ciao a tutti
si discuteva di questo
dlsg 192 ed smi
Art. 8
(Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)
....
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti
termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia
copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di
concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione
avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in
funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione
energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti
soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione
di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia nominato.
la parte in neretto
è in contrasto con quanto indicato al dm minimi
2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto
..
2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla
soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1,
sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come,
ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con
una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
come la mettiamo?
discordanza tra dlgs 192 e dm minimi su legge10 si legge 10 no
Moderatore: Edilclima
Re: discordanza tra dlgs 192 e dm minimi su legge10 si legge 10 no
riassumendo
192 dlgs di grado superiore dice legge10 mai fino a 50 kW e no per installazione pdc fino a 15 kW
il DM minimi invece dice no legge10 per sostituzione fino a 50 kW se non cambio combustibile
192 dlgs di grado superiore dice legge10 mai fino a 50 kW e no per installazione pdc fino a 15 kW
il DM minimi invece dice no legge10 per sostituzione fino a 50 kW se non cambio combustibile
Re: discordanza tra dlgs 192 e dm minimi su legge10 si legge 10 no
direi che la faq 2.56 risponde
Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza
termica inferiore o uguale a 15 kW, deve essere presentata la
relazione tecnica?
No, secondo il d.lgs. 192 del 2005, articolo 8, comma 1, non deve
essere presentata la relazione tecnica.
a me resta sempre un po il dubbio su cosa intendano per "installazione"
nel senso che
se ho un edificio com impianto radiatori caldaia ed aggiungo la pdc ok
ma se ho un edificio privo di impianto in cui si fa la vecchia "nuovo impianto in edificio esistente" oppure si fa una sostituzione di caldaia con pdc minore di 15 kW
mi dite che no ci vuole legge 10???
Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza
termica inferiore o uguale a 15 kW, deve essere presentata la
relazione tecnica?
No, secondo il d.lgs. 192 del 2005, articolo 8, comma 1, non deve
essere presentata la relazione tecnica.
a me resta sempre un po il dubbio su cosa intendano per "installazione"
nel senso che
se ho un edificio com impianto radiatori caldaia ed aggiungo la pdc ok
ma se ho un edificio privo di impianto in cui si fa la vecchia "nuovo impianto in edificio esistente" oppure si fa una sostituzione di caldaia con pdc minore di 15 kW
mi dite che no ci vuole legge 10???
Re: discordanza tra dlgs 192 e dm minimi su legge10 si legge 10 no
anit scrive
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
Per alcuni casi non è obbligatoria la predisposizione e consegna della relazione tecnica, sebbene siano da rispettare i requisiti minimi del decreto. I casi riguardano:
sostituzione dei generatori con potenza < 50 kW senza cambio di combustibile. Secondo il DM 26/6/15 All.1 Art. 2.2 comma 2 nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’Art. 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW) gli adempimenti legati alla predisposizione e consegna della relazione tecnica sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
installazione di una pompa di calore con potenza ≤ 15 kW. Secondo l’art. 8 DLgs 192/05 modificato dalla Legge 116 dell’11 agosto 2014 gli adempimenti legati alla predisposizione della relazione tecnica e consegna della stessa presso il Comune, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW). Questa indicazione è confermata anche dalla FAQ 2.56.
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
Per alcuni casi non è obbligatoria la predisposizione e consegna della relazione tecnica, sebbene siano da rispettare i requisiti minimi del decreto. I casi riguardano:
sostituzione dei generatori con potenza < 50 kW senza cambio di combustibile. Secondo il DM 26/6/15 All.1 Art. 2.2 comma 2 nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’Art. 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW) gli adempimenti legati alla predisposizione e consegna della relazione tecnica sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
installazione di una pompa di calore con potenza ≤ 15 kW. Secondo l’art. 8 DLgs 192/05 modificato dalla Legge 116 dell’11 agosto 2014 gli adempimenti legati alla predisposizione della relazione tecnica e consegna della stessa presso il Comune, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37 (ndr, ovvero sotto i 50 kW). Questa indicazione è confermata anche dalla FAQ 2.56.