Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Moderatore: Edilclima
Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
E' uscito il seguente decreto che modifica e integra il DM 246/87.
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... abitazione
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
La verifica dei rivestimenti di facciata la vedo una bella gatta da pelare...
Tom Bishop
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
ho letto un po' di fretta l'art. 2 e 3 del DM, ma sostanzialmente vanno adeguati tutti gli edifici > 12 m, predisponendo GSA e valutando i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate giusto?
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
No. O meglio, se per adeguati intendi migliorati lato gestionale sì, ma non materiale (diciamo fino a 54 m, cioè il 99%).
Tra 12 e 24 sono solo informazioni. Tra 24 e 54 sviluppo di un sistema di gestione, ma l'edificio te lo tieni così come è.
Per le facciate:
Art. 2 - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
[...]
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Quindi edifici esistenti non abusivi non fanno nulla per le facciate.
Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Tra 12 e 24 sono solo informazioni. Tra 24 e 54 sviluppo di un sistema di gestione, ma l'edificio te lo tieni così come è.
Per le facciate:
Art. 2 - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
[...]
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Quindi edifici esistenti non abusivi non fanno nulla per le facciate.
Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Più precisamente i requisiti sulle facciate si applicheranno:
- agli edifici di nuova costruzione
- agli edifici su cui si interviene per oltre il 50% delle facciate (per esempio per il rifacimento degli intonaci o l'installazione di cappotti), a meno che la pratica edilizia sia stata già avviata (atto abilitativo comunale).
- agli edifici di nuova costruzione
- agli edifici su cui si interviene per oltre il 50% delle facciate (per esempio per il rifacimento degli intonaci o l'installazione di cappotti), a meno che la pratica edilizia sia stata già avviata (atto abilitativo comunale).
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
avevo capito che il requisito sulle facciate andasse applicato anche ad edifici di altezza < 24 m e quindi non soggetti ai controlli VVF.1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
Concordo, circolare che anche io non ho mai applicato...Il problema vero adesso è applicare la lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Io tra 1 mese progetto il mio primo condominio, quindi non l'ho mai considerata manco di striscio.
Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Quindi per capirsi se in un condominio tinteggio le facciate facendo circa il 10/15% di toppe di intonaco non rientro nel decreto giusto?
- weareblind
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Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Art.2 c.3 esatto
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