Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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troymcloure
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Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987

Messaggio da troymcloure »

Spero che l'argomento non sia stato trattato su altri topic. Ho guardato sul forum l’argomento in oggetto, ma per mia inesperienza non sono riuscito a trovare tutte le risposte che cercavo.
Il forum è veramente interessante ed ho letto risposte precise cortese e puntuali.
Debbo controllare la documentazione antincendio di due condomini. Edifici di civile abitazione esistenti entrambi alla data del 1987.
1. Uno di questi edifici avrebbe un’altezza antincendi minore di 24 m, ma un’altezza di gronda di poco superiore ai 24 m. Al p.to 77 del DPR 2011 adesso si parla esplicitamente di edifici di civile abitazione con “altezza antincendio superiore a 24 m”. Pertanto il mio edificio sarebbe di “classe a”. oppure rimane valida la lettera circolare 6140/4122 e quindi il D.M 16/05/1987 e pertanto gli edifici soggetti alle norme antincendio sono quelli di “altezza di gronda superiore a …”? Pertanto il mio edificio è di “classe b”?
2. Essendo entrambi gli edifici esistenti nella relazione e quindi negli elaborati grafici da presentare posso considerare le norme transitorie e quindi solo i p.ti 1 e 8, con un rimando ai p.ti 2.6, 5 e 7; senza considerare gli altri p.ti. Questo lo dico perché potrebbe non essere possibile l’accostamento di autoscale p.to 2.2.1 e quindi gli edifici avrebbero bisogno di scale protette o a prova di fumo, cosa impossibile da realizzare in edifici come quelli da me attenzionati.
3. Uno di questi edifici ha un impianto idrico antincendi fisso a idranti. Questo impianto non possiede i requisiti per essere tale (non vi sono pompe antincendio, usa la riserva idrica del condominio, non ha un impianto elettrico autonomo, l’attacco dei VVF è interno all’edificio senza nessuna segnalazione etc…), secondo la lettera circ. P1362/4122/1. Nel caso in cui andando dai VVF vedessi che non è stato presentato nessun progetto nel quale è stato un impianto antincendio, posso lasciare questa situazione così come l’ho trovata ho debbo egualmente adeguare l’impianto?
4. Nel caso debba rispettare tutti i punti oltre le norme transitorie del D.M 16/05/1987. All’interno di entrambi vi sono vani ascensori, secondo il DPR 2011, non esiste più questa attività. Sono ugualmente necessarie le prescrizioni dei p.ti 2.5.1 sui vani ascensori del D.M 16/05/1987?
Grazie per l’attenzione e grazie a chiunque ha avuto la pasienza di leggere tutti questi quesiti. Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esporre il problema.
Terminus
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al

Messaggio da Terminus »

1) per verificare se l'attività è soggetta a controllo, devi vedere il DPR 151, quindi conta l'altezza antincendi; la norma verticale (DM 246/87) la applichi comunque così come è scritta, ed anche qui conta l'altezza antincendi.
2) Se l'edificio non è stato interessato da modifiche sostanziali, si applicano solo le norme transitorie
3) Se sei almeno di tipo c, allora devi avere l'impianto idranti: se quello esistente garantisce le prestazioni richieste, lo puoi conservare.
4) vedi punto 2
troymcloure
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al

Messaggio da troymcloure »

Grazie per la risposta tempestiva.
Gli edifici non sono interessati da mofiche sostanziali. I condomini vogliono mettersi in regola con le norme antincendio.
Grazie ancora
troymcloure
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al

Messaggio da troymcloure »

Scusa se ti disturbo ancora.
La norma verticale DM 1987/246 parla al punto 1.0 "... edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. ..."
il D.P.R. 2011/151 cita "Elenco attività soggette alle visite e ai controlli antincendi n.77 - Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendi superiori a 24 m".
Quindi se il mio edificio ha un'altezza antincendi di 22 m, non è più nesessario attuare le regole antincendio?
Oppure essendo il D.M.1987/246 gerarchicamente (gerarchia normativa) superiore al D.P.R. 2011/151, prevale su quest'ultimo e quindi edifici con altezza antincendio tra 12 e 24 m sono di classe a da 24 a 32 classe b e così via.

Spero di non aver detto corbellerie. e grazie sempre per la pazienza.
Terminus
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al

Messaggio da Terminus »

Le norme verticali, ovvero i vari DDMM, ti dicono come costruire e vanno applicate in ogni caso, sia nelle attività soggette a controllo dei VVF che in quelle non soggette.
Il DPR 151/11 (che è gerarchicamente superiore) non dice come costruire, ma solo che certe attività sono soggette a controllo da parte dei VVF.
momuccia
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al

Messaggio da momuccia »

Terminus ha scritto: lun feb 06, 2012 12:07 1) per verificare se l'attività è soggetta a controllo, devi vedere il DPR 151, quindi conta l'altezza antincendi; la norma verticale (DM 246/87) la applichi comunque così come è scritta, ed anche qui conta l'altezza antincendi.
2) Se l'edificio non è stato interessato da modifiche sostanziali, si applicano solo le norme transitorie
3) Se sei almeno di tipo c, allora devi avere l'impianto idranti: se quello esistente garantisce le prestazioni richieste, lo puoi conservare.
4) vedi punto 2
Buongiorno, mi accodo a questa interessante discussione.
In particolare mi interessa quello che scrive Terminus al punto 2.
Il mio caso è un edificio antecedente al 1987, che supera i 24 m. Partendo dal presupposto che già entro il 1993 si sarebbero dovute applicare le norme transitorie di cui al p.to 8 (e non è stato fatto nulla), ora mi trovo ad affrontare un piano casa per sopraelevazione nel lastrico solare. Anche solo l'introduzione dei parapetti, indubbiamente muteranno l'altezza antincendio e quindi costituiscono una modifica sostanziale. Siete quindi d'accordo con me che andrà applicata integralmente la norma verticale?
Terminus
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Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987

Messaggio da Terminus »

Leggi attentamente il campo di applicazione del DM e decidi se rientri nell'applicazione integrale.
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