Superbonus 110% e Destinazione Residenziale E1(1)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Marcello Periotto
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Iscritto il: lun ago 17, 2020 12:22

Superbonus 110% e Destinazione Residenziale E1(1)

Messaggio da Marcello Periotto »

Ho trovato nel Decreto Efficienza Energetica ( DECRETO 6 agosto 2020 ) queste note in calce all'allegato C:

(4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)
(5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E. 1 ad E.8 (In linea con il
decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.1 (1 ) ) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.1.(1) abitazioni adibite a
residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E. 1 (1 )bis
collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso
appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale
cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste
dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.


In pratica sembra che nel Decreto Requisiti Minimi (Decreto interministeriale 26 giugno 2015) la categoria E.1(1) venga divisa tra Residenziale (E1.(1)) e Non Residenziale (E1.1)bis) rendendo Non Residenziale i collegi, conventi, case di pena, caserme.

Però rileggendo il il decreto non ho trovato questa divisione.

Il dubbio mi nasce dal fatto che se i collegi, conventi, case di pena, caserme non sono residenziali, non possono usufruire del Superbonus.

Qualcuno ha approfondito il tema?
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