Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F Oggetto: Art. 28 della Legge n. 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle presc

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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girondone
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Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F Oggetto: Art. 28 della Legge n. 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle presc

Messaggio da girondone »

Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F
Oggetto: Art. 28 della Legge n. 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

pur essendo sui vecchissimi modelli di relaz legge10 pre 192

secondo voi i concetti valgono ancora

specialmente questi alla luce dei vari progettisti che si "DEvono o possono" indicare nei modelli legge 10 attuali

7 - Sottoscrizione della relazione
Le metodologie di progettazione indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 concepiscono il sistema
edificio-impianto termico come un’unica «macchina» alla quale sono richieste particolari prestazioni: pertanto costituisce
esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano
di pari passo ed in maniera integrata, dall’elaborazione preliminare del progetto sino alla definizione degli elaborati esecutivi.
Tale esigenza peraltro deve essere salvaguardata di fatto e prescinde daIla sottoscrizione della relazione tecnica che la legge
prevede sia apposta «dal progettista o dai progettisti», nel rispetto naturalmente dei limiti di competenza previsti per ciascuna
categoria di professionisti secondo l’ordinamento vigente. Pertanto, in linea con l’esigenza di ridurre gli oneri e gli
adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando
naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno
accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di
cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/1991 e cioè dell’impianto termico e dell’isolamento termico dell’edificio, in
relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.


tradotto come dico da sempre
non esiste chi firma solo la legge10 ma deve essere almeno uno dei porgettisti
poi su chi fa cosa apriti cielo
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