Obbligo millesimi D.lgs 102:2014 e ss.mm.ii.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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VALDA80
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Obbligo millesimi D.lgs 102:2014 e ss.mm.ii.

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno, da una lettura del D.Lgs. 102/2014 e del D.Lgs. 141/2016, emerge che "È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà."
in molti condomini, gli amministratori, tendono ad interpretare il presente periodo, come una possibilità di rinviare il calcolo dei millesimi alla seconda stagione termica, poichè di fatto non sono obbligatori per il primo anno. A mio parere questa è una cattiva interpretazione poichè, la possibiletà per la prima stagione tyermica di utilizzare i millesimi di proprietà, scaturisce dalla necessità di far apprendere ai condomini il giusto metodo di utilizzo del sistema di contabilizzazione/ripartizione e cioè:
"quest'anno per come hai utilizzato l'impianto, avresti speso x, vedi quindi di regolarti di conseguenza per il prossimo anno se non vuoi sorprese..."
Se però per il primo anno non si applica correttamente la ripartizione prevista dalla UNI 10200 (consapevole della possibilità di deroga introdotta dal D.lgs 141/2016), allora non si da al condomino la possibilità di imparare ad utilizzare il sistema in maniera "indolore".
Purtroppo la teoria dei millesimi obbligatori dal secondo anno, viene avvallata anche da alcuni colleghi e diventa quindi molto difficile imporne il calcolo dalla prima stagione termica, con il rischio inoltre di perdere il Condominio.
Esiste qualche riferimento normativo/interpretazione per fare un po' di chiarezza?

P.S. Con la possibilità di deroga poi introdotta dal D.lgs 141/2016, detti colleghi sostengono che i millesimi non servono più e che quindi si possono risparmiare un po' di soldi, senza tenere conto che per fare i millesimi ci vuole il calcolo energetico del fabbricato e per vedere se ci sia il discostamento del 50%... per la deroga, ci vuole comunque il calcolo energetico del fabbricato e quindi bisogna comunque spendere la stessa cifra per la medesima prestazione.

Grazie
RV
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ilverga
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Re: Obbligo millesimi D.lgs 102:2014 e ss.mm.ii.

Messaggio da ilverga »

Indolore si, indolore no, rimane che il 141 permette "per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà."
Proprio per quanto detto, non è obbligatorio applicare la ripartizione spese secondo UNI10200 subito dal primo anno, compreso i millesimi di fabbisogno: questo è quanto prevede la legge.
Tutte le altre considerazioni di carattere tecnico, invece, spettano a noi, compreso consigli sul come rendere più edulcorata la pillola...

In risposta al p.s., il 141 permette la deroga ai millesimi di fabbisogno. Proprio perchè la verifica può essere fatta a campione su appartamenti "significativi" e quindi non su tutti, l'onere per la prestazione può essere inferiore
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