Ci risiamo con la definizione di impianto
Moderatore: Edilclima
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Ci risiamo con la definizione di impianto
Il D.lgs 48/2020 ha apportato modifiche al 192/2005.
Niente di particolare, ma considerato che erano già 7 anni che la definizione di impianto termico era sempre la stessa, hanno approfittato per cambiarla un po'. Hanno poi aggunto una illuminante definizione di "sistema o impianto di riscaldamento invernale".
E così sparisce la precisazione su stufe e caminetti e la loro potenza minima.
Quindi si può aprire la prima di n discussioni per capire se una stufetta fissa è un impianto termico, un sistema di climatizzazione invernale, tutti e due o nessuno dei due.
Ci consola comuque sapere che, anche chiarissimo quanto sopra, il GSE e l'Agenzia delle Entrate intenderanno altre cose.
la lettera l-tricies) e' sostituita dalla seguente: «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;»
l-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
aumentata;
Niente di particolare, ma considerato che erano già 7 anni che la definizione di impianto termico era sempre la stessa, hanno approfittato per cambiarla un po'. Hanno poi aggunto una illuminante definizione di "sistema o impianto di riscaldamento invernale".
E così sparisce la precisazione su stufe e caminetti e la loro potenza minima.
Quindi si può aprire la prima di n discussioni per capire se una stufetta fissa è un impianto termico, un sistema di climatizzazione invernale, tutti e due o nessuno dei due.
Ci consola comuque sapere che, anche chiarissimo quanto sopra, il GSE e l'Agenzia delle Entrate intenderanno altre cose.
la lettera l-tricies) e' sostituita dalla seguente: «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;»
l-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i
componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
aumentata;
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Della definizione di cui alla lettera l tricies quater sinceramente non se ne sentiva il bisogno.
Sulla correzione della definizione di impianto, invece, personalmente credo che sia un bene aver tolto la discriminante della potenza, almeno per noi tecnici.
Sulla correzione della definizione di impianto, invece, personalmente credo che sia un bene aver tolto la discriminante della potenza, almeno per noi tecnici.
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
la prima cosa che è pensato sfogliando il decreto
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Quindi anchevsistemi fissi come i caminetti sono considerati impianti termici a prescindere dalla potenza?
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
come è scritta cosi sembra...almeno Enea e GSE si allineano?!
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
di sicuro no si allineano nel senso delle "utenze"
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Definizione precedente D.L.vo 192/2005: "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate))."
Approfondendo il discorso per un caminetto, prima si diceva che non era impianto ma se fisso e sopra i 5 kW lo era. Ora togliendo la precisazione si potrebbe pensare che non lo è neanche sotto i 5 kW.
Stessa cosa per "apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante", cioè i radiatori elettrici, ora si potrebbe dedurre che non sono impianto di riscaldamento.
Che ne pensate? E' un dubbio legato al fatto di poter dimostrare che un immobile è riscaldato o meno secondo la definizione di impianto termico.
Approfondendo il discorso per un caminetto, prima si diceva che non era impianto ma se fisso e sopra i 5 kW lo era. Ora togliendo la precisazione si potrebbe pensare che non lo è neanche sotto i 5 kW.
Stessa cosa per "apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante", cioè i radiatori elettrici, ora si potrebbe dedurre che non sono impianto di riscaldamento.
Che ne pensate? E' un dubbio legato al fatto di poter dimostrare che un immobile è riscaldato o meno secondo la definizione di impianto termico.
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
veramente è il contrario
ora lo è sempre
ora lo è sempre
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Anche Io ragionavo così, però rileggendo il dubbio c'è e dovendolo legare a tanti soldi, 110%, vorrei conferme ufficiali. Forse servirebbe chiarimento Agenzia?
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Il dubbio ce l'ho anche io.
Stufe e caminetti prima erano "apparecchi", assimilati ad impianto termico se >5kW.
