DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Marcus
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DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Marcus »

salve, è vero che con il dpr 151/11 quando i vvf vengono a fare le ispezioni per una data attività (ad es. una centrale termica) se notano irregolarità in altre attività soggette dello stesso stabile (ad esempio autorimessa), sono costretti a denunciarle?
argonauta
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da argonauta »

In teoria sì, in quanto agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria.
Ma non so a chi vada sta denuncia...
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tigers
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da tigers »

Sta a loro indagare su chi sia il responsabile dell'attività, sempre perché sono ufficiali di PG
Marcus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Marcus »

io concetto nuovo del DPR 151 di cui volevo essere certo è che "non possono far finta di non vedere"?
sembra banale, ma tradotto in soldoni significa che se si tratta di 2 attività condominiali, ad esempio centrale termica e autorimessa, quando li chiami per il sopralluogo di una delle 2 attività l'altra deve stare già a posto altrimenti gliela chiudono...
Terminus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Terminus »

Mi sembra ovvio nel caso in cui trattasi della stessa pratica di prevenzione e dello stesso titolare.
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tigers
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da tigers »

Secondo me anche se non si tratta dello stesso titolare. Un pubblico ufficiale che venga in quanunque modo a conoscenza di un reato (come l'assenza di CPI dopo il 151) deve indagare ed eventualmente informare un'altra autorità maggiormente competente.

Poi magari parliamo del fatto che per un'attività non tipo C l'assenza di SCIA sia reato come l'assenza di CPI e di cosa si intenda con "far chiudere": quale iter in quali casi, etc.
Seamew
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Seamew »

Da quello che so io (però attendo anche vostri riscontri) funziona così...
Quando escono i funzionari di PG e, ai sensi del d.Lgs. 81/08, notano una attività soggetta a controllo VVF (Decreto 151/2011) non regolarmente autorizzata (a prescindere dalla categoria A, B o C) fanno un verbale e lo mandano a:
- questura
- sindaco
Nel verbale si precisa il reato (e quindi siamo sul PENALE) e si da una scadenza per ottemperare agli obblighi legislativi (ho visto un caso di una categoria A dare 60 giorni per presentare la SCIA) con la possibilità anche di proroga (max 6 mesi però).
Il gestore ha quindi il tempo per adeguare l'attività entro i tempi previsti e se:
- sistema tutto entro i termini previsti il reato viene "trasformato" in ammenda (legge 758) e paga la sanzione (che è salata...siamo nell'ordine di qualche migliaia di €)
- non ha sistemato tutto entro i temini previsti i VVF passano la palla alla questura che inizia la sua procedura...e lì sono ca$$i...

ho però un dubbio.....una attività che ha attivato le procedure di prevenzione incendi (ad esempio presentato un esame progetto e ottenuto parere favorevole) ma poi non l'ha portato a termine la procedura richiedendo CPI o SCIA....evita questi controlli e sanzioni?
Secondo me no....e quindi pensate a quante realtà sono illegali e passibili di questi controlli, denunce e sanzioni....
Terminus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Terminus »

La procedura per i luoghi di lavoro è quella.
VVF come anche gli ispettori ASL: verbale+segnalazione in procura+termini di adeguamento, verifica dell'adeguamento-pagamento sanzione amministrativa-chiusura fascicolo procura.

Naturalmente l'autorizzazione all'esercizio avviene oggi con la SCIA, se non c'è quella, l'attività è abusiva e quindi sanzionabile.
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tigers
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da tigers »

Mi piacerebbe approfondire, di più, magari in un thread apposito.

Io leggo anche (Nota prot. n. P1706/4108 Sott. 22/22 del 7 ottobre 1997 Perseguibilità della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse):
Il quesito è volto a chiarire la problematica relativa alla eventuale perseguibilità, ed alle conseguenti competenze degli organi di controllo, della inosservanza della norma di Prevenzio-
ne Incendi riguardante le autorimesse. L’inosservanza delle norme di cui al DM 01.02.86, non essendo queste norme penali, vanno perseguite per via amministrativa.
Il DPR n. 616 del 24.07.77 che all’art. 19, in attuazione della Legge di delega n. 382 del 22.07.75, demanda ai comuni le funzioni di polizia amministrativa in materia di rimesse di au-
toveicoli (p.to 8). Inoltre, così come evidenziato nella Circolare M.I. n. 19 del 09.08.79, laddove vi sia pericolo per la pubblica incolumità il Comando Provinciale VV.F. ha l’obbligo di riferire
al Prefetto i casi di inosservanza delle prescrizioni di Prevenzione Incendi, sottoponendogli tutti gli elementi sulla natura dell’inosservanza nell’attività esercitata, sulla pericolosità e sulla pos-
sibilità di prosecuzione dell’attività, in modo che egli possa valutare se sospendere la licenza, previa eventuale diffida, ovvero chiederne la revoca all’autorità competente.
Si richiama, infine, l’attenzione, giusto quanto specificato con Circolare M.I. n.° 17 del 26.06.80, sul fatto che ove l’inosservanza riguardi prescrizioni imperative del Comando VV.F., essa costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P. e pertanto va effettuata l’informativa all’autorità giudiziaria.


