buonm giorno
per impianti di riscaldamento a legna o cippato o pellets il dm 37 pone l'obbligo di progetto a firma di un tecnico abilitato (>35kw)
e per l'impianto elettrico di centrale termica?
scusate la banalità
grazie
DM 37 imp riscaldamento biomassa
Moderatore: Edilclima
Re: DM 37 imp riscaldamento biomassa
Valgono ovviamente i limiti stabiliti per gli impianti elettrici.
Se la centrale termica è luogo marcio è soggetta a normativa specifica CEI e quindi con obbligo di progetto da parte di professionista, indipendentemente dalla potenza impegnata dall'impianto.
Se la centrale termica è luogo marcio è soggetta a normativa specifica CEI e quindi con obbligo di progetto da parte di professionista, indipendentemente dalla potenza impegnata dall'impianto.
Re: DM 37 imp riscaldamento biomassa
quindi dire se c'è un certo deposito di legna o sbaglio...
altrimenti servirebbe una valutazione del rischio direi...
altrimenti servirebbe una valutazione del rischio direi...
Re: DM 37 imp riscaldamento biomassa
Si dipende da quanto combustibile hai in centrale.
Dunque la CEI 64.8 mi dice che il luogo è marcio se ho una classe pari o superiore a 30.
Ora con la vecchia Circ.91/61 la classe 30 era richiesta a partire da 15,1 Kg di legna equivalente al metro quadro (si passava infatti subito dalla classe 15 alla classe 30).
Ora la Circ. suddetta è stata abrogata e sostituita dal DM 09/03/07, il quale complica un pò le cose, inserendo tra l'altro anche la classe 20.
Se si prende la Tabella 4 del suddetto DM (per il livello prestazionale III), la classe 30 viene richiesta a partire da 301 MJ/mq (il che equivale ai vecchi 17,2 Kg di legna equivalente).
Concludendo: se superi i 301 MJ/mq allora l'impianto elettrico è in luogo marcio e quindi soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista.
Dunque la CEI 64.8 mi dice che il luogo è marcio se ho una classe pari o superiore a 30.
Ora con la vecchia Circ.91/61 la classe 30 era richiesta a partire da 15,1 Kg di legna equivalente al metro quadro (si passava infatti subito dalla classe 15 alla classe 30).
Ora la Circ. suddetta è stata abrogata e sostituita dal DM 09/03/07, il quale complica un pò le cose, inserendo tra l'altro anche la classe 20.
Se si prende la Tabella 4 del suddetto DM (per il livello prestazionale III), la classe 30 viene richiesta a partire da 301 MJ/mq (il che equivale ai vecchi 17,2 Kg di legna equivalente).
Concludendo: se superi i 301 MJ/mq allora l'impianto elettrico è in luogo marcio e quindi soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista.