gruppo elettrogeno
Moderatore: Edilclima
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gruppo elettrogeno
Scausate ho appena finito di leggere il 22/10/07. ho un gruppo elettrogeno da 40kW di soccorso a delle celle frigo.
Il gruppo è all'esterno in adiacenza (60cm) dalla parete dell'edificio e sotto una tettoia.
Apparte la distanza di 3m da materiali ecc. non trovo altre distanze da rispettare, quindi in linea di massima il gruppo elettrogeno può rimanere li??
grazie
Il gruppo è all'esterno in adiacenza (60cm) dalla parete dell'edificio e sotto una tettoia.
Apparte la distanza di 3m da materiali ecc. non trovo altre distanze da rispettare, quindi in linea di massima il gruppo elettrogeno può rimanere li??
grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: gruppo elettrogeno
non sarebbe il caso di dare una letta anche al 13 luglio 2011 ?
riccardo - affetto da superbonus
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Re: gruppo elettrogeno
...azzgararic ha scritto:non sarebbe il caso di dare una letta anche al 13 luglio 2011 ?
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Re: gruppo elettrogeno
grazie!gararic ha scritto:non sarebbe il caso di dare una letta anche al 13 luglio 2011 ?
dopo aver letto il decreto 13.07.2011 posso dire che per il mio gruppo superiore a 25kW installato all'esterno per un raggio di 3m non devono esserci: sostanze combustibili, materiali o vegetazione che possa costituire pericolo d'incedio.
Secondo voi una caldaia ci può stare a meno di 3m?
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Re: gruppo elettrogeno
insomma... dentro una caldaia ci saranno pure delle sonstanze combustibili
riccardo - affetto da superbonus
Re: gruppo elettrogeno
Mah
qui siamo all'aperto e suppongo a cielo scoperto.
Il DM accetta la coesistenza all'interno del medesimo locale di GE e caldaie (con le condizioni stabilite), quindi non vedo perchè non possano coesistere le stesse attività all'esterno.
qui siamo all'aperto e suppongo a cielo scoperto.
Il DM accetta la coesistenza all'interno del medesimo locale di GE e caldaie (con le condizioni stabilite), quindi non vedo perchè non possano coesistere le stesse attività all'esterno.
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Re: gruppo elettrogeno
Grazie!! il fatto è che nel vecchio decreto (06/11/2007) era indicato nelle generalità la distanza di 0.6m tra i gruppo e gli impianti di produzione di calore. Ora questa scritta nel nuovo decreto è scomparsa ed inopltre nel capitolo all'aperto non se ne parla.
Però (come dice terminus) viene affrontato il discorso quando il gruppo è installato all'interno dei locali, ma si parla di unità installate nello stesso locale. bha non saprei se si voleva intendere anche gli impianti di produzione del calore...
Però (come dice terminus) viene affrontato il discorso quando il gruppo è installato all'interno dei locali, ma si parla di unità installate nello stesso locale. bha non saprei se si voleva intendere anche gli impianti di produzione del calore...
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Re: gruppo elettrogeno
Vedi il punto 2.7 del Titolo II - Capo I
Parla proprio della coesistenza GE-Caldaie (parla anche dei 0,6m di distanza minima)
Inoltre tale Titolo è applicabile per GE > 50kW, mentre sotto i 50kW (Titolo III) non si dice proprio nulla.
Parla proprio della coesistenza GE-Caldaie (parla anche dei 0,6m di distanza minima)
Inoltre tale Titolo è applicabile per GE > 50kW, mentre sotto i 50kW (Titolo III) non si dice proprio nulla.
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Re: gruppo elettrogeno
Grazie terminus dammi l'IBAN che ti pago questa consulenza !!Terminus ha scritto:Vedi il punto 2.7 del Titolo II - Capo I
Parla proprio della coesistenza GE-Caldaie (parla anche dei 0,6m di distanza minima)
Inoltre tale Titolo è applicabile per GE > 50kW, mentre sotto i 50kW (Titolo III) non si dice proprio nulla.
Però è sempre mooolto interpretativa...
Nel mio caso avendo un gruppo elettrogeno a gasolio vicino ad una caldaia a gas per stare tranquillo dovrei rispettare tutte le condizioni del caso e non solo la distanza di 0.6m (anche perchè come tu sai bene ora sono io che Assevero ).
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Re: gruppo elettrogeno
Nel caso in esame è possibile fare passare una tubazione del gas a distanza inferiore ai 3m dal gruppo elettrogeno?
La tubazione del gas può essere considerata fonte combustibile come ricadendo divieto del decreto?
Se il gruppo elettrogeno non alimenta elettricamente le pompe antincendio vale lo stesso?
Grazie...
La tubazione del gas può essere considerata fonte combustibile come ricadendo divieto del decreto?
Se il gruppo elettrogeno non alimenta elettricamente le pompe antincendio vale lo stesso?
Grazie...
Re: gruppo elettrogeno
Tutti questi discorsi non valgono per gruppi per alimentazioni di sicurezza.
La tubazione del gas non costituisce di per se pericolo di incendio, semmai lo è la caldaia.
Volendo fare le cose di fino, si potrebbe incamiciare la tubazione del gas, come si fa per esempio nelle autorimesse.
Oppure anche si potrebbe mettere un pannello o una muratura leggera EI a separazione tra le due attività.
La tubazione del gas non costituisce di per se pericolo di incendio, semmai lo è la caldaia.
Volendo fare le cose di fino, si potrebbe incamiciare la tubazione del gas, come si fa per esempio nelle autorimesse.
Oppure anche si potrebbe mettere un pannello o una muratura leggera EI a separazione tra le due attività.
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Re: gruppo elettrogeno
fà pensare però che il gas non lo vogliamo consideriamo come fonte combustibile ... visto che è un combustibilearien ha scritto:.....La tubazione del gas può essere considerata fonte combustibile come ricadendo divieto del decreto?....
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Re: gruppo elettrogeno
scuste se riesumo l'argomento,
vi ricordate il dubbio? Era per gruppo elettrogeno installato all'esterno ma vicino a delle caldaie a gas... il decreto richiederebbe 3m da materiale combustibile... quindi che fare... si era detto di prendere in considerazione il fatto che il decreto accetta la coesistenza all'interno dello stesso locale (g.e.+caldaia) e quindi perchè non dovrebbe andar bene anche all'esterno?
Così facendo comunque rimaneva il dubbio dell'interpretazione..... PERO' se invece attorno al mio gruppo elettrogeno creo un locale (che da definizione sarà un locale esterno) ecco che non avrei più nessuna distanza minima da rispettare! (se non quelle interne per la manutenzione) .... è troppo bello per essere vero? oppure ho detto l'ennesima minch.....ata?
vi ricordate il dubbio? Era per gruppo elettrogeno installato all'esterno ma vicino a delle caldaie a gas... il decreto richiederebbe 3m da materiale combustibile... quindi che fare... si era detto di prendere in considerazione il fatto che il decreto accetta la coesistenza all'interno dello stesso locale (g.e.+caldaia) e quindi perchè non dovrebbe andar bene anche all'esterno?
Così facendo comunque rimaneva il dubbio dell'interpretazione..... PERO' se invece attorno al mio gruppo elettrogeno creo un locale (che da definizione sarà un locale esterno) ecco che non avrei più nessuna distanza minima da rispettare! (se non quelle interne per la manutenzione) .... è troppo bello per essere vero? oppure ho detto l'ennesima minch.....ata?
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Re: gruppo elettrogeno
ueh! scusate se ritorno ma ho un altro caso simile!
Allora per il posizionamento di un gruppo elettrogeno vi pare possibile una cosa simile?
Se lo installo all'esterno devo tenere una distanza di 3m da materiale combustibile, e se inserisco uno schermo protettivo comunque devo mantere la distanza di sicurezza 3m.
Mentre se creo un locale esterno (che deve essere in classe a1 per capirci zero per capirci meglio una parete in lamiera) non ho nessuna distanza di sicurezza da rispettare!
Che mi dite?
Allora per il posizionamento di un gruppo elettrogeno vi pare possibile una cosa simile?
Se lo installo all'esterno devo tenere una distanza di 3m da materiale combustibile, e se inserisco uno schermo protettivo comunque devo mantere la distanza di sicurezza 3m.
Mentre se creo un locale esterno (che deve essere in classe a1 per capirci zero per capirci meglio una parete in lamiera) non ho nessuna distanza di sicurezza da rispettare!
Che mi dite?
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Re: gruppo elettrogeno
riesumo questa discussione.
Dopo molto pensare sono arrivato a questo:
se il DM capo II parla di 3 nel caso di installazione all'aperto significa che parla di distanza da depositi all'aperto...indi non cinsidero distanze da fabbricati, anche perchè altrimenti il Dm non avrebbe menzionato distanze da sostanze combustibili, ma distanza da edifici!
Dopo molto pensare sono arrivato a questo:
se il DM capo II parla di 3 nel caso di installazione all'aperto significa che parla di distanza da depositi all'aperto...indi non cinsidero distanze da fabbricati, anche perchè altrimenti il Dm non avrebbe menzionato distanze da sostanze combustibili, ma distanza da edifici!