distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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ponca
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distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da ponca »

Per la distanza dal punto di sbocco dei fumi ai fabbricati adiacenti si faceva riferimento al dlgs 152.
La legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha specificato che queste disposizioni non si applicano per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della uni 11528.

Sulla 11528 non ho trovato una distanza minima da tenere rispetto ai fabbricati limitrofi, ma solo indicazioni per il posizionamento dei terminali di scarico (distanze da aperture, ostacoli, ecc..).

La classica distanza minima di 10 metri dagli edifici non vale più? Quale distanza si deve considerare?
Ultima modifica di ponca il ven feb 08, 2019 11:43, modificato 1 volta in totale.
arkanoid
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da arkanoid »

Mi risulta che i 10 metri siano la distanza minima che la legge, in via generale, impone tra i fabbricati,già dall'epoca dei regi decreti, per ragioni di igiene. La posizione del camino non mi risulta sia vincolata ulteriormente, se non per la quota di sbocco.
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HUGO
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da HUGO »

ponca ha scritto: mer feb 06, 2019 15:35 Per la distanza dal punto di sbocco dei fumi ai fabbricati adiacenti si faceva riferimento al dlgs 152.
La legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha specificato che queste disposizioni non si applicano per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della uni 11528.

Sulla 11528 non ho trovato una distanza minima da tenere rispetto ai fabbricati limitrofi, ma solo indicazioni per il posizionamento dei terminali di scarico (distanze da aperture, ostacoli, ecc..).

La classica distanza minima di 10 metri dagli edifici non vale più? Quale distanza di deve considerare?
Tutto ciò che una norma dice che non posso fare evidentemente la posso fare, per cui teoricamente va bene qualsiasi distanza...
A parte gli scherzi questo è un tipico esempio di sciatteria legislativa in cui si sostituisce un provvedimento legislativo (che mi dice se posso fare una cosa) con una norma (coma la devo fare se posso farla). No comment
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mat
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da mat »

ponca ha scritto: mer feb 06, 2019 15:35 La classica distanza minima di 10 metri dagli edifici non vale più? Quale distanza si deve considerare?
Ci sono tutti i regolamenti regionali/provinciali/comunali che sicuramente ne parlano: nella mia zona in genere è 10 metri salvo deroghe per casi particolari
HUGO
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da HUGO »

mat ha scritto: ven feb 08, 2019 12:14
ponca ha scritto: mer feb 06, 2019 15:35 La classica distanza minima di 10 metri dagli edifici non vale più? Quale distanza si deve considerare?
Ci sono tutti i regolamenti regionali/provinciali/comunali che sicuramente ne parlano: nella mia zona in genere è 10 metri salvo deroghe per casi particolari
Ho capito ma bisogna vedere se, come in altri provvedimenti (es. per gli scarichi a parete D.lgs n.102), si dice che i comuni devono adeguarsi ecc. ecc. altrimenti a che serve tutta 'sta produzione legislativa.
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mat
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da mat »

HUGO ha scritto: ven feb 08, 2019 14:31 Ho capito ma bisogna vedere se, come in altri provvedimenti (es. per gli scarichi a parete D.lgs n.102), si dice che i comuni devono adeguarsi ecc. ecc. altrimenti a che serve tutta 'sta produzione legislativa.
Partivo da quanto ho quotato di ponca, ovvero assenza di indicazioni a livello nazionale.
Ad ogni modo vista l'esperienza di noi tutti ci andrei cauto con i famosi "Comuni che si devono adeguare"... non mi andrebbe di dovermi addentrare in una disputa legale sull'architettura delle fonti legislative, per cui specialmente in caso di interpretazione più restrittiva da parte di Regione/Provincia/Comune, tenderei ad adeguarmi... :wink:
ponca
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da ponca »

riflettevo che l'assenza di una distanza minima tra canna fumaria e fabbricati limitrofi è curiosa.
Siamo passati dai severi vincoli del dlgs 152 a nessun vincolo??
certo, fatti salvi i regolamenti edilizi locali e il codice civile
mat
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Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Messaggio da mat »

ponca ha scritto: lun feb 11, 2019 17:13 riflettevo che l'assenza di una distanza minima tra canna fumaria e fabbricati limitrofi è curiosa.
Ripeto, non è che è assente: semplicemente non c'è nulla a livello nazionale (a meno che non si voglia interpretare il termine "quota" del comma 9 art.5 dpr 412 in senso più generale). Forse è una dimenticanza, forse hanno voluto evitare di mettere voce in una questione già trattata in altri testi (codice civile e regolamenti locali).

Ad ogni modo se si guarda la 7129 al paragrafo 5.7.4 si indicano distanze minime da edifici con o senza aperture; idem la 11528 al 7.5.3.
Ma non chiedetemi perchè tali distanze esistono solo per terminali posti su tetti piani :roll:
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