Nuovo impianto o ristrutturazione?
Moderatore: Edilclima
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Nuovo impianto o ristrutturazione?
Devo redigere la relazione L10 per un appartamento nel quale non esisteva un impanto termico (che ora verrà installato) ed nel quale appartamento sono state apportate alcune modifiche qulai lo spostamento del poroncino d'ingresso e di due finestre.
Tale situazione secondo voi rientra nell'installazione di un nuovo impianto termico o nella ristrutturazione di un edificio esistente?
Grazie
Arrivederci
Tale situazione secondo voi rientra nell'installazione di un nuovo impianto termico o nella ristrutturazione di un edificio esistente?
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Re: Nuovo impianto o ristrutturazione?
Ristrutturazione immobile
Devi andare a verificare le trasmittanze (U) delle strutture verticali ed orizzontali opache e delle strutture verticali trasparenti (devono rispettare i limiti previsti dai comma 6, 7 e 8 dell’allegato I, che si rifanno alle tabelle dell’allegato C).
Nel tuo caso andrai a verificare sole le finestre che hai spostato.
NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTI
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%.
In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100[kW], si può applicare quanto previsto al comma 4.
a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così come definito nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;
c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12;
d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.
Spero di esserti stata d’aiuto!
Ciao
Devi andare a verificare le trasmittanze (U) delle strutture verticali ed orizzontali opache e delle strutture verticali trasparenti (devono rispettare i limiti previsti dai comma 6, 7 e 8 dell’allegato I, che si rifanno alle tabelle dell’allegato C).
Nel tuo caso andrai a verificare sole le finestre che hai spostato.
NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTI
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%.
In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100[kW], si può applicare quanto previsto al comma 4.
a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così come definito nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;
c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12;
d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.
Spero di esserti stata d’aiuto!
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Io sto affrontando un caso analogo al tuo e nella relazione li ho presi in considerazione entrambi anche perché, come vedi, le verifiche richieste sono differenti.
Io uso il programma dell’Edilclima EC501 e quando arrivi alle verifiche finali, devi spuntare l’opzione “altre situazioni” , proprio per il fatto che le devi considerare entrambi.
Ciao!
Io uso il programma dell’Edilclima EC501 e quando arrivi alle verifiche finali, devi spuntare l’opzione “altre situazioni” , proprio per il fatto che le devi considerare entrambi.
Ciao!
Re: Nuovo impianto o ristrutturazione?
Sono d'accordo sul fatto che vada fatta la doppia verifica; credo che però debba essere comunque effettuata anche la verifica termoigrometrica di cui all'All. I, punto 10.ChiaraSilvia ha scritto:Ristrutturazione immobile
Devi andare a verificare le trasmittanze (U) delle strutture[...] Nel tuo caso andrai a verificare sole le finestre che hai spostato.[...]
Mi domando però se, in caso di ristrutturazione parziale, vada fatta anch'essa solo sulle strutture modificate, od anche su quelle non modificate.
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Re: Nuovo impianto o ristrutturazione?
progettotermico ha scritto:Devo redigere la relazione L10 per un appartamento nel quale non esisteva un impanto termico (che ora verrà installato) ed nel quale appartamento sono state apportate alcune modifiche qulai lo spostamento del poroncino d'ingresso e di due finestre.
Tale situazione secondo voi rientra nell'installazione di un nuovo impianto termico o nella ristrutturazione di un edificio esistente?
Grazie
Arrivederci
[/quote]vecchiaccio ha scritto: Andiamo per ordine:
1) Urbanisticamente è ristrutturazione
2) Impiantisticamente è nuova installazione
3) Dell'urbanistica non te potrebbe fregare di meno a te interessa solo la fase due
4) Non mi risulta che nessuno demolisca gli appartamenti o intervenga pesantemente sulle strutture salvo alcune parti come coperture e finestre,
anzi sono pochissimi quelli che ti chiedono preventivamente un consiglio per migliorare le caratteristiche termoigrometriche delle strutture.
