Ho un dubbio sull'art. 3. comma 3 del DM in oggetto.
"Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al successivo comma 4, per i quali non è ancora applicata
la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente
durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe
di resistenza al fuoco, è consentito in conformità alle specifiche di cui al successivo art. 4."
Questo significa che sono quindi soggetti ad omologazione ministeriale per essere utilizzati?
Se così fosse l'omologazione farà sempre riferimento a un certificato di prova.
Ma se mancano le specifiche tecniche in base a quale norme possono far produrre il certificato di prova?
DM 16-02-2007 art. 3
Moderatore: Edilclima
Re: DM 16-02-2007 art. 3
Senza norme tecniche di riferimento i laboratori non potranno emettere certificati di prova.