DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Terminus »

Vorrei un vostro parere sulla questione seguente.
Complesso edilizio con autorimessa interrata.
- Primo EP risalente al 2005
- Nel 2009 variante in corso d'opera con ampliamento dell'autorimessa a quasi tutto il piano interrato, quindi su superfici prima non soggette a controllo, ma comunque esistenti sul progetto.
- Oggi richiesta CPI con certificazione delle strutture.
Per la parte di autorimessa già tale nel 2005 posso certificare secondo la Circ.91/61, rientrando nell'art.5 del DM 16/02/07.

Per la parte ampliata nel 2009 (ampliata solo dal punto di vista dell'attività soggetta, non dal punto di vista edilizio) posso ancora sfruttare le stesse norme transitorie, appunto perchè l'edificio nel suo complesso è stato approvato prima del 25/09/07, oppure sono costretto ad impiegare le tabelle del DM (per ora considero solo la verifica tabellare, ma il discorso vale anche negli altri casi)?
Seamew
Messaggi: 1805
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Seamew »

Io invece ho un caso leggermente diverso...

In un capannone esistente adesso si vuole cambiare la proprietà e la destinazione d'uso (da falegnameri a stamperia)...
L'attività attuale possiede regolare CPI dal 2003 e al suo interno è stato installato un controsoffitto REI120.
Ora...devo fare una nuova pratica per le nuova attività ma il controsoffitto esistente (che è stato certificato a suo tempo secondo la Circolare 91) posso tenerlo buono oppure devo farlo togliere a metterne uno di nuovo certificato REI 120 secondo le recenti normative?

Grazie per l'attenzione...
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:Vorrei un vostro parere sulla questione seguente.
Complesso edilizio con autorimessa interrata.
- Primo EP risalente al 2005
- Nel 2009 variante in corso d'opera con ampliamento dell'autorimessa a quasi tutto il piano interrato, quindi su superfici prima non soggette a controllo, ma comunque esistenti sul progetto.
- Oggi richiesta CPI con certificazione delle strutture.
Per la parte di autorimessa già tale nel 2005 posso certificare secondo la Circ.91/61, rientrando nell'art.5 del DM 16/02/07.

Per la parte ampliata nel 2009 (ampliata solo dal punto di vista dell'attività soggetta, non dal punto di vista edilizio) posso ancora sfruttare le stesse norme transitorie, appunto perchè l'edificio nel suo complesso è stato approvato prima del 25/09/07, oppure sono costretto ad impiegare le tabelle del DM (per ora considero solo la verifica tabellare, ma il discorso vale anche negli altri casi)?
Secondo me dipende anche dal tipo di verifica che vai a fare. La verifica tabellare fatta OGGI IMHO si può fare solo con le tabelle DM 16/02/2007 (anche se ho in mano, ma non lo posso divulgare, un parere dell'UNI che dice che secondo loro si possono applicare anche le tabelle degli EC perché "discendono da calcoli analitici" - secondo me è triplamente sbagliato perché: 1. per stessa ammissione dell'EC2 le tabelle non discendono da calcoli analitci; 2. anche il calcolo analitico VERO secondo EC non è (ancora) ammesso, secondo me a maggior ragione uno che passa attraverso una tabella; 3. il DM nel TESTO degli articoli non parla mai di verifica tabellare che non sia quella dell'allegato).

Chiudo la parentesi perché mi sto dilungando per nulla.

Il termine del 25/09/2007 era SOLO per verifiche analitiche:
DALLA CIRCOLARE prot 5642 del 31/03/2010:
[...] si ritiene opportuno che le
certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possano essere accettate, ai fini del
rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prima del 25
settembre 2010.

Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza della predetta appendice nazionale e delle
necessarie indicazioni tecniche che la medesima fornirà a riguardo, saranno unicamente ammesse,
per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni basate su risultati di prova secondo le
istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle
riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15
febbraio 2008.
Dalla stessa circolare:
Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un
uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato
attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l’opportunità che i
corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14
settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all’art. 5 comma 1 del
D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.
Analogo comportamento potrà, evidentemente, essere adottato per prodotti/elementi costruttivi
diversi dalle murature in possesso di rapporti di prova sperimentali rilasciati ai sensi della circolare
MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91.
Inoltre ricordo che il DM 16/02/2007 prevede:
2. Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco sia-
no state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è neces-
sario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di
modifiche dell'opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi stessi.