Se ora non sono più esplicitamente assimilati, rimangono "apparecchi" e non "impianto termico".
Oltretutto un caminetto/stufa serve il locale in cui è posizionato, come considerare che gli altri locali dell'edificio non hanno neanche tale apparecchio ?
Stufe e caminetti prima erano "apparecchi", assimilati ad impianto termico se >5kW.
Se ora non sono più esplicitamente assimilati, rimangono "apparecchi" e non "impianto termico".
Oltretutto un caminetto/stufa serve il locale in cui è posizionato, come considerare che gli altri locali dell'edificio non hanno neanche tale apparecchio ?
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
non ho dubbi che una stufa o camnin ecc siano un impianto
come uno split
i dubbi sulle utenze ne ho eccome anche dopo l esperienza con il GSE
come uno split
i dubbi sulle utenze ne ho eccome anche dopo l esperienza con il GSE
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Cosa interndi con dubbi sulle utenze ?
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Ti ho mandato mess privato
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Nemmeno io ho dubbi..con questa modifica credo che il legislatore, dato il fatto che oggi si possono costruire case con carichi termici sotto ai 5 kW, abbia voluto intendere in maniera semplicistica e generale che in qualunque modo tu ti scaldi sei in presenza di impianto termico. Altrimenti capita che un appartamento con un dual split da 2,5 kW+1,5kW risulta tecnicamente senza impianto, senza quindi catasto impianti, obblighi di efficienza e libretto. Poi però nell'APE lo metti con impianto o senza e lo simili? Perché se metti il multisplit devi avere a che il codice catasto impianti da mettere.. Ecco perchè secondo me la modifica fatta alla definizione va in questa direzione..semplifica a tutti le cose..
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Scusate, non ho capito però il significato di "fisso"; radiatore elettrico fissato a parete e collegato ad una presa elettrica a parere vs. è una "stufa"? Si può considerare fisso e quindi rientra in un impianto termico?
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Gli apparecchi elettrici a spina sono per loro definizione mobili o trasportabili. Anche se li inchiodi ad una parete.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
e vedrai con la parola "funzionante"
girano già risposte enea ed ade
girano già risposte enea ed ade
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Basterebbe eliminare la spina e collegare direttamente alla reteNoNickName ha scritto: ↑ven set 04, 2020 17:52Gli apparecchi elettrici a spina sono per loro definizione mobili o trasportabili. Anche se li inchiodi ad una parete.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Eh, no, un apparecchio a spina senza la spina è un apparecchio difettoso o danneggiato.ilverga ha scritto: ↑lun set 07, 2020 08:58Basterebbe eliminare la spina e collegare direttamente alla reteNoNickName ha scritto: ↑ven set 04, 2020 17:52Gli apparecchi elettrici a spina sono per loro definizione mobili o trasportabili. Anche se li inchiodi ad una parete.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Riguardo alla definizione di "impianto funzionante", segnalo la risposta n. 326 del 09/09 dell'ADE.
Questo il link
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 35903298d0
Tratto dalla pagina 4:
" Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile."
Considerazioni
1) Solo io ci vedo una contraddizione?
Mentre da una parte questa risposta sembra aprire la strada a tutti quei casi in cui l'impianto esiste ma è non funzionante, dall'altra pone un freno in quanto a me pare che abbiano preso una cantonata.
2) Deve essere dimostrabile che le unità sono riscaldate. Bastano le foto? Non sempre in comune è depositata la L.10 o qualunque altro elaborato impiantistico.
3) Ribadito il concetto di ambiente. Quindi splittini, caminetti e quant'altro permettono l'accesso all'ecobonus solo per gli ambinete in cui sono installati.
Questo il link
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 35903298d0
Tratto dalla pagina 4:
" Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile."
Considerazioni
1) Solo io ci vedo una contraddizione?
Mentre da una parte questa risposta sembra aprire la strada a tutti quei casi in cui l'impianto esiste ma è non funzionante, dall'altra pone un freno in quanto a me pare che abbiano preso una cantonata.
2) Deve essere dimostrabile che le unità sono riscaldate. Bastano le foto? Non sempre in comune è depositata la L.10 o qualunque altro elaborato impiantistico.
3) Ribadito il concetto di ambiente. Quindi splittini, caminetti e quant'altro permettono l'accesso all'ecobonus solo per gli ambinete in cui sono installati.
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
si si contradddicono sul funzionante per collabenti con altra vecchia circolare
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Interpreto: per beneficiare dell'agevolazione sulla prima casa estesa ad un immobile collabente contiguo, l'impianto dell'edificio collabente non deve essere funzionante, mentre quello agevolabile lo deve essere, poiché alla fine dell'intervento le due unità saranno accorpate.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
nel caso specifici
si ci sta perchè c era una parte collabente ed una no
si ci sta perchè c era una parte collabente ed una no
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Ma infatti si tratta di interpello, non di FAQ.
Vinz non può usare il contenuto di un interpello come precedente per casi diversi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Ok quindi dite che l'impianto non funzionante è ammesso solo e soltanto in questo specifico caso.NoNickName ha scritto: ↑ven set 11, 2020 07:43Ma infatti si tratta di interpello, non di FAQ.
Vinz non può usare il contenuto di un interpello come precedente per casi diversi.
Però rileggendo colgo sempre la contraddizione, in quanto sembra che nel secondo periodo quando parlano di "edifici" facciano sempre riferimento ai collabenti. E l'impianto in questo periodo è diventato funzionante.
Sembra quasi che ne esca la definizione che impianto funzionante significhi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 seppur "non funzionante".
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
Qualsiasi interpello vale come tale nel caso specifico. Se poi è scritto male, a maggior ragione.
L'interpellante voleva sapere se sull'edificio collabente di cui era proprietario, e che come tale non produce reddito e che quindi non figura fiscalmente come seconda, poteva eseguire lavori detraibili.
La risposta è sì, a patto che sussitano le condizioni indicate.
Tu non puoi estensivamente dedurre che tutti gli edifici collabenti con impianto non funzionante debbano avere l'impianto funzionante.
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Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
E' quello che scrive letteralmente ADE. Non interpreto, leggo.NoNickName ha scritto: ↑ven set 11, 2020 10:30 Tu non puoi estensivamente dedurre che tutti gli edifici collabenti con impianto non funzionante debbano avere l'impianto funzionante.
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
a voce stanno dicendo
funzonante = riattivabile anche con manutenzioni straordinarie
funzonante = riattivabile anche con manutenzioni straordinarie
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
AdE dice che condizione richiesta per ogni intervento ecobonus e superbonus è impianto esistente e funzionante negli ambienti interessati.
Per le unità collabenti (che sono tali anche perchè l'impianto di riscaldamento non funziona) ammette l'agevolazione derogando alla seconda parte della condizione, a patto che sia comunque verificata la prima, ovvero l'esistenza.
Mi pare tutto logico, una volta tanto.
Per le unità collabenti (che sono tali anche perchè l'impianto di riscaldamento non funziona) ammette l'agevolazione derogando alla seconda parte della condizione, a patto che sia comunque verificata la prima, ovvero l'esistenza.
Mi pare tutto logico, una volta tanto.
Re: Ci risiamo con la definizione di impianto
io la leggo così.. grazie alla vecchia circolare non alla risoluz dell altro giorno però..Terminus ha scritto: ↑ven set 11, 2020 12:25 AdE dice che condizione richiesta per ogni intervento ecobonus e superbonus è impianto esistente e funzionante negli ambienti interessati.
Per le unità collabenti (che sono tali anche perchè l'impianto di riscaldamento non funziona) ammette l'agevolazione derogando alla seconda parte della condizione, a patto che sia comunque verificata la prima, ovvero l'esistenza.
Mi pare tutto logico, una volta tanto.