Info Ampliamento capannone vendita mobili

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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apstudio
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Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:56

Info Ampliamento capannone vendita mobili

Messaggio da apstudio »

Buongiorno, desidero se possibile, avere interpretazioni su questo intervento che sta avvenendo nella mia città situata nella regione Toscana.
Un mio cliente possiede un capannone adibito a vendita di mobili per la casa, esistente e dotato della sola climatizzazione per gli uffici interni; ha la possibilità di effettuare un ampliamento che destinerebbe ad esposizione e vendita allargando quella esistente e non ha interesse a riscaldare o climatizzare in alcun modo la parte nuova.
Secondo il vostro parere, vi pongo queste domande:
1) la struttura che realizzo nuova è obbligata ad avere impianto di riscaldamento?
2) se non necessito di realizzare l'impianto di riscaldamento, devo comunque realizzare strutture aventi caratteristiche di trasmittanza in base alla normativa nazionale?
3) oppure nessuna delle due sopra esposte ?

Ringrazio anticipatamente quanti vorranno darmi risposta, nel frattempo inizio a rileggermi la norma e vi aggiorno in caso di dubbi.
Alessandro



aggiungo quanto previsto da regolamento edilizio comunale:
Art. 95 - REQUISITI TERMICI
1.Tutti i locali abitabili devono presentare un sufficiente isolamento termico, in applicazione della Legge n.10/91 e relativi regolamenti di attuazione, dettanti norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, con particolare riguardo alle pareti disperdenti, alle coperture e pavimenti. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di impianti di riscaldamento. La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia e deve essere uguale per tutti i locali abitati e dei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, e superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensa permanente.
2.Relativamente agli ambienti di lavoro, i locali classificati come laboratori (ambienti destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, produttive e di servizi, ove possono essere installati macchinari di produzione e di lavoro), archivi e magazzini con permanenza di addetti, fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità e valutabili di volta in volta nel rispetto della normativa vigente, devono essere adeguatamente climatizzati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta.
3.Nei locali classificati come uffici di tipo amministrativo, sale-lettura, sale-riunioni, ambulatori, refettori, spogliatoi, servizi igienici e disimpegni, con esclusione dei depositi ed archivi senza permanenza di addetti vale quanto disposto dalla normativa vigente in materia; deve essere comunque assicurata una temperatura minima dell'ambiente di 18°centigradi durante la stagione invernale, mentre nella stagione estiva deve essere comunque garantito il benessere micro-climatico, ai sensi della L. n.626/'94, negli ambienti di lavoro.
4.Sono comunque regolati dalla L. n.10/'91 e relativi regolamenti di attuazione i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso; nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione della suddetta normativa è graduata in relazione al tipo d'intervento secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n° 457.

il problema nasce dal locale che non è separato e comunicante al vecchio non riscaldato.
secondo me bisogna avere con il comune una concertazione sul da farsi ed al limite arrivare a realizzare strutture come per il caso di locali non riscaldati verso esterno e cioè trasmittanza 0.8 w/m2k.
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