Riassumendo deduco che, volendo essere tassativamente rigorosi:

1. Puoi usare il tabellare solo con tabelle del DM 16/02/2007, vecchio o nuovo che sia a meno che le loro caratteristiche non siano state "accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto [il DM16/02/2007]";
2. puoi usare l'analitico (UNI 9502-03-04) solo per quelle strutture che erano nel progetto originale;
3. puoi usare lo sperimentale a patto di usare rapporti che non fossero scaduti all'atto della presentazione del progetto (quindi per le strutture nuove applichi le date del DM per quelle vecchie no).
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da tigers »

Seamew ha scritto:Io invece ho un caso leggermente diverso...

In un capannone esistente adesso si vuole cambiare la proprietà e la destinazione d'uso (da falegnameri a stamperia)...
L'attività attuale possiede regolare CPI dal 2003 e al suo interno è stato installato un controsoffitto REI120.
Ora...devo fare una nuova pratica per le nuova attività ma il controsoffitto esistente (che è stato certificato a suo tempo secondo la Circolare 91) posso tenerlo buono oppure devo farlo togliere a metterne uno di nuovo certificato REI 120 secondo le recenti normative?

Grazie per l'attenzione...
Se hai un caso diverso è meglio iniziare una discussione diversa.
Ad ogni modo mi sa che ti ho già risposto: tutto ciò che è stato accertato "dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto [DM 16/02/2007]" è valido.

Per "accertato" io intenderei "sia stata presentata domanda di CPI con CERT REI od analogo allegato".
Più rigorosamente però si potrebbe intendere "sia stato rilasciato CPI per l'attività".
Seamew
Messaggi: 1805
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Seamew »

Grazie TIGERS....nel mio caso era già stato tutto "accertato" dai VVF in quanto hanno rilasciato il CPI....
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Terminus »

tigers ha scritto: Secondo me dipende anche dal tipo di verifica che vai a fare. La verifica tabellare fatta OGGI IMHO si può fare solo con le tabelle DM 16/02/2007

Il termine del 25/09/2007 era SOLO per verifiche analitiche:
Non sono d'accordo.
L'art.5 comma 3 del DM è molto chiaro e non distingue il tipo di valutazione.
Se la pratica è stata presentata e approvata prima dell'emanazione del DM stesso, si può usare la vecchia normativa (tale è il principio generale della non retroattività, rispettato nella legislazione).
La Circolare che citi si riferisce al caso specifico delle murature da certificare con il metodo analitico, dando per scontato che debbasi applicare il DM 16/02/07 (quindi che non si possa più applicare la norma transitoria).
La mia questione è più sottile: le strutture portanti dell'edificio, ovviamente già presenti nel progetto approvato anche 2007, sono da considerare "approvate", quindi certificabili con la Circ.91/61 ?
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:
tigers ha scritto: Secondo me dipende anche dal tipo di verifica che vai a fare. La verifica tabellare fatta OGGI IMHO si può fare solo con le tabelle DM 16/02/2007

Il termine del 25/09/2007 era SOLO per verifiche analitiche:
Non sono d'accordo.
L'art.5 comma 3 del DM è molto chiaro e non distingue il tipo di valutazione.
Se la pratica è stata presentata e approvata prima dell'emanazione del DM stesso, si può usare la vecchia normativa (tale è il principio generale della non retroattività, rispettato nella legislazione).
Ricordati che il principio della non retroattività non è generale, ma vale solo per il penale. In tutto il resto sono liberi di fare norme retroattive.
Terminus ha scritto: La Circolare che citi si riferisce al caso specifico delle murature da certificare con il metodo analitico, dando per scontato che debbasi applicare il DM 16/02/07 (quindi che non si possa più applicare la norma transitoria).
La mia questione è più sottile: le strutture portanti dell'edificio, ovviamente già presenti nel progetto approvato anche 2007, sono da considerare "approvate", quindi certificabili con la Circ.91/61 ?
Come dici tu l'art. 5 comma 3 è molto chiaro e parla di "caratteristiche di resistenza al fuoco" "accertate dagli organi di controllo" (NB: non "approvate" come virgoletti tu).

Il fatto che ti abbiano approvato un esame progetto è sufficiente a considerarle "accertate"? Secondo me no, soprattutto se, come quasi sempre capita, il progetto approvato riportava diciture generiche come "struttura R120" senza indicazioni su spessori, materiali etc.
Solo nel remoto caso in cui queste informazioni fossero state inserite in fase di esame progetto potrei ritenerle "accertate dagli organi di controllo", ma starei già tirando l'interpretazione.

Poi è chiaro che non hanno scolpito nulla nella roccia e stiamo interpretando. Il mio buonsenso dice quel che ho scritto sopra: deve essere almeno stata presentata istanza di CPI con allegato CERT REI che contenga quelle strutture.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Terminus »

Riporto il comma in questione:
"Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qi sensi dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1."
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da argonauta »

[/quote]
La mia questione è più sottile: le strutture portanti dell'edificio, ovviamente già presenti nel progetto approvato anche 2007, sono da considerare "approvate", quindi certificabili con la Circ.91/61 ?[/quote]

Nella mia esperienza, i funzionari dei Vigili del Fuoco con cui ho parlato chiedono tutte le certificazioni con riferimento al DM 16/02/2007, anche per progetti approvati ben prima del 2005.
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da tigers »

argonauta ha scritto: Nella mia esperienza, i funzionari dei Vigili del Fuoco con cui ho parlato chiedono tutte le certificazioni con riferimento al DM 16/02/2007, anche per progetti approvati ben prima del 2005.
Confermo l'esperienza, ma dove necessario non si può che forzare la mano.

Fra l'altro vedo che si è persa una mia risposta dove, dopo aver letto il comma corretto (avevo sbagliato il riferimento), provavo a ri-fare il punto:

1. Tabellare con vecchie o nuove regole per il progetto originale, tabellare con nuove regole per le strutture della variante;
2. analitico (UNI 9502-03-04, secondo voi altro? bollettino CNR 192? EC? Secondo me no.) solo per quelle strutture che erano nel progetto originale e per strutture in CA, legno, acciaio anche nuove, non fattibile per le nuove murature (salvo aspettare la pubblicazione in GU dei DAN che potrebbe essere fra 2 giorni come fra 2 anni - per la circolare delle NTC ci han messo 12 mesi...);
3. puoi usare lo sperimentale a patto di usare rapporti che non fossero scaduti all'atto della commercializzazione del prodotto (così interpreto il "fatto salvo il comma 1" - mi pare ci sia anche una circolare che lo conferma) quindi approvato o non approvato mi baserei sulla data del ddt da citare nella dichiarazione di conformità che farebbe fede quale data di "commercializzazione".

Ditemi se sbaglio ancora qualcosa o se possiamo concordare.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da Terminus »

Bene
Sui punti 2 e 3 concordo.
Per il punto 1, le strutture già presenti nel progetto approvato ante 2007, esterne all'autorimessa prima ed interne nella variante post 2007, tu le considereresti soggette in toto al DM, oppure rientranti nel "progetto approvato" di cui alla norma transitoria ?
La differenza non è cosa da poco.
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Messaggio da tigers »

Volendo tirare l'interpretazione in tuo favore, leggiamo il testo del DM:
Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco [...]
Quindi parla di "costruzioni" con di "parti di costruzioni" o di "attività soggette" con progetto approvato.

Si potrebbe dall'altro lato obiettare che lo spirito della norma parrebbe quello di salvaguardare la realizzabilità di un progetto che non può che essere stato pensato e progettato nel rispetto delle norme allora in vigore, per cui è meritoria di salvaguardia solo la porzione approvata, mentre per quella "nuova" vale quello che è vigente nel momento in cui prendi le decisioni di progetto.
Rispondi