Applicazione dlgs 28/2011
Moderatore: Edilclima
Applicazione dlgs 28/2011
Buongiorno a tutti
ho un progetto, per nuovo complesso (molto grande), con richiesta di concessione edilizia che risale a inizio 2012, quindi precedentemente alla prima data prevista di applicazione del decreto che è il 31 Maggio 2012.
Nel tempo il progetto è stato soggetto a diverse varianti, che in taluni parti del lotto sono anche significative.
Quello che mi domando.... quali sono gli ambiti di applicazione del decreto sulle parti soggette a variante? Fa fede unicamente la prima data di presentazione del progetto o occorre fare riferimento alla data delle varianti successive.
Il tipo di variante incide su questa determinazione? Per meglio esemplificare... cambia qualcosa se ad esempio sposto solo una finestra..... oppure ci sono cose più "sostanziose" come una variazione di volume. In quest'ultimo caso .... quanto previsto dal decreto va applicato solamente sul volume supplementare oppure su tutto il volume?
Un bel casino.... qualcuno si è già imbattuto in questo tipo di problematica?
Grazie
ho un progetto, per nuovo complesso (molto grande), con richiesta di concessione edilizia che risale a inizio 2012, quindi precedentemente alla prima data prevista di applicazione del decreto che è il 31 Maggio 2012.
Nel tempo il progetto è stato soggetto a diverse varianti, che in taluni parti del lotto sono anche significative.
Quello che mi domando.... quali sono gli ambiti di applicazione del decreto sulle parti soggette a variante? Fa fede unicamente la prima data di presentazione del progetto o occorre fare riferimento alla data delle varianti successive.
Il tipo di variante incide su questa determinazione? Per meglio esemplificare... cambia qualcosa se ad esempio sposto solo una finestra..... oppure ci sono cose più "sostanziose" come una variazione di volume. In quest'ultimo caso .... quanto previsto dal decreto va applicato solamente sul volume supplementare oppure su tutto il volume?
Un bel casino.... qualcuno si è già imbattuto in questo tipo di problematica?
Grazie
Re: Applicazione dlgs 28/2011
semplicemente credo che non esistono risposte a queste cose
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Re: Applicazione dlgs 28/2011
Fa fede la data di concessione del titolo edilizio. Ovviamente dell'ultimo, se ve ne sono stati più di uno o rinnovi dello stesso.
Non ha importanza la data di presentazione della richiesta.
Non ha importanza la data di presentazione della richiesta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Applicazione dlgs 28/2011
A livello di legge 10 da sempre vale la data di richiesta del permesso
E a memoria anche il 28 parla sempre della data della richiesta
E a memoria anche il 28 parla sempre della data della richiesta
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Re: Applicazione dlgs 28/2011
No
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Applicazione dlgs 28/2011
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
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Re: Applicazione dlgs 28/2011
Me lo ricordavo diverso
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Applicazione dlgs 28/2011
Il problema sono le varianti..... successive alla prima richiesta autorizzativa, e che hanno comportato modifiche rilevanti.....
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Re: Applicazione dlgs 28/2011
Con SCIA o con permesso di costruire?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Applicazione dlgs 28/2011
mentre sul vecchio 192 c'era una circolare
per il 28 no c'è nulla in tal senso ma ha talmente tanti altri problemi che questo è poca cosa