Caso in CONDOMINIO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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silvia
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Iscritto il: mar set 04, 2007 13:29

Caso in CONDOMINIO

Messaggio da silvia »

Condominio (20 unità abitative + 3 commerciali + 2 uso uffici) con impianto centralizzato, colonne montanti dal basso e radiatori in acciaio. Mi risulta che i condomini proprietari delle unità commerciali contribuiscono alle sole spese di manutenzione dell'impianto termico in quanto hanno elliminato i pochi radiatori a loro spettanti. Il proprietario di una delle unità ad uso ufficio, paga il riscaldamento condominiale, ma in realtà ne usufruisce ben poco dal momento che questo impianto è in funzione in orari abitativi e non lavorativi. Questa persona mi chiede se può in qualche modo dividersi da questo impianto di vecchia concezione ed eliminare del tutto le spese relative al riscaldamento, comprese quelle per la manutenzione.
Di condomini non ne capisco niente, non sò quante quote millesimali occorrono per il distacco, sempre che sia possibile nonostante questa persona non goda della cosa comune (ho misurato 16-17 °C all'interno degli ambienti) e nemmeno se sia possibile eliminare tutte le spese termiche.
Qualcuno mi può aiutare con dei consigli o indicandomi qualcosa da visionare in merito?
Grazie
gfrank
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Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Caso in CONDOMINIO

Messaggio da gfrank »

In linea generale, devi verificare quanto scritto nel regolamento di condominio, od in alternativa negli atti di acquisto, in merito al possibile distacco dal riscaldamento centralizzato.
Se non esiste niente in merito, verifica se le unità ad uso ufficio, sono presenti sin dalla costruzione dell'edificio, oppure la destinazione d'uso è stata cambiata in un secondo tempo (situazione tipica)
Se non trovi nulla al riguardo, credo ci sia ben poco da fare, in quanto il distacco deve essere deliberato a maggioranza assoluta (o se il regolamento lo preve "solo" qualificata)
Per intervenire nella situazione, se non è permesso il distacco, si dovrebbe operare mediante:
- riscaldamento centralizzato in continuo, con contatori di calore sui singoli elementi (difficile da attuare)
- integrazione del riscaldamento centralizzato con riscaldamento autonomo (es: ventilconvettori) che entrano in funzione allo spegnersi del centralizzato.
In qualunque caso, anche in caso di distacco, la manutenzione del generatore condominiale deve essere sempre pagata

gfrank
silvia
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Iscritto il: mar set 04, 2007 13:29

Re: Caso in CONDOMINIO

Messaggio da silvia »

Ho trovato delle sentenze nelle quali è ribadito il pagamento delle spese di manutenzione della cosa comune "impianto centralizzato", pur in presenza di distacco dall'impianto centralizzato. Ma come dimostrare che il distacco non pregiudica il benessere degli altri condomini?
Grazie
Spd
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Re: Caso in CONDOMINIO

Messaggio da Spd »

Prima del 192, per giurisprudenza consolidata, ci si poteva distaccare senza autorizzazioni, purché si dimostrasse un troppo generico "non pregiudizio" agli altri condomini (squilibri? "furti" di calore? malfunzionamenti?). E si doveva controllare il risparmio energetico mediante la redazione di un progetto ai sensi della legge 10/91.

Dal punto di vista puramente tecnico, quindi, e a mio parere, servono due "leggi 10". Una con tutti gli appartamenti allacciati e una con la configurazione finale. Deve risultare un risparmio di energia (forse conseguibile se il generatore attuale del condominio e la distribuzione sono in cattivo stato). In tal modo si dimostra il non pregiudizio sul consumo di energia; tale approccio è anche non contestabile da terzi in quanto si ricorre a norme tecniche oggettive. Un solo inconveniente: è oneroso.
Per quanto riguarda i disturbi sulla rete, probabilmente il distacco di un condomino contribuirà a far girare meglio l'acqua nei circuiti quasi sicuramente pieni di incrostazioni. Da verificare sulla base dello stato e dall'età dell'impianto.

Certo che se si iniziano a staccare anche altri condomini si dovrà cambiare caldaia, ed elettropompe, per adeguarle alle nuove necessità (maggior pregiudizio quindi per chi arriva dopo).

In ogni caso chi si stacca deve continuare a pagare per la proprietà delle cose comuni (generatore) e per le aliquote fisse di spesa, nonché per il passaggio di calore tra il suo e gli altri appartamenti: quota totale variabile dal 15 al 25%.
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