Altezza antincendio edificio civile abitazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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pizeta
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Altezza antincendio edificio civile abitazione

Messaggio da pizeta »

Buongiorno
Mi richiedono di regolarizzare un edificio per civile abitazione costruito negli anni '60, mai dotato di CPI, la cui altezza antincendio (misurata al filo inferiore dell'apertura più alta) è di circa 30 m.
Sulla copertura dell'edificio sono presenti locali tecnici (vasche, locale macchine ascensore, ecc.) ed una cantina utilizzata da un condomino.
Mentre per i locali tecnici la nota di chiarimento del 2000 li esclude dal computo dell'altezza, la cantina deve essere considerata? oppure è assimilata ad un locale tecnico?

Grazie in anticipo per l'aiuto
Terminus
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Re: Altezza antincendio edificio civile abitazione

Messaggio da Terminus »

Sicuramente la cantina non è da considerare "abitabile", semmai "agibile".
Pensando alla ratio dell'altezza antincendio, correlata con la possibilità di accesso delle autoscale VVF per il soccorso, pensando che nella cantina vi potrà essere presenza di persone come nei locali tecnici, non certo come nelle abitazioni, io considererei tale cantina alla stregua di un locale tecnico, quindi non computabile nell'altezza dell'edificio.
Potresti verificare nel certificato di agibilità dell'edificio (se c'è) come viene considerato tale locale.

Ma è meglio sentire il tuo comando (poi facci sapere anche a noi come la pensano).
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tigers
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Re: Altezza antincendio edificio civile abitazione

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:Sicuramente la cantina non è da considerare "abitabile", semmai "agibile".
Occhio che ora le due cose sono molto sovrapposte, ma all'epoca dell'emanazione del DM 1983 si distingueva fra l'"abitabilità" per gli immobili residenziali e l'"agibilità" per i non residenziali. Probabilmente ci si voleva riferire a quello.
Terminus ha scritto:Pensando alla ratio dell'altezza antincendio, correlata con la possibilità di accesso delle autoscale VVF per il soccorso, pensando che nella cantina vi potrà essere presenza di persone come nei locali tecnici, non certo come nelle abitazioni, io considererei tale cantina alla stregua di un locale tecnico, quindi non computabile nell'altezza dell'edificio.
Potresti verificare nel certificato di agibilità dell'edificio (se c'è) come viene considerato tale locale.
Questa è la cosa giusta da fare secondo me. L'agibilità è infatti per l'edificio, e ciascuna parte deve essere utilizzata secondo lo scopo a cui è destinata. Se un locale è indicato come "cantina" in progetto al rilascio dell'agibilità lui sarà "agibile", sia pure solo come cantina. Quanto all'"abitabile" per me potrebbe anche esserlo: è un accessorio dell'abitazione e come tale può essere utilizzato. Forse ti riferisci piuttosto alla differenza fra locali con e senza permanenza di persone, ma allora anche un bagno è "senza permanenza di persone" ma non per questo non "abitabile".
Terminus ha scritto:Ma è meglio sentire il tuo comando (poi facci sapere anche a noi come la pensano).
Terminus
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Re: Altezza antincendio edificio civile abitazione

Messaggio da Terminus »

L'abitabilità presuppone la sussistenza di requisiti specifici, quali l'altezza, la superficie aeroilluminante, le condizioni di salubrità ed igrotermiche, che una cantina solitamente non ha.
L'agibilità significa che un locale è adeguato alla sua destinazione d'uso: un garage, un deposito, una cantina, ecc...
La cantina sarà anche pertinenziale all'appartamento, come potrebbe essere un garage o un locale tecnico, ma non ritengo che ciò sia rilevante per la questione in oggetto.
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tigers
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Re: Altezza antincendio edificio civile abitazione

Messaggio da tigers »

Ripeto: Secondo me stai facendo una distinzione inesatta.
Se costruisco una casa con una cantina ed una soffitta alla fine cosa chiedo? Una cosa sola: il certificato di agibilità, che vale per tutti i locali secondo la loro destinazione d'uso.

Il termine prima del dPR 380/2001 era riferito solo agli immobili non abitativi, mentre per gli abitativi si parlava di abitabilità.
Ora invece (art. 24 del 380): "1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente." "Degli edifici" e non "dei locali con permanenza di persone" o "dei locali ad uso abitativo": tutti i locali devono rispettare il regolamento d'igiene per essere agibili, anche le cantine.
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