IMPIANTO TERMICO NUOVA DEFINIZIONE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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alex69
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IMPIANTO TERMICO NUOVA DEFINIZIONE

Messaggio da alex69 »

Un edifico unifamiliare è costituito da 6 vani: ingresso, sala, cunina e 3 camere da letto. L'edifcio è riscaldato con nr.3 stufe a convezione a gas della portata termica cadauna di 4,5 KW. Le stufe sono posizinate una nell'ingesso, una in cucina e una nella sala. Nelle camere non ci sono stufe, il riscaldamento è ottenuto per convenzione dalle stufe ubicate nei locali citati.
L'impianto attualmente presente può definirsi IMPIANTO TERMICO, in ottemperanza alla vigente definizione data dal D.LGS 48 del 10 GIUGNO 2020, che ha sostituito quella della legge 90/2013???????
L'edificio può usufruire delle detrazioni tipo 110% ????

Cordiali Saluti
Alex
girondone
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Re: IMPIANTO TERMICO NUOVA DEFINIZIONE

Messaggio da girondone »

all enea e all ade l ardua sentenza
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