Relazioni per apertura contatore gas. L.46/90
Moderatore: Edilclima
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Relazioni per apertura contatore gas. L.46/90
Ma si può sapere se è lecito che un soggetto verificatore per l'apertura del gas richieda un progetto della rete gas anche in presenza di impianti domestici al di sotto delle 30.000 kcal/h? Che esperienza evete su questo? E inoltre, qualore si effettuasse una relazione dopo che l'impianto è stato eseguito, come spesso accade purtroppo, e l'installatore ti fornisse dei dati sull'impianto non verificabili (tubazioni interrate, pose sotto traccia etc.) si può scrivere ciò che dovrebbe essere in base alla norma UNICIG 7129 senza incorrere poi in problemi (caso in cui risultasse per quasiasi motivo che in realtà l'impianto non verificabile non è in realtà a norma)?
Per quanto ne so io ai sensi della 46/90 sotto i 35 kW il progetto dell'impianto adduzione gas non è obbligatorio, per quanto riguarda il discorso relativo alla mancata corrispondenza tra stato di fatto e progetto, il problema è senza dubbio dell'installatore che deve seguire quanto disposto in fase progettuale...la stessa d.c. deve fare riferimento al progetto e quindi e come se l'installatore dichiarasse il falso....lui deve adeguarsi al progetto in caso ci fosse un controllo.
Ciao
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Re: Relazioni per apertura contatore gas. L.46/90
Sotto i 35kW non esiste L'OBBLIGO del progetto (ma nulla vieta la facoltà di eseguirlo).
Per gli impianti con Pf<35kW ciò che chiede l'azienda del gas per l'apertura del contatore (Delibera 40/04) è l'OBBLIGO dello schema d'impianto ed il dimensionamento tabellare secondo la UNI7129/01 (attualmente in revisione) la cui incombenza spetta all'installatore.
Per non essere coinvolto in responsabilità altrui il progettista che eventualmente interviene successivamente DEVE considerare la situazione esistente SOLO per quanto rispetta la norma.
L'eventuali difformità eseguite dall'installatore DEVONO rimanere di sua esclusiva responsabilità, ovvero non gli rimane che adeguare quanto non conforme.
Sicuramente avrà imparato una lezione che gli servirà per il futuro.
Per gli impianti con Pf<35kW ciò che chiede l'azienda del gas per l'apertura del contatore (Delibera 40/04) è l'OBBLIGO dello schema d'impianto ed il dimensionamento tabellare secondo la UNI7129/01 (attualmente in revisione) la cui incombenza spetta all'installatore.
Per non essere coinvolto in responsabilità altrui il progettista che eventualmente interviene successivamente DEVE considerare la situazione esistente SOLO per quanto rispetta la norma.
L'eventuali difformità eseguite dall'installatore DEVONO rimanere di sua esclusiva responsabilità, ovvero non gli rimane che adeguare quanto non conforme.
Sicuramente avrà imparato una lezione che gli servirà per il futuro.
rgf
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Re: Relazioni per apertura contatore gas. L.46/90
Quindi secondo te quando vai a redigere una relazione ad impianto realizzato è sufficiente basarsi sulle indicazioni dell'installatore e non siamo obbligati a controllare l'impianto sul campo; dobbiamo cioè soltanto effettuare una relazione corretta secondo quanto richiesto dalla 7129; eventuali difformità restano a carico dell'installatore; non siamo cioè obbligati a visionare l'impianto ma soltanto a relazionare una realizzazione conforme alla 7129?r.gaetano fabio, genova ha scritto:Sotto i 35kW non esiste L'OBBLIGO del progetto (ma nulla vieta la facoltà di eseguirlo).
Per gli impianti con Pf<35kW ciò che chiede l'azienda del gas per l'apertura del contatore (Delibera 40/04) è l'OBBLIGO dello schema d'impianto ed il dimensionamento tabellare secondo la UNI7129/01 (attualmente in revisione) la cui incombenza spetta all'installatore.
Per non essere coinvolto in responsabilità altrui il progettista che eventualmente interviene successivamente DEVE considerare la situazione esistente SOLO per quanto rispetta la norma.
L'eventuali difformità eseguite dall'installatore DEVONO rimanere di sua esclusiva responsabilità, ovvero non gli rimane che adeguare quanto non conforme.
Sicuramente avrà imparato una lezione che gli servirà per il futuro.
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Quindi secondo te quando vai a redigere una relazione ad impianto realizzato è sufficiente basarsi sulle indicazioni dell'installatore e non siamo obbligati a controllare l'impianto sul campo; dobbiamo cioè soltanto effettuare una relazione corretta secondo quanto richiesto dalla 7129; eventuali difformità restano a carico dell'installatore; non siamo cioè obbligati a visionare l'impianto ma soltanto a relazionare una realizzazione conforme alla 7129?
- Manofthemoon
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Re: Relazioni per apertura contatore gas. L.46/90
le aziende di distribuzione del gas stanno soppiantando, come rottura di santissimi, gli impiegati delle ASL. Il progetto è obbligatorio se la somma della portata termica è superiore a 35 kW. Il problema è che ogni azienda si arrocca il diritto di chiedere quello che gli pare. Nella mia zona cominciano a chiedere la prova di tenuta strumentale delle canne fumarie nuove anche sotto i 35 kW............. Siamo messi malissimo!!!!!!!
Gli installatori fanno il piacere di eseguire l'opera in funzione di quello che è di norma fare, sennò se le smontano le tubazioni o non chiedono niente ai progettisti. Basta con i tubi in rame da 18 x 1 che ci vorrebbero fare i grattacieli, sono arrabbiato, si vede?
Gli installatori fanno il piacere di eseguire l'opera in funzione di quello che è di norma fare, sennò se le smontano le tubazioni o non chiedono niente ai progettisti. Basta con i tubi in rame da 18 x 1 che ci vorrebbero fare i grattacieli, sono arrabbiato, si vede?
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x Andreagraziani
Io mi riferivo al progetto citato all'inizio del tuo Post.
Il progetto è la fase che deve anticipare l'installazione, se avviene il contrario il problema è dell'Installatore/committente non può essere del progettista.
Anche se avviene il contrario dal punto di vista legale tutto quadra purchè l'installatore rilascia una dichiarazione con data successiva al progetto e se barra la casella "Rispettato il progetto" previsto nella dichiarazione di conformità.
D'altronde non vi è altra possibilità: quando c'è lo obbligo di progetto l'installatore deve dichiarare di aver rispettato il progetto!
Ovviamente il progettista dovendo per primo rispettare le norme in vigore non può inserire nel progetto anche gli errori di installazione, altrimenti così facendo si accollerebbe responsabilità altrui poi difficili da giustificare.
Il progetto è la fase che deve anticipare l'installazione, se avviene il contrario il problema è dell'Installatore/committente non può essere del progettista.
Anche se avviene il contrario dal punto di vista legale tutto quadra purchè l'installatore rilascia una dichiarazione con data successiva al progetto e se barra la casella "Rispettato il progetto" previsto nella dichiarazione di conformità.
D'altronde non vi è altra possibilità: quando c'è lo obbligo di progetto l'installatore deve dichiarare di aver rispettato il progetto!
Ovviamente il progettista dovendo per primo rispettare le norme in vigore non può inserire nel progetto anche gli errori di installazione, altrimenti così facendo si accollerebbe responsabilità altrui poi difficili da giustificare.
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