Canna Fumaria Forno Pizza

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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duff82
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Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da duff82 »

Buongiorno
devo realizzare la canna fumaria di un forno per pizza situato in un locale al piano terreno di un edificio alto circa 4 m (unico piano).
Entro i 10 m di distanza non sono presenti edifici più alti, ma a circa 12 m è presente un palazzo di 5 piani (alto circa 18 m).
Come devo regolarmi per l'altezza di sbocco della canna fumaria del forno?
Il regolamento edilizio del comune in oggetto cita solo che entro i 10 m devo stare più alto di eventuali aperture (e in questo caso non avrei alcun problema).
Dall'analisi di regolamenti edilizi più dettagliati di altri comuni italiani si evince quanto di seguito riportato:
"Nel caso di pizzerie con forno a legna, lo sbocco del camino deve essere portato ad almeno m 1 oltre il colmo del tetto dello stabile e di ogni altra
struttura distante meno di m. 10. Se lo sbocco dista da 10 - 50 m da finestre di abitazioni, lo stesso va portato almeno all'altezza del filo
superiore delle finestre più alte."

Quello che mi chiedo è come faccio (mi sembra assurdo) ad arrivare ad una quota superiore ai 18 m (palazzo a 12 m di distanza) partendo dall'edificio in oggetto di 4 m? Devo costruire una torre per una banale canna fumaria? è possibile? A quale normativa devo fare riferimento per non avere problemi?

Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di duff82 il mer ago 22, 2018 15:20, modificato 1 volta in totale.
duff82
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da duff82 »

Vi riporto anche quanto citato nell'allegato IX del Dlgs 152/06 parte II

2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da
consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della
combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio
attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno
di 10 metri.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta
. Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli
apparecchi a gas.
Ronin
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da Ronin »

non c'è deroga devi stare sopra le aperture nel raggio di 50 m. ci sono casi anche più gravi del tuo (un collega si è trovato la centrale termica nel raggio di 50 m dalla torre unipol, a bologna...)
girondone
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da girondone »

Il dlgs c é con le sue cacchiate
Limate per es per la condensazione

A monte bisogna capire se il forno ricade nel dlgs però

Bella grana
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grifo68
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da grifo68 »

duff82 ha scritto: mer ago 22, 2018 15:06 Vi riporto anche quanto citato nell'allegato IX del Dlgs 152/06 parte II

2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da
consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della
combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio
attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno
di 10 metri.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50
metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta
. Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva
90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli
apparecchi a gas.
beh però il DLgs 152/06 come modificato dal 128/10 titolo V parte II, cui si riferisce l'allegato IX, riguarda nello specifico impianti termici civili sopra soglia (35 kW) e la definizione di impianto termico civile è contenuto nello stesso DLgs art 3 comma 16 lettera d ("impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari") quindi non sarebbe pertinente. Onestamente non so se in altri punti si tratti di scarichi di forni artigiani di questo tipo
Ronin
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da Ronin »

sì, in effetti sei impianto in deroga art. 272.
se proprio non riesci a rispettarlo vai a parlare con arpa e concorda le prescrizioni che ti daranno una volta presentata la comunicazione tramite suap.
girondone
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da girondone »

Intendevo quello che dice grifo
Ronin
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Re: Canna Fumaria Forno Pizza

Messaggio da Ronin »

girondone ha scritto: mer ago 29, 2018 12:46 Intendevo quello che dice grifo
anch'io
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