Da cui sembra di capire (ma era ante-151 ed anche ante 139/2006) par di capire che non sia così semplice e diretto come dici tu.

Ed anche (art. 20 dlgs 139/2006):
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

Questo mi pare più chiaro. A far chiudere non è il Sindaco come molti pensano, ma al limite il prefetto che può disporre (NB: non "dispone") la sospensione solo se il CPI manca o non è rinnovato. Mi pare non dica nulla sul caso in cui il CPI ci sia ma ne siano stati modificati i contenuti.

Mi manca sicuramente qualche articolo di Legge e mi piacerebbe approfondire. In particolar modo la differenza fra luoghi di lavoro (dove c'è l'omissione di sistemi di prevenzione infortuni sul lavoro) rispetto che so ad autorimesse o CT che non siano in luoghi di lavoro.
Terminus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Terminus »

Chi ha mai detto che la cosa sia semplice.
La discussione è lunga, anche perchè in passato si sono scornati per decenni fior di giuristi.

Brevemente, il D.Lgs. 139/06 sanziona penalmente all'art.20 l'omessa richiesta del rilascio o del rinnovo del CPI, sia che si tratti di attività soggette all'81/08 o che non lo siano.
Il D.Lgs. 139/06 rimandava all'emanando DPR la definizione delle attività in questione, dato che la fattispecie di reato non può essere stabilita da un decreto ministeriale (come era il DM 16/02/82); il DPR 151/11 quindi doveva chiudere il cerchio e sembra lo abbia fatto.

Sembra, perchè io ci vedo ancora un piccolo buco.
Il D.Lgs.139/06 identifica il reato nell'omessa "richiesta del rilascio o del rinnovo del CPI", ma il DPR 151/11 ha stravolto il concetto del CPI, che non è più ciò che era prima e soprattutto è previsto solo per le attività di categoria C.
Direte voi: ma la SCIA sostituisce il CPI in tutto e per tutto per le attività di categoria A e B.
Certo l'art.4 del 151/11 al comma 1 riguarda tutte le attività di cui all'Allegato, ma il rimando all'art.16 comma 2 del D.Lgs.139/06 riguarda sempre la richiesta di rilascio del CPI.
In materia penale la fattispecie di reato deve essere chiaramente identificata e da norme di rango legislativo (i DM non valgono nulla, le Circolari meno di nulla): il legislatore identifica l'attore come il titolare di "attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi", poi nel DPR 151/11 stabilisce quali sono le attività soggette a controllo ma non al rilascio del CPI (previsto solo per quelle di categoria C), inoltre il CPI non ha scadenza e pertanto non è da rinnovare.
Inoltre nei moduli dov'è che andiamo a richiedere il rilascio del CPI, oppure il suo rinnovo ?
Quindi le sanzioni amministrative sono certamente comminabili a chiunque, quelle penali di sicuro ai datori di lavoro/titolari, in quanto soggetti all'81/08, ma per i titolari di attività non soggette a 81/08, credo che un buon avvocato possa dare battaglia.

Non essendo un legale attendo che qualcuno, più ferrato di me in materia, chiarisca meglio la questione.
argonauta
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da argonauta »

Mah, i verbali di sopralluogo li ho sempre visti indirizzati al titolare dell'attività ed al Comune di compentenza, mai alla prefettura.
ES: richiesta CPI - sopralluogo dopo 12 anni - attività cambiata - verbale in cui si evidenza la necessità di un nuovo progetto al Comune ed al titolare.
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tigers
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da tigers »

Infatti questo volevo approfondire, non il discorso fatto da Terminus che per quanto interessante è già stato sviscerato e mi sa non verrà risolto tanto presto.

Allora: il funzionario esce ed accerta un'irregolarità: cosa fa? Ed è sempre lo stesso tipo di irregolarità che rileva o ce ne sono più d'una, come mi pare di leggere in quella circolare? Dopodiché a chi lo comunica? Ed una volta che lui ha comunicato questo a chi altri lo comunica? E questo terzo che fa?
Terminus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Terminus »

Mi sembrava invece attinente quanto detto sopra.

Se non si rilevano situazioni penali (e prima la mancanza del CPI non era sanzionabile di per sè stessa) i VVF comunicano al Comune ed alla Prefettura perchè prendano i provvedimenti del caso (sospensione licenze di esercizio, dichiarazioni di inagibilità, ecc...).
Il Sindaco difatti, ai sensi del D.Lgs.267/00, ha il compito di sorvegliare la pubblica sicurezza ed incolumità ed ha potere di ordinare restrizioni amministrative, con l'appoggio del Prefetto (quindi della polizia) se necessario.

Se non siamo in ambiente di lavoro, i VVF (come Polizia Amministrativa) possono rilevare che un'attività (autorimessa, condominio, CT del condominio) non è in regola con la prevenzione incendi, quindi oggi per il D.Lgs.139/06 (ma anche prima era così) comunicano direttamente al Sindaco in prima istanza, al Prefetto ed ad altri enti interessati (qui comunicano al Comune anche i pareri preventivi e gli esiti negativi dei sopralluoghi).
Il Comune a quel punto è l'ente direttamente interessato in quanto rilascia i titoli edilizi; la Prefettura interviene in caso di pericolo immediato per la pubblica incolumità.
moliang
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da moliang »

Porto il mio contributo frutto di esperienza diretta.
Quando viene accertata l'omessa richiesta o rinnovo del CPI per qualunque categoria (A, B o C) si dovrà distinguere se luogo di lavoro o no. Nel primo caso si avvia la procedura prescrittiva/sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 758/94 a carico del datore di lavoro. Se non è luogo di lavoro si notizia il reato alla Procura a carico del titolare dell'attività e si ingiungeranno le prescrizioni con atto amministrativo ai sensi del DPR 151 (max 45 giorni ecc.). Se le carenze sono gravi e vi sono concreti pericoli si potrà, oltre che prescrivere la sospesione dell'attivtà chiedere provvedimento contingibile e urgente al Sindaco e in caso di inerzia di quest'ultimo al Prefetto.
Seamew
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Seamew »

moliang ha scritto:Porto il mio contributo frutto di esperienza diretta.
Quando viene accertata l'omessa richiesta o rinnovo del CPI per qualunque categoria (A, B o C) si dovrà distinguere se luogo di lavoro o no. Nel primo caso si avvia la procedura prescrittiva/sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 758/94 a carico del datore di lavoro. Se non è luogo di lavoro si notizia il reato alla Procura a carico del titolare dell'attività e si ingiungeranno le prescrizioni con atto amministrativo ai sensi del DPR 151 (max 45 giorni ecc.). Se le carenze sono gravi e vi sono concreti pericoli si potrà, oltre che prescrivere la sospesione dell'attivtà chiedere provvedimento contingibile e urgente al Sindaco e in caso di inerzia di quest'ultimo al Prefetto.
Sì...mi pare che questa sia la teoria più realistica...
Gran parte dei casi sono luoghi di lavoro (tante ditte hanno un parere ma non un CPI) e quindi scattano i provvedimenti 758/94...e sono migliaia di €!

vi chiedo un'ulteriore informazione.....e vi faccio un esempio....nel caso in cui, a seguito di un provvedimento 758/94 per un diesel-tank non autorizzato, il legale responsabile dell'attività decidesse di NON usare più quel diesel-tank....potrebbe dichiararne la dismissione??? e quindi fare a meno di adeguarlo/autorizzarlo???
Ovviamente non elimina l'ammenda del 758/94 che sarà cmq obbligato a pagare (perchè il reato lo aveva cmq commesso in precedenza)....però non so come possa venir formalizzata la cosa con il comando...
Domani mattina chiederò info telefoniche al comando VVF e vediamo che cosa mi dicono....
moliang
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da moliang »

La procedura rigorosa vuole che il contravventore per estinguere il reato deve ottemperare alle prescrizioni e pagare l'ammenda. Soluzioni diverse dall'osservanza della prescrizione, sempre finalizzate alla sicurezza come eliminare il contenitore/distributore, dovrebbero essere comunicate alla Procura che valuterà il fatto che non sono state osservate le prescrizioni ma comunque si è raggiunta la sicurezza rimuovendo il pericolo. Questa è una interpretazione integralista della procedura. Prova a parlare con l'organo di vigilanza invitandoli eventualmente a consultare il PM competente per avere istruzioni al riguardo. Con gli impegni che hanno le Procure sono ben contente di evitare adempimenti lasciando finire il procedimento con la sanzione e rimozione del pericolo anche se a rigore l'estinzione del reato si ha solo come ho detto all'inizio del post.
Terminus
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Terminus »

Confermo quanto detto da moliang.
La procedura prevede che venga seguita puntualmente la prescrizione dell'organo di PG. Nel caso in cui tale prescrizione venga eseguita in modo difforme (anche la cessazione dell'attività incriminata rappresenta una difformità rispetto alla prescrizione impartita) i VVF ai sensi dell'art.21 comma 3 del 758/94 ne devono informare il PM, il quale valuterà se continuare l'azione penale, quindi eventualmente rimettere il tutto al Giudice che deciderà sull'estinzione del reato.
Seamew
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Seamew »

Ok grazie mille della vostra versione...domani cmq per sicurezza sentirò telefonicamente il comando VVF...
poi vi saprò dire!!
Seamew
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Re: DPR 151/11 e obbligo di denuncia delle irregolarità

Messaggio da Seamew »

Ho chiamato il Comando e mi hanno risposto che è fattibile l'eventuale dismissione dell'attività a rischio contestata (nel mio caso diesel-tank).
Si deve fare una comunicazione al Comando, loro faranno un sopralluogo per verificare effettivamente che il serbatoio è stato dismesso, appurato questo emettono la richiesta di pagamento dell'ammenda e a pagamento avvenuto chiudono la pratica dando comunicazione anche alla procura e all'interessato.
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