In genere impianti termici ed elettrici sembrano opzional, anzi per molti lo sono, da aggiungere a struttura ultimata.
Ergo:
a) Ti calcoli la trasmittanza reale delle strutture in gioco
b) Con tali parametri calcoli dispersioni FEN e rendimenti
c) La verifica la fai con l'applicazione limitata spuntando la casella 2 nuova installazione e ristrutturazione integrale (supponendo che usi l'EC501 dell'Edilclima) controllando RU30 e RU100
d) puoi controllare anche il Fep spuntando la relativa casella, se torna bene, se non torna non ti strappare i capelli
e)Componi la relazione fregandotene delle VTI, servono solo a te per il calcolo delle dispersioni
Caso limite: ci sono dei comuni, invero pochissimi, che vogliono che sia
dimostrato il miglioramento di almento un componente, ad esempio tu potresti utilizzare per le finestre il Climaplus Silence 40/27.
A me di quartieri esistenti, nonchè coloniche da ristrutturare e oggetti simili purchè sotto 1.000 mq di SU ne tratto quotidianamente ed ho sempre operato così.
Tutto questo procedimento è previsto dal Dlgs 192, sebbene non lo si evinca da una lettura superficiale, tanto è tutti i comuni grandi e piccoli, compresi quelli pallosi nel controllo, mi hanno accettato le pratiche (N.B. Senza VTI allegati)
Quanto ai decreti attuativi sono perfettamente d'accordo con te, ma se aspettiamo quelli le pratiche passeranno ai nostri pronipoti e nel frattempo i clienti o muoiono o s'incavolano.
Se ti ho aiutato sono contento ciao
Fatti non foste a viver come bruti par per seguir virtute e conoscenza
vecchiaccio
Re: Nuovo impianto o ristrutturazione?
Ingbaldinettiroberto: Attenzione, Progettotermico ha specificato circa lo spostamento di 2 finestre e di un portone d'ingresso. Ciò significa che la struttura muraria è stata modificata e che tale modifica è stata riportata su una DIA fatta da un architetto.
In tal caso, applicando alla lettera il DL 192/05 e i successivi chiarimenti, il funzionario che leggendo la DIA sa quali elementi sono stati modificati, si aspetta che, prendento in mano la Verifica Legge 10, gli stessi elementi rispettino i limiti imposti dal DL 192/05 di cui all'allegato C.
Conclusione: la verifica termica non è scollegata dall'intervento urbanistico.
In tal caso, applicando alla lettera il DL 192/05 e i successivi chiarimenti, il funzionario che leggendo la DIA sa quali elementi sono stati modificati, si aspetta che, prendento in mano la Verifica Legge 10, gli stessi elementi rispettino i limiti imposti dal DL 192/05 di cui all'allegato C.
Conclusione: la verifica termica non è scollegata dall'intervento urbanistico.
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Re: Nuovo impianto o ristrutturazione?
Concordo con Marcus, anche se sono solo 2 finestre ed un portoncino le deve comunque far rientrare nelle tabelle dell’allegato C.
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Attenzione allegato I comma 3 "Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale.....In alternativa per i soli impianti di potenta inferiore a 100kW, si può applicare quanto previsto al comma 4"
Ora possibile che per un quartiere si superi la potenza di 100kW?
Quindi l'essenziale è usare un generatore di rendimento 3 o 4 stelle, non superare la temperatura media di 60°C per il fluido termovettore e utilizzare le valvole termostatiche, (comma 4 lettere a,b,c).
En passant a lume di buon senso tre buchi erano tre buchi restano sono solo spostati, cosa cambia nella macchina termica edificio?
Se poi proprio volete sparate pure alle mosche con la bomba atomica.
Ora possibile che per un quartiere si superi la potenza di 100kW?
Quindi l'essenziale è usare un generatore di rendimento 3 o 4 stelle, non superare la temperatura media di 60°C per il fluido termovettore e utilizzare le valvole termostatiche, (comma 4 lettere a,b,c).
En passant a lume di buon senso tre buchi erano tre buchi restano sono solo spostati, cosa cambia nella macchina termica edificio?
Se poi proprio volete sparate pure alle mosche con la bomba atomica.
vecchiaccio
Invece all'Allegato I comma 2 dice: "nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.....si applica quanto previsto ai commi 6,7,8"!
In tali commi si dice che bisogna rispettare i limiti di trasmittanza di cui all'Allegato C.
Se non sei ancora convinto i chiarimenti al DL192 della Circolare 23/05/2006 dello Sviluppo Economico all'Art. 3 dice: "Con il comma 2 lettera C numero 1, si stabilisce il principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell'impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al risparmio energetico che con l'occasione si può conseguire e quindi eseguire i lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni poste dal decreto legislativo.".
Quindi direi che la legge non lascia ombra di dubbio: bisogna sparare alle mosche con le bombe atomiche!
In tali commi si dice che bisogna rispettare i limiti di trasmittanza di cui all'Allegato C.
Se non sei ancora convinto i chiarimenti al DL192 della Circolare 23/05/2006 dello Sviluppo Economico all'Art. 3 dice: "Con il comma 2 lettera C numero 1, si stabilisce il principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell'impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al risparmio energetico che con l'occasione si può conseguire e quindi eseguire i lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni poste dal decreto legislativo.".
Quindi direi che la legge non lascia ombra di dubbio: bisogna sparare alle mosche con le bombe atomiche!
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Marcus ha scritto:Invece all'Allegato I comma 2 dice: "nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.....si applica quanto previsto ai commi 6,7,8"!
In tali commi si dice che bisogna rispettare i limiti di trasmittanza di cui all'Allegato C.
Se non sei ancora convinto i chiarimenti al DL192 della Circolare 23/05/2006 dello Sviluppo Economico all'Art. 3 dice: "Con il comma 2 lettera C numero 1, si stabilisce il principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell'impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al risparmio energetico che con l'occasione si può conseguire e quindi eseguire i lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni poste dal decreto legislativo.".
Quindi direi che la legge non lascia ombra di dubbio: bisogna sparare alle mosche con le bombe atomiche!
vecchiaccio ha scritto: Caro Marcus ls mia osservazione sulle mosche e la bomba atomica era solo una battuta senza intenzioni polemiche.
D'accordo con le finestre e le coperture sulle quali si può facilmente intervenire, d'altro canto anche io ne avevo consigliato l'adeguamento, ma sulle murature ?
La circolare parla di rifacimento di pareti ma chiudere un avno e farne uno uguale in un'altra posizione è rifacimento di pareti?
Un semplice esempio il quartiere ha le pareti esterne di 30 cm di spessore (muratura di due teste ed intonaci) che faccio ?
Posso chiudere il vano con una parete a cassamorta con intercapedine isolante, poi che faccio verifico soltanto l'ex buco?
E se invece devo verificare tutta la struttura posso ragionevolmente chiedere al committente di demolire la facciata e rifarla nuova o addossare a quella esistente un pannello di 4 o 5 cm di poliuretano ed una foratella?
Tu mi dirai che posso andare con una controparete in poliuretano con una faccia in cartongesso.
OK ai ragione ma quantifichiamo i costi e la perdita di spazio, minima solo sulle pareti perfettamente a piombo, cosa gli diciamo al cliente ?
Io queste domande le ho già fatte ad altri termotecnici ed a qualche avvocato, non è che ne abbia ricavato molto.
Ho quindi provato con tecnici comunali (seri che controllano e non si limitano a fare gli archivisti, basta che un bischero abbia firmato) che mi hanno chiesto verifiche per finestre e coperture per le murature bo! quelle sono e quelle restano.
In sostanza è una bella questione e ancora non siamo al 2009!
In assenza di leggi che dicano o così o pomì senza commi, rimandi, circolari ecc. io, da buon vecchietto, cerco di barcamenarmi col buon senso.
Può darsi che sbagli, ma la mia è un opinione e come tale opinabile et non verbum veritatis, ed acetto e valuto consigli.
Cordiali saluti
vecchiaccio