COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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christian619
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COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da christian619 »

Mi sto scannando con un ingegnere condomino di un condominio che ritiene inutili i lavori.

In particolare io sapevo questo (perdonatemi se cito ancora le attività del 16/2/82 ma le regole tecniche di fatto
lavorano ancora su queste):

- Comunicazione tra centrale termica (quindi da 35 kW in su) e autorimessa non soggetta (quindi non attività ex 92): consentita con filtro

- Comunicazione tra centrale termica (quindi da 35 kW in su) e autorimessa soggetta (quindi attività ex 92) mai consentita ed in più l'accesso alla c.t. deve avvenire dall'esterno

L'ingegnere in questione dice: si accede dalla C.T. attraverso il vano scala e si chiude il disimpegno che mette in comunicazione CT e autorimessa soggetta;

Io gli ho risposto che va bene chiudere il disimpegno per evitare la comunicazione tra c.t. e att.92 ma l'accesso alla c.t. deve essere necessariamente dall'esterno (come dice il DM 12.04.96).

Mi ha poi portato tutta una serie di esempi ma ritengo di avere ragione.

Secondo voi?
Terminus
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Re: COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da Terminus »

Combinato disposto dei DM 01/02/86 (autorimesse) e DM 12/04/96 (CT a gas)

DM 12/04/96 (applicabile sopra i 35kW)
CT in edifici comprendenti autorimesse soggette: accesso dall'esterno o intercapedine (nulla si dice su eventuali altre comunicazioni interne)
CT in edifici con autorimesse non soggette: accesso consentito da disimpegno

Per Impianti a gas metano <35kW ammesse comunicazioni con autorimesse fino a 40 vetture (soggette o meno) tramite porta RE 120.

DM 01/02/86
Autorimesse fino a 40 vetture (quindi soggette e non soggette): comunicazione con CT non soggette tramite porte RE 120
Autorimesse (soggette e non soggette): comunicazione con CT soggetta tramite filtro
christian619
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Re: COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da christian619 »

Sono pienamente d'accordo; le due regole tecniche verticali sembrano un po' discordanti nel caso di edificio con attività ex91 e ex92 ovvero

DM 12 aprile 96: se c'è la 92 l'accesso deve avvenire necessariamente dall'esterno; nel mio caso l'ing. in questione vuole passare dal vano scala e quindi non è esterno quindi ritengo che abbia torto; dobbiamo realizzare un accesso dall'esterno
per la c.t.

IL DM 86 dice che att.91 e 92 possono comunicare con filtro ma questo cozza con il DM 12 aprile 96 in quanto se ho comunicazione tra 92 e 91 con filtro vuol dire che per andare in c.t. posso accedere da un altro locale ma il DM 12 aprile 96 vuole l'accesso dall'esterno come giustamente tu riferisci.

In definitiva procederò così:

- vieterò l'accesso alla c.t. dall'autorimessa e dal vano scale
- farò fare un' intercapedine esterna di 0,9 m per l'accesso dall'esterno in c.t.

Non vedo altra soluzione
Tom Bishop
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Re: COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da Tom Bishop »

Anche io concordo che se c'è attività ex92 l'accesso debba essere dall'esterno. La mia esperienza al riguardo però mi dice che a Milano ti lasciano fare anche l'accesso da disimpegno areato. Secondo me è sbagliato, ma lo approvano normalmente.
Tom Bishop
Izzy
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Re: COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da Izzy »

Ciao, rispolvero l'argomento.
Sono nella stessa situazione, però con caldaia a pellet <116kW in edificio con autorimessa 8 posti auto, ma soggetta (>300mq). Facendo riferimento per combustibili solidi al DM 28/04/2005, che nel merito è uguale al DM 12/04/96, io interpreterei le due norme (DM 28/04/2005 e DM 01/02/1986) distinguendo:

-accesso
-comunicazione

Nel senso: la CT può sì comunicare con autorimessa soggetta tramite filtro fumo, ma deve avere comunque un accesso dall'esterno o da intercapedine antincendio. Una volta che si realizza un accesso di questo tipo, posso anche avere un'altra comunicazione con l'autorimessa, da cui secondo me non può però esserci l'unico accesso.

In realtà dipende anche dall'interpretazione del punto 4.2.4 comma 3 del DM 28/04/2005:
"nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, [...] attività comprese nei punti [...] 92 ecc... dell'allegato al decreto ministeriale 16/02/82...[...]
Nel mio caso, con 8 posti auto, non sarei tra le attività comprese dal DM'82 che, seppure abrogato, si riferisce ad autorimesse sopra i 9 posti auto. La regola tecnica DM 01/02/86 però distingue comunque la progettazione delle autorimesse con la discriminante dei 9 posti. Ora il mio dubbio è: per la CT devo avere accesso dall'esterno o da intercapedine nel caso di "autorimessa >9 posti auto" o "autorimessa soggetta"?
A favore di sicurezza sarei per la seconda...
Marcus
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Re: COMUNICAZIONE CENTRALE TERMICA ED AUTORIMESSA

Messaggio da Marcus »

Chiarimento Ministero dell'interno PROT. n° P158/4134 sott. 58

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi" -
Chiarimenti in ordine alla prescrizione del punto 4.2.5, secondo capoverso.-
In relazione a quanto richiesto dalla S. V. con nota in data 22 febbraio 2000 in ordine alla
prescrizione normativa in oggetto specificata, corre l'obbligo premettere che finalità della norma
stessa è quella di garantire l'isolamento del luogo a rischio specifico (centrale termica) rispetto a
locali destinati alle attività particolari espressamente menzionate nel punto 4.2.5.
Per il conseguimento di tale obiettivo, la norma prescrive infatti che l'accesso ai locali
caldaia inseriti nelle volumetrie delle predette attività avvenga o direttamente dall'esterno o da
intercapedine antincendio.
Per lo specifico caso prospettato, trattandosi di impianto a servizio di edificio di civile
abitazione avente altezza antincendio inferiore a m 54 e non sussistendo tra i locali dell'impianto
stesso alcuna comunicazione, sia diretta che indiretta, con i locali della contigua attività di
supermercato (att. 87), si ritiene che l'accesso alla centrale termica possa avvenire secondo quanto
consentito dal primo capoverso del punto 4.2.5, fermo restando l'osservanza di quanto stabi1ito dal
precedente punto 4.2.1 per ciò che attiene alla contiguità ammessa.
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