Chiarimento DM 18/09/02

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Sandeman
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Chiarimento DM 18/09/02

Messaggio da Sandeman »

Buongiorno,

un Vs.parere in merito.
Sto studiano il seguente D.M 18/09/02.
Nel esempio pratico ho una struttura di tipo B ( casa di riposto, regime residenziale a ciclo continuativo ecc.. ) con data di costruzione ipotizziamo 1960.
Quindi struttura antecedente a tale DM. Bene leggendo tale passaggio del presente DM :

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini temporali di cui al successivo art. 6.
interpreto che tali strutture debbano essere adeguate secondo il titolo 3 entro i termini stabiliti all'art.6.

Subito dopo però :

Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrut-turazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato(6) dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.


Da questa frase deduco che se ho già in possesso un CPI ovviamente rinnovato con le dovute tempistiche non occore adeguare quanto detto sopra?
Sbaglio?

Grazie .
Ronin
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Re: Chiarimento DM 18/09/02

Messaggio da Ronin »

non sbagli, è così.
la disposizione è stata inserita perchè l'adeguamento delle strutture ospedaliere è un procedimento lungo e complesso, spesso di durata ultra-decennale (in realtà, di durata indefinita, almeno una volta ogni 25-30 anni i reparti hanno bisogno di essere completamente ristrutturati), ragion per cui chi aveva già intrapreso (o addirittura completato con il CPI) un percorso è stato tutelato: si presuppone che se hai ottenuto un CPI il locale comando VVF considerava la struttura adeguatamente sicura, e dunque sarebbe irragionevole ricominciare da capo.

tieni conto che la frequenza di accadimento degli incendi è dell'ordine di 10^-4 (1 caso all'anno ogni 10.000 strutture, e gli ospedali in italia sono circa 1600), mentre la quantità di persone che subiscono eventi sanitari a rischio di vita (dagli incidenti ai gravi eventi morbosi quali infarti e ictus, ad esempio) è di diverse migliaia al giorno: basta un piccolo aggravio sui secondi per vanificare l'azzeramento del rischio dei primi, occorre quindi muoversi con grande prudenza.
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Sandeman
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Re: Chiarimento DM 18/09/02

Messaggio da Sandeman »

Quindi deduco che l'ideale sarebbe quello di limitare gli interventi straordinari ( cioè quelli che comportano una modifica sostanziale dell'impianto ) al fine di limitare gli adeguamenti secondot tale D.M.
Ronin
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Re: Chiarimento DM 18/09/02

Messaggio da Ronin »

siamo nel campo della teoria, perché gli adeguamenti sono in realtà governati dalla necessità di rimanere allineati alle norme sull'autorizzazione/accreditamento (senza la cui conformità, si interrompe il flusso di denari al gestore dell'attività...) e quindi le necessità di adeguamento alla prevenzione incendi vanno di conseguenza.
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