Iter procedurale legge 10 ad oggi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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zappa
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Iter procedurale legge 10 ad oggi

Messaggio da zappa »

salve,
tutti sappiamo quanto sia stata dinamica, nonchè a mio parere contorta e confusionaria, l'evoluzione legislativa in materia energetico-impiantistica, in particolare negli ultimi 10 anni, a partire dal 192/05 per poi continuare con il 311/06, il successivo 59/09, cui si è aggiunta tutta la trattazione (anch'essa a dir poco dinamica) riguardante la certificazione energetica.... poi il decreto 28/11 sulle rinnovabili, fino al decreto "requisiti minimi" del 26/06/2015.
Edilclima ha sempre fatto un ottima opera informativa con i suoi testi coordinati, ma rimane comunque abbastanza confuso il panorama procedurale e prescrittivo per chi deve trovarsi a coordinare in pratica i tre settori principali dell'area energetico/impiantistica, ovvero 1)requisiti minimi 2)rinnovabili e 3)certificazione energetica.

Faccio dunque un passo indietro, poichè una volta Edilclima pubblicò sul sito una guida sull'iter procedurale riguardante il chi deve fare cosa, quando e come e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Non so se tale guida sia stata aggiornata o se rimane valida, poichè non riesco a trovarla sul sito.

Mi chiedo ad esempio:
- ha ancora senso parlare oggi di L10 (e smi) o è un concetto superato ed è più opportuno riferirsi ad un'altra legge (ad esempio il 192/05 o lo stesso DM 26/6/2015)
- cosa accade se il progetto originario della L10 (vedi DM 26/6/2015) viene in parte disatteso in fase di realizzazione, volendo rimanere conformi alla legge? Va depositata una variante prima della fine lavori? Chi deve occuparsene, va formalizzato un nuovo incarico qualora la prestazione non fosse stata prevista già in origine?
- esiste una guida chiara, essenziale ed attendibile che metta insieme tutta la legislazione termotecnica?
- trovate sia ancora plausibile la distinzione tra la fase autorizzativa (cui fa capo il professionista che redige il progetto di cui alla legge 10 e smi) e la fase esecutiva?

Solo per degli spunti di riflessione, grazie
giotisi
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Re: Iter procedurale legge 10 ad oggi

Messaggio da giotisi »

Concordo con le osservazioni sulla schizofrenia legislativa, ma questo è scontato. (P.es. quando i clienti capiranno che una classe A4 potrebbe consumare il doppio di una B, saremo su Marte).

Mi inserisco in particolare nella discussione sul secondo dei punti che citi.
IMHO il progettista presenta la L10, con le sue belle prescrizioni, le sue ipotesi e i suoi risultati. Da quel momento, per lui, il lavoro è finito. Non è suo compito verificare se fanno quello che era previsto: questo è un compito precipuo della DL. Sarà sempre la stessa DL a decidere, a cantiere finito, se necessita di variante o se il realizzato segue il progetto in modo sufficientemente fedele, firmando la dichiarazione di fine lavori.
girondone
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Re: Iter procedurale legge 10 ad oggi

Messaggio da girondone »

Da quel momento, per lui, il lavoro è finito. Non è suo compito verificare se fanno quello che era previsto: questo è un compito precipuo della DL. Sarà sempre la stessa DL a decidere, a cantiere finito, se necessita di variante o se il realizzato segue il progetto in modo sufficientemente fedele, firmando la dichiarazione di fine lavori.

su questo non ci piove

i dubbi, come discutevano ieri , sono sulla prima parte...
nel senso che in realtà no sono ipotesi e prescrizioni
in realtà dovrebbero essere verifiche su un definitivo
lbasa
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Re: Iter procedurale legge 10 ad oggi

Messaggio da lbasa »

... cosa accade se il progetto originario della L10 (vedi DM 26/6/2015) viene in parte disatteso in fase di realizzazione, volendo rimanere conformi alla legge? ...
DLgs 192/05 e s.m.i., art. 8 cm. 4 "II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1 (ndr: cioè la relazione asseverata)."
ed il cm. 5 "I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti."

I commi 4 e 5 sono assistiti da analoghe considerazioni nel DPR 380/01 e s.m.i. (testo unico edilizia); il quale aggiunge al protocollo gli art. 132, 133, 134 (in pratica le sanzioni).
... Va depositata una variante prima della fine lavori? Chi deve occuparsene, va formalizzato un nuovo incarico qualora la prestazione non fosse stata prevista già in origine? ...
...IMHO il progettista presenta la L10, con le sue belle prescrizioni, le sue ipotesi e i suoi risultati. Da quel momento, per lui, il lavoro è finito. Non è suo compito verificare se fanno quello che era previsto: questo è un compito precipuo della DL. Sarà sempre la stessa DL a decidere, a cantiere finito, se necessita di variante o se il realizzato segue il progetto in modo sufficientemente fedele, firmando la dichiarazione di fine lavori.
Si può anche ufficializzare il tuo "modesto avviso".
DLgs 192/05 e s.m.i., art. 8 cm. 2 "La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."

Aggiungo io sulla questione degli incarichi: l'incarico "progettuale" di misurare l'appropriatezza delle varianti, quando queste hanno rilevanza in termini energetici, è regolato dal DM 37/08 (in pratica: si qualifica la figura che può assumere l'incarico di nuovo progetto).
E' responsabilità del proprietario scegliere il progettista, depositare prima dell'inizio dei lavori (relativi a modifiche o varianti) relazione tecnica aggiuntiva, ed è in capo ad Egli il maggior corpo delle sanzioni.
Il DL è qualificato? Può documentare nuova relazione ex L10; non è qualificato? Si contatti (o si ri-contatti) chi deve asseverare la variante, in termini di prescrizione energetica, del documento ex L10 che escluderà la sanzioni del 380/01.
... trovate sia ancora plausibile la distinzione tra la fase autorizzativa (cui fa capo il professionista che redige il progetto di cui alla legge 10 e smi) e la fase esecutiva?
Nella politica nazionale lo schema autorizzazione --> esecuzione è tuttora la procedura prevista per la maggior parte delle attività economiche e sociali; esistono altri paesi dove vale l'esecuzione auto consapevole, e dopo il controllo.
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