Ampliamento con nuova unità
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Ampliamento con nuova unità
Ho il caso di una villetta a piano terra, ora il proprietario aggiunge un piano per ricavare una nuova unità per il figlio.
Secondo il DM 26/06/2015 ricado in ampliamento >15%.
Devo rispettare il D.Lgs. 28/11? come se fosse nuovo edificio?
Secondo il DM 26/06/2015 ricado in ampliamento >15%.
Devo rispettare il D.Lgs. 28/11? come se fosse nuovo edificio?
Re: Ampliamento con nuova unità
Se l'impianto è autonomo non ho dubbi e ti dico sì.
Se è in derivazione da quello del babbo, mi verrebbe da dirti sempre sì perchè il DLgs 28 a differenza dei Requisiti minimi no fa distinguo.
Se è in derivazione da quello del babbo, mi verrebbe da dirti sempre sì perchè il DLgs 28 a differenza dei Requisiti minimi no fa distinguo.
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Re: Ampliamento con nuova unità
Anche Edilclima interpreta allo stesso modo. Certo che se l'impianto fosse condiviso sarebbe un problema rispettare il 28...mat ha scritto:Se l'impianto è autonomo non ho dubbi e ti dico sì.
Se è in derivazione da quello del babbo, mi verrebbe da dirti sempre sì perchè il DLgs 28 a differenza dei Requisiti minimi no fa distinguo.
E per la quota di fotovoltaico come la calcolo nel mio caso?
Re: Ampliamento con nuova unità
Io "provo a pensarla" diversamente sul caso di collegamento all'impianto esistente:Malebolgia ha scritto:Anche Edilclima interpreta allo stesso modo. Certo che se l'impianto fosse condiviso sarebbe un problema rispettare il 28...mat ha scritto:Se l'impianto è autonomo non ho dubbi e ti dico sì.
Se è in derivazione da quello del babbo, mi verrebbe da dirti sempre sì perchè il DLgs 28 a differenza dei Requisiti minimi no fa distinguo.
E per la quota di fotovoltaico come la calcolo nel mio caso?
1) per prima cosa il D.L. 28 non fa riferimenti ai casi di ampliamento di edifici esistenti.
2) se vedi la tabella delle richieste del DM requisiti minimi, viene scritto che, solo quando l'impianto è nuovo si verifica "come se si trattasse di un nuovo edificio", dandoti, secondo me, una "giustificazione" per il non rispetto delle quote FER. Rimango un po' più perplesso sull'obbligo di FER per la produzione di energia elettrica, ma mi avvalgo del punto 1.....
Re: Ampliamento con nuova unità
No, ma con il termine edificio ci si può riferire all'intera costruzione oppure a "parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"**.simcat ha scritto:per prima cosa il D.L. 28 non fa riferimenti ai casi di ampliamento di edifici esistenti.
Simcat, mi meraviglio, proprio tu ti appoggi al DM Requisiti per discriminare l'obbligo di FER?simcat ha scritto:se vedi la tabella delle richieste del DM requisiti minimi, viene scritto che, solo quando l'impianto è nuovo si verifica "come se si trattasse di un nuovo edificio", dandoti, secondo me, una "giustificazione" per il non rispetto delle quote FER. Rimango un po' più perplesso sull'obbligo di FER per la produzione di energia elettrica, ma mi avvalgo del punto 1.....
** tratta dal Dlgs 192 (dal quale il DLgs 28 è totalmente disgiunto derivando pure da altra Direttiva), in quanto nè nel Decreto Romani, nè nella direttiva 2003/54/CE richiamata, vi è una definizione... diciamo che questo decreto è nato male e prosegue peggio ora che è in vigore la EPBD Recast
Re: Ampliamento con nuova unità
Io la vedo come simcat
Re: Ampliamento con nuova unità
Ciao, condivido anche io l'opinione di simcat.
Aggiungo che la guida ANIT (Nazionale), aggiornata con FAQ agosto 2016 del MISE, pagina 19 lettera L, mi pare proprio che si richiami obbligo 28/2011 solo per nuovi e ristrutturazione RILEVANTE anche nel caso di ampliamento con nuovo impianto
p.s. Edilclima invece con EC700 sembra ritenere la verifica necessaria....
personalmente penso di approfondire appena possibile con la mia regione (Piemonte)
vedo che la confusione a distanza di mesi dai DM è ancora tanta.
Aggiungo che la guida ANIT (Nazionale), aggiornata con FAQ agosto 2016 del MISE, pagina 19 lettera L, mi pare proprio che si richiami obbligo 28/2011 solo per nuovi e ristrutturazione RILEVANTE anche nel caso di ampliamento con nuovo impianto
p.s. Edilclima invece con EC700 sembra ritenere la verifica necessaria....
personalmente penso di approfondire appena possibile con la mia regione (Piemonte)
vedo che la confusione a distanza di mesi dai DM è ancora tanta.
Re: Ampliamento con nuova unità
mat, io leggo sia il DM che il 28, e poi traggo le conclusioni....mat ha scritto:Simcat, mi meraviglio, proprio tu ti appoggi al DM Requisiti per discriminare l'obbligo di FER?
Re: Ampliamento con nuova unità
La confusione è tale che non ho neanche capito bene le vostre opinioni
Simcat: per te è "come nuovo" e quindi richiede rispetto fer solo quando è ampliamento con impianto autonomo, in analogia al DM requisiti minimi
Cri_15 stessa cosa?
Enzo? Mi pare di capire che secondo te un ampliamento non è mai da assimilare al nuovo?
Simcat: per te è "come nuovo" e quindi richiede rispetto fer solo quando è ampliamento con impianto autonomo, in analogia al DM requisiti minimi
Cri_15 stessa cosa?
Enzo? Mi pare di capire che secondo te un ampliamento non è mai da assimilare al nuovo?
Re: Ampliamento con nuova unità
Sta cosa x quanti anni c'è la dovremmo menare?
Ora che anche la Liguria si dovrebbe allineare a giorni...
Ma dopo tutto per gli ampliamenti sopra il 20%
Ognuno ha fatto come cacchio voleva x venti anni
Ora che anche la Liguria si dovrebbe allineare a giorni...
Ma dopo tutto per gli ampliamenti sopra il 20%
Ognuno ha fatto come cacchio voleva x venti anni
Re: Ampliamento con nuova unità
sì.mat ha scritto:La confusione è tale che non ho neanche capito bene le vostre opinioni
Simcat: per te è "come nuovo" e quindi richiede rispetto fer solo quando è ampliamento con impianto autonomo, in analogia al DM requisiti minimi
Re: Ampliamento con nuova unità
se posso aggiungere un mio pensiero interpretativo: oltre ad "autonomo" considererei l'edificio come nuovo nel caso in cui si rifacesse completamente l'impianto a servizio esistente+nuovo (con verifiche solo per le quote relative alla parte ampliata). Intendo dire che il non rispetto delle FER è da intendersi esclusivamente nel caso in cui ci si allacci all'esistente senza modificare il sistema di produzione del calore.simcat ha scritto:sì.mat ha scritto:La confusione è tale che non ho neanche capito bene le vostre opinioni
Simcat: per te è "come nuovo" e quindi richiede rispetto fer solo quando è ampliamento con impianto autonomo, in analogia al DM requisiti minimi
Re: Ampliamento con nuova unità
Si mat, riquoto simcat, la mia interpretazione è perfettamente allineata alla sua
Re: Ampliamento con nuova unità
A me la posizione di simcat non dispiace, beninteso (a parte la battuta sul DM Minimi che si rifà ad altra discussione ), infatti nel primo post ho scritto "mi verrebbe da dirti" proprio perchè non ne sono certo.
Diciamo che essendo a rischio il titolo edilizio conviene chiarire con l'ufficio tecnico quale sia la loro idea (sempre che ne abbiano una).
Diciamo che essendo a rischio il titolo edilizio conviene chiarire con l'ufficio tecnico quale sia la loro idea (sempre che ne abbiano una).
Re: Ampliamento con nuova unità
In un argomento di edilizia, il tecnico mette a disposizione la competenza partendo dalla propria riferibilità normativa; il committente deve (secondo regole di collettività sociale) gestire l'argomento in forma globale; quindi ha orizzonti a volte più ampi.
Nell'attività edilizia esistono problematiche di tipo:
- edilizio: ci sono obblighi abilitativi in concorrenza Stato/Locali; si chiamano titoli abilitativi nel DPR 380 + carrozza al seguito; riguardano gli edifici tutti (tralasciamo questioni di natura strutturale o estetica).
- energetico: ci sono obblighi abilitativi in concorrenza Stato/Locali; si chiamano requisiti minimi nel 192 + DM 2015 + carrozza al seguito; riguardano le categorie di edificio per le quali ci siano requisiti di benessere.
Ai requisiti FER si riferiscono entrambe le strade: il DPR 380 rimanda al 28/11 tal quale; il DM2015 rimanda al 28/11 secondo modalità più volte discusse in tutti i forum.
Il 28/11 si occupa di "edificio di nuova costruzione, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Cerchiamoli questi titoli abilitativi.
DPR 380: secondo la versione recentissimamente aggiornata (ultimo il DLgs 222/2016) l'ampliamento costituisce attività edilizia sottoposta a:
- Permesso di costruire; caso storico.
- Scia; recentissima casistica in alternativa, per ampliamenti previsti da Piani attuativi territoriali o strumenti urbanistici, entrambi recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Sono entrambi titoli abilitativi (Titolo 1 del DPR 380). Per il DPR 380 si deve quindi osservare il 28/11. Come? Secondo gli art. 123, 124, 125; in particolare "la documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive".
La documentazione c'è: la L10. Che però viene richiesta anche dal sistema 192 + DM2015.
192+DM2015: mica ripeto la tiritera (FAQ si, FAQ no) che sta stufando anche le capre, o come dice Girondone:
Con quale documentazione si assevera (oltre a progettarla)? con la L10
Quindi ci si trova più casistiche:
1] attività edilizia su categorie catastali fuori DPR 412/93: vale solo il DPR, vale il 28/11 tal quale. l'Ente Locale dovrebbe chiedere l'asseverazione documentale.
L'ENTE LOCALE LO SA?
NB: faccio un esempio: nei moduli del permesso di costruire si trova tipicamente la voce di spunta:
"Relazione tecnica sui consumi energetici" - e la nota "Se intervento è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011"
La notate la e/o?
2] attività ediliza su categoria prevista anche dal 192 (caso in esame). Vale il 28/11 secondo DPR380 o secondo DM2015? Opinione personale: secondo DM2015 (e conseguenza: ad esempio secondo ANIT).
L'ENTE LOCALE LO SA?
A prescindere, precisazione:
"… nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici".
Ripreso dal DPR 59/09 a cui aveva aggiunto la FER elettrica (per nuovi o ristrutturazione oltre 1000 m^2.
Non direi proprio che sia il caso di riferisi a ciò ora.
Nell'attività edilizia esistono problematiche di tipo:
- edilizio: ci sono obblighi abilitativi in concorrenza Stato/Locali; si chiamano titoli abilitativi nel DPR 380 + carrozza al seguito; riguardano gli edifici tutti (tralasciamo questioni di natura strutturale o estetica).
- energetico: ci sono obblighi abilitativi in concorrenza Stato/Locali; si chiamano requisiti minimi nel 192 + DM 2015 + carrozza al seguito; riguardano le categorie di edificio per le quali ci siano requisiti di benessere.
Ai requisiti FER si riferiscono entrambe le strade: il DPR 380 rimanda al 28/11 tal quale; il DM2015 rimanda al 28/11 secondo modalità più volte discusse in tutti i forum.
Il 28/11 si occupa di "edificio di nuova costruzione, inteso come un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato (Permesso di Costruire, Scia, Dia, etc.), sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Cerchiamoli questi titoli abilitativi.
DPR 380: secondo la versione recentissimamente aggiornata (ultimo il DLgs 222/2016) l'ampliamento costituisce attività edilizia sottoposta a:
- Permesso di costruire; caso storico.
- Scia; recentissima casistica in alternativa, per ampliamenti previsti da Piani attuativi territoriali o strumenti urbanistici, entrambi recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Sono entrambi titoli abilitativi (Titolo 1 del DPR 380). Per il DPR 380 si deve quindi osservare il 28/11. Come? Secondo gli art. 123, 124, 125; in particolare "la documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive".
La documentazione c'è: la L10. Che però viene richiesta anche dal sistema 192 + DM2015.
192+DM2015: mica ripeto la tiritera (FAQ si, FAQ no) che sta stufando anche le capre, o come dice Girondone:
Prendiamo per buona la versione di ANIT sul nazionale: obbligo FER per ampliamenti > (sup o vol limite) con nuovi impianti; non obbligo FER per gli altri ampliamenti o estensioni di impianto.Sta cosa x quanti anni c'è la dovremmo menare? ...
Con quale documentazione si assevera (oltre a progettarla)? con la L10
Quindi ci si trova più casistiche:
1] attività edilizia su categorie catastali fuori DPR 412/93: vale solo il DPR, vale il 28/11 tal quale. l'Ente Locale dovrebbe chiedere l'asseverazione documentale.
L'ENTE LOCALE LO SA?
NB: faccio un esempio: nei moduli del permesso di costruire si trova tipicamente la voce di spunta:
"Relