Corridoio Cieco su attività ex 87
Moderatore: Edilclima
Corridoio Cieco su attività ex 87
Ho una attività ex 87 nuova con superficie inferiore a 600 mq (quindi in categoria A secondo DPR 151/2011): a norma del D.M. 27.07.2010 il corridoio cieco non può eccedere i 15 metri.
Per poterlo autorizzare, a mio parere, pur non essendo previsto il parere di conformità, è comunque necessaria deroga.
Cosa ne pensate?
Per poterlo autorizzare, a mio parere, pur non essendo previsto il parere di conformità, è comunque necessaria deroga.
Cosa ne pensate?
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Si, a meno che tu non sia disposto a certificare il falso.
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Un procedimento senza senso, ma in effetti è così.
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
L'art.7 del 151 parla di richiesta di deroga per tutte le attività soggette, non solo per le B e C.
Prima con il DM 16/02/82 cosa si faceva?
Prima con il DM 16/02/82 cosa si faceva?
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Hai perfettamente ragione. è che è veramente difficile far capire al cliente che non è necessario il parere, ma la deroga si...
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Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
solo a puro scopo di consiglio pratico:
Non riesci a spezzare il corridoio inserendo una porta a metà?
Non riesci a spezzare il corridoio inserendo una porta a metà?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Trattasi di atelier di vendita alta moda: porta = il grande satana (Saddam dixit)
Si ci abbiamo pensato ... deve decidere l'esperto di marketing/arredatore/architetto della proprietà
Si ci abbiamo pensato ... deve decidere l'esperto di marketing/arredatore/architetto della proprietà
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Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
ah ah ah
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Corridoio Cieco su attività ex 87
Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011...
"Possono presentare istanza di deroga, con le modalità
di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplidisciplinate
da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I"
Perciò ... ogni scostamento dalle regole tecniche vanno "autorizzate" con deroga. Sopratutto quando poi asseverate.
"Possono presentare istanza di deroga, con le modalità
di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplidisciplinate
da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I"
Perciò ... ogni scostamento dalle regole tecniche vanno "autorizzate" con deroga. Sopratutto quando poi asseverate.