempo per studiare......
Riesumo questa discussione perché mi sembra l'unica riguardante il Codice in cui ci si confronta sul campo di applicazione.
Io ho inteso che che l'unica parte cogente del provvedimento sia la Sezione V che include le regole tecniche verticali.
Tutto il resto può essere usato facoltativamente in alternativa a n° 8 regole tecniche orizzontali e a criteri generali di prevenzione incendi.
Riguardo a questi ultimi io ripropongo un dubbio che ho da sempre: dove sta scritto che i contenuti del D.M. 10/03/1998 sono criteri generali applicabili ad attività non normate quando questo ha per oggetto solo i luoghi di lavoro?
La sezione V fa parte dell'Allegato tecnico e pertanto soggiace allo stesso campo di applicazione.
Riguardo il DM 10/03/98, c'è da dire che le attività prive di norma verticale sono praticamente sempre luoghi di lavoro soggetti al TU.
engram ha scritto:dove sta scritto che i contenuti del D.M. 10/03/1998 sono criteri generali applicabili ad attività non normate quando questo ha per oggetto solo i luoghi di lavoro?
non c'è scritto, e tuttavia non riesco a pensare a nessun caso di attività non normata che non sia luogo di lavoro.
probabilmente è per stanchezza (non sono sarcastico, giuro), fammi un controesempio.
La sezione V fa parte dell'Allegato tecnico e pertanto soggiace allo stesso campo di applicazione.
Vero. Quindi a tuo giudizio al momento non c'è nulla di cogente in questo provvedimento?
È che mi viene così strano pensare alla compresenza di più regole tecniche verticali per ascensori e aree a rischio specifico...
non riesco a pensare a nessun caso di attività non normata che non sia luogo di lavoro
Mah, pensavo ad attività di deposito in genere, che si possono verificare anche in ambito privato. Ma sostanzialmente avete ragione voi.