Avrei necessità di chiarimenti inerenti un impianto di distribuzione vapore acqueo a servizio di un caseificio, con generatore di vapore installato all’interno di una centrale termica ricadente nelle normative antincendio (DPR151/11) (categoria B).
Il suddetto impianto è composto da:
- Generatore di vapore da 375 kW, Gruppo fluido 2, Classe III, valutato secondo il modulo B+C1 in riferimento al Allegato II della Direttiva 97/23/CE (PED).
- Tubazione da 2” per la distribuzione del vapore prodotto.
Per la realizzazione dell’impianto la committenza si è affidata a 4 distinte ditte:
- Una per la messa in posa della tubazione di distribuzione vapore;
- Una per la messa in posa del generatore di vapore;
- Una per la posa in opera della canna fumaria a servizio del generatore di vapore.
- Una per la realizzazione dell’ impianto gas
Per l’avvio della Scia antincendio e della conseguente inizio attività, a conclusione dei lavori eseguiti, mi trovo ad affrontare difficoltà relative alla tipologia di documenti necessari, nello specifico:
- La Ditta che ha installato il generatore di vapore quali requisiti tecnici deve avere e quali normative deve rispettare e quali verifiche deve fare?
- Premetto che il suddetto generatore non è a servizio di un impianto termico
- Il generatore in questione risulta escluso dall’applicazione del D.M. 329 del 2004 secondo l’art. 2, comma 1, lettara f), per questo motivo non è obbligatoria la verifica della messa in servizio. A riguardo non deve essere stilata nessuna documentazione specifica?
- Anche la tubazione di distribuzione vapore risulta esclusa dall’applicazione del D.M. 329 del 2004 secondo l’art. 2, comma 1, lettera aa) , che tipo di documentazione ed in base a quale normativa l’ installatore mi certificherà tale impianto?
- Le tubazioni di 2pollici rientrano all’interno del DLgs 93/2000? Se si quale documentazione deve produrmi l’ installatore?
- L’ installazione della canna fumaria in base a quale normativa dovrà essere certificata?
- Tutto il sistema, generatore di vapore; impianto distribuzione vapore e canna fumaria, ha necessita’ di ulteriore certificazione ?
Grazie
Confusione documentale
Moderatore: Edilclima
Re: Confusione documentale
Per i fini VVF non fa alcuna differenza se la CT è ad acqua oppure a vapore, la normativa di prevenzione incendi è la stessa. La differenza é rilevante semmai ai fini INAIL, ma quella é un altra parrocchia.
Ma una progettazione/direzione lavori, ovvero qualcuno che sapesse cosa si stava realizzando, non c'era ad inizio lavori?
Ma una progettazione/direzione lavori, ovvero qualcuno che sapesse cosa si stava realizzando, non c'era ad inizio lavori?
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Re: Confusione documentale
Essendo che gl impianti "non sono servizio di un impianto termico e non ricadenti nel DM 37/08, le ditte installatrici non hanno fatto nessun progetto.redHat ha scritto: ↑sab apr 01, 2017 18:24 Per i fini VVF non fa alcuna differenza se la CT è ad acqua oppure a vapore, la normativa di prevenzione incendi è la stessa. La differenza é rilevante semmai ai fini INAIL, ma quella é un altra parrocchia.
Ma una progettazione/direzione lavori, ovvero qualcuno che sapesse cosa si stava realizzando, non c'era ad inizio lavori?
Il problema diventa documentale per l' aspetto della SCIA antincendio.
Cosi come stanno le cose , faccio compilare alle aziende la corretta posa in opera pin 2.4?
Io sono il progettista antincendio che ha rispettato il DM del 12/4/1996 e che sto avendo difficolta' nel farmi consegnare le dichiarazioni dalle ditte installatrici.
Siccome volevo capirci bene su che documenti mi fornivano le aziende ho scritto il post. che consiglio mi date?
Re: Confusione documentale
Guarda che un impianto, anche se industriale, è soggetto al DM 37/2008.elettosiculo ha scritto: ↑lun apr 03, 2017 12:00 Essendo che gli impianti "non sono servizio di un impianto termico e non ricadenti nel DM 37/08, le ditte installatrici non hanno fatto nessun progetto.
Il problema diventa documentale per l' aspetto della SCIA antincendio.
Cosi come stanno le cose , faccio compilare alle aziende la corretta posa in opera pin 2.4?
Io sono il progettista antincendio che ha rispettato il DM del 12/4/1996 e che sto avendo difficolta' nel farmi consegnare le dichiarazioni dalle ditte installatrici.
Siccome volevo capirci bene su che documenti mi fornivano le aziende ho scritto il post. che consiglio mi date?
Inoltre trattandosi di potenze considerevoli, oltre i 50kW, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'Albo e non dalla Ditta. Qui la colpa è sia del Committente che avrebbe dovuto incaricare un progettista prima di incaricare la Ditta, sia della Ditta che ha eseguito un lavoro con obbligo di progetto.
Il consiglio è quello di sensibilizzare sia il Committente che le Ditte a sanare un illecito che hanno entrambi commesso, altrimenti la responsabilità si allarga anche al tuo operato.
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Re: Confusione documentale
Non ricadono nel DM 37/08, perche' non sono a servizio di acqua calda sanitaria o condizionamento, ma a servizio di macchine a vapore.
PerTanto attrezzature di lavoro secondo il D. Lgs 81/08, ecco perchè volevo richiedere il Pin antincendio per la corretta posa in opera.
Che ne pensi?
PerTanto attrezzature di lavoro secondo il D. Lgs 81/08, ecco perchè volevo richiedere il Pin antincendio per la corretta posa in opera.
Che ne pensi?
Re: Confusione documentale
Il DM 37/2008, a differenza di quanto avveniva con la precedente legge 46/90, si applica ANCHE agli impianti industriali poco importa se anziché essere un impianto tradizionale ad acqua si impiega vapore, olio diatermico, sali fusi, o qualsiasi altro vettore termico.
Pertanto negli impianti industriali la sicurezza NON è facoltativa, anzi semmai è più stringente di quella del settore civile essendovi attività lavorative a maggior rischio soggette tra l'altro a particolari e costanti controlli da parte di vari Enti.
Pertanto la dichiarazione di conformità della Ditta è sempre obbligatoria se realizza impianti elettrici, termici, gas, ecc, indipendentemente dal luogo o dalla funzione dell'impianto, a maggior ragione nel settore industriale.
Se vuoi approfondire vedi questi documenti:
- https://www.regione.veneto.it/c/documen ... upId=10713
- https://www.tuttocamere.it/files/camcom ... mativa.pdf
Pertanto negli impianti industriali la sicurezza NON è facoltativa, anzi semmai è più stringente di quella del settore civile essendovi attività lavorative a maggior rischio soggette tra l'altro a particolari e costanti controlli da parte di vari Enti.
Pertanto la dichiarazione di conformità della Ditta è sempre obbligatoria se realizza impianti elettrici, termici, gas, ecc, indipendentemente dal luogo o dalla funzione dell'impianto, a maggior ragione nel settore industriale.
Se vuoi approfondire vedi questi documenti:
- https://www.regione.veneto.it/c/documen ... upId=10713
- https://www.tuttocamere.it/files/camcom ... mativa.pdf
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Re: Confusione documentale
Riprendo questo topic perché mi viene un dubbio.
Nell'art.1 del DM37/08 leggo:
«Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione di applica a partire dal punto di consegna della fornitura»
Un impianto a vapore ad esclusivo servizio della produzione è riconducibile ad un impianto "posto al servizio degli edifici"?
Nell'art.1 del DM37/08 leggo:
«Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione di applica a partire dal punto di consegna della fornitura»
Un impianto a vapore ad esclusivo servizio della produzione è riconducibile ad un impianto "posto al servizio degli edifici"?
Tom Bishop
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Re: Confusione documentale
indipendentemente dalla destinazione d'uso
e poi
e poi all'articolo 5 elenca anche gli ambiti produttivi....Art.2
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
e poi l'articolo 6
Non vedo che dubbi possano esserci.Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”