Porte scorrevoli in locali di lavoro

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anna310879
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Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da anna310879 »

Buongiorno,
vorrei porre una domanda a carattere normativo e procedurale, ovvero:
Ci sono una serie di Circolari/note esplicative che sono state emesse negli ultimi anni in merito alle porte di tipo scorrevole nei luoghi di lavoro. Una prima nota del 2000, correlata da un quesito di un Comando Provinciale, parlava di accorgimenti e tecniche da introdurre per considerare valida l'installazione di una porta scorrevole sulle uscite d'emergenza. Si parlava di porte scorrevoli ad asse orizzontale, e nessuna specifica in più sul tipo di porta disciplinata.
Lo scorso anno, una Circolare del Ministero riprendeva parzialmente (a mio dire) l'argomento, ovvero specificando accorgimenti e tecniche da introdurre per l'accettazione delle porte scorrevoli "ridondanti a doppio motore" sulle uscite d'emergenza.
La mia domanda è: la prima Nota del 2000 è da considerarsi completamente superata? oppure continua ad avere validità per tutte le porte di tipologia differente da quella espressamente indicata nella Circolare dello scorso anno?
Quando e come considerare una Circolare, o una nota del Ministero, come "superata"??
Grazie mille della cortesia, e della disponibilità
Terminus
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da Terminus »

Trattandosi di luoghi di lavoro non ci si può affidare a vecchie circolari, soprattutto quando ve ne sono di più recenti.
Non dimenticare la "migliore tecnica disponibile" che deve essere sempre impiegata dal DdL per assicurare le condizioni di sicurezza ai lavoratori.
anna310879
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da anna310879 »

grazie mille! di comune accordo con il funzionario che segue la pratica predisporrò un quesito ufficiale, vedremo che cosa rispondono, se siete interessati posto qui la risposta. Arrivederci!
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gararic
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da gararic »

stiamo parlando della circ_4963-_2012.pdf ?
riccardo - affetto da superbonus
anna310879
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da anna310879 »

Buonasera,
esatto parlavo di quella. La circolare del 2012 parla espressamente di "porte ridondanti", mentre la nota del 2000 non specifica null'altro che il sistema di apertura (scorrevole orizzontale). La mia domanda era se l'emissione della Circolare del 2012 implicitamente indicava che le solo porte scorrevoli orizzontali installabili sono quelle ridondanti, oppure era una precisazione per quella tipologia. Soprattutto, mi domandavo se un'interpretazione del genere può essere priva di fondamento, e se un'installazione di tal genere potrebbe ritenersi giustificata.
Ho posto il Quesito, adesso devo attendere 45 giorni di risposta.
Buona serata
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gararic
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da gararic »

il tema è abbastanza incasinato

la circolare del 2012 evidentemente supera quella del 2000

la più recente parla (in maniera non troppo chiara) di sistemi con "uno dei due motori succitati" senza averli in realtà prima mai citati
... ... ...
secondo un produttore da come è scritta favorisce un particolare prodotto dotato appunto di due motori

altri produttori invece seguono un filosofia diversa e propongono porte scorrevoli elettriche certificata come adatte all'uso in vie di fuga secondo norma europea EN 16005
resta il problema che per i vvf può valere di più una circolare ministeriale della norma europea

quando avrai la risposta ufficiale al quesito avrai la cortesia di comunicarcela, grazie
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da Terminus »

Dunque, ho appena chiuso una SCIA per un negozio dove ho fatto installare le porte scorrevoli con apertura a sfondamento (certificate UNI EN 16005 e CE secondo Direttiva macchine) e con l'occasione sono andato a rivedere le varie circolari sull'argomento.
Rilevante è la circolare 720 del 29/05/2008, la quale fornisce i requisiti per l'accettazione delle porte scorrevoli a sfondamento e nel contempo afferma che le porte scorrevoli con dispositivi ridondanti non sono accettabili laddove le norme verticali impongono espressamente l'apertura nel verso dell'esodo.
Quindi tali porte sono generalmente accettabili nei luoghi di lavoro, quando l'apertura a spinta comporta rischi aggiuntivi, visto anche il DM 10/03/98.
La circolare 4963/2012 riprende la questione e chiarisce che le porte con dispositivi ridondanti possono essere utilizzate, laddove vi siano rischi in caso di apertura a spinta, alle condizioni tecniche riportate.

Mi sembra che la seconda completi ed integri la prima.
La nota del 2000 non sono riuscito a trovarla tra i miei docc.
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gararic
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto: Rilevante è la circolare 720 del 29/05/2008, la quale fornisce i requisiti per l'accettazione delle porte scorrevoli a sfondamento e nel contempo afferma che le porte scorrevoli con dispositivi ridondanti non sono accettabili laddove le norme verticali impongono espressamente l'apertura nel verso dell'esodo.
infatti per usarle ad esempio in un locale di pubblico spettacolo serve probabilmente un deroga
non pare anche a te terminus che la circ del 2012 sia scritta veramente male?
riccardo - affetto da superbonus
anna310879
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da anna310879 »

Buonasera,
grazie a tutti per i supporti ricevuti!
Allora, nel merito della mia questione, faccio una paio di precisazioni sulla natura esatta del problema che ho per le mani. Assolutamente non voglio installare una porta scorrevole, ridondante o meno, su un'uscita di sicurezza o dove espressamente è richiesta una apertura a spinta. la porta scorrevole che mi fa dannare è su un terrazzo usato saltuariamente in una casa di cura. Non è ridondante, ha altri dispositivi di sicurezza.
Non ho mai messo in dubbio la specificità delle richieste della Circolare del 2008 e di quella del 2012 sulle porte ridondanti, ne di requisiti, ne di dotazioni (peraltro, personalmente, la ritengo un po' confusa, specie mentre parla di dispositivo manuale). La mia domanda principale è se tale circolare definisce implicitamente il solo tipo di porte scorrevoli non apribili a spinta installabili. Preciso che nel mio caso, non ho installato la porta lungo un corridoio o un percorso orizzontale protetto, bensì sua terrazza con affollamento ridicolo e valenza forse come luogo di lavoro per le operatrici che accompagnano i degenti a prendere un po' di aria. A questo punto, mi viene da pensare, non potremo installare nessun altra porta scorrevole in nessuna attività soggetta? nemmeno le scrigno, tanto per capirci?
La regola tecnica verticale degli ospedali, ad esempio, non vieta le porte scorrevoli espressamente! soltanto nelle vie di esodo. Allora, per l'intreccio perverso con il D.Lgs 81/08 e con le varie successive, ogni porta delle camere è una via di esodo? deve per forza aprirsi in verso d'esodo? allora anche le scuole? Comprendo benissimo il discorso dei correlazione con il Decreto del 2004 sui maniglioni eccetera, ma dove l'affollamento è sotto le nove persone, davvero la porta scorrevole normale è "ininstallabile"? In un bagno assistito entrano anche gli operatori per fare il bagno ai degenti, è un luogo di lavoro!
scusate, ma che una circolare stabilisca implicitamente che le porte scorrevoli, tranne che ridondanti, sono il male assoluto, non mi torna. Sto iniziando a perdermi in questo groppo di normative italiane ed europee, ne salta fuori una ogni diversa così spesso... Davvero, inizio a perdermi. Perdonate la lunghezza del post, e i toni arrabbiati, e grazie a tutti dell'aiuto. Pubblicherò certamente i risultati del quesito.
Terminus
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da Terminus »

Ricorda che la via di esodo inizia all'esterno dei singoli locali, quindi le porte di questi non sono da considerarsi facenti parte del percorso di esodo.
Motivo per cui, per esempio, nelle scuole le aule non devono necessariamente avere apertura verso l'esterno.
Se non si tratta di vie di esodo o uscita di sicurezza, allora, per i luoghi di lavoro è il D.Lgs.81/08 a dirti quando è necessaria l'apertura verso il senso dell'esodo.
Qui, parlando di sicurezza antincendio, intervengono i VVF con le circolari suddette, che ci dicono quando e come si possono installare porte scorrevoli sulle vie di esodo.
Non si parla di porte dei bagni o di altri singoli locali, a meno che questi non ricadano nelle fattispecie espressamente previste dal 81/08 (locali a rischio specifico di incendio per esempio).
anna310879
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Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Messaggio da anna310879 »

Esatto! E' la stessa cosa che ho sempre detto io, ma mi sono trovata in contrasto con i VVF. Se il percorso d'esodo inizia dopo la porta, sono perfettamente a posto. Io ho una scorrevole su una terrazza, NON lungo un corridoio o all'ingresso di una scala. Quindi, a mio parere, non dovrei nemmeno farmi problemi. Sul luogo di lavoro, be, qui è tutto certo e tutto opinabile. Le aule scolastiche sono luoghi di lavoro per i professori, giusto (non installerei mai una scorrevole su un'aula scolastica, intendiamoci, ma presa per i capelli posso anche fare un'analogia!)? allora la mia terrazza, luogo di lavoro per gli operatori sanitari, è come un'aula. Dove sta il problema?
A conclusione di tutto, sono davvero depressa da questo sistema, dove la sicurezza si gioca su interpretazioni normative e non sul funzionamento del sistema tecnico a servizio del fabbricato. Mi sembra davvero sconcertante, per certi punti, se mi capite (perdonate lo sfogo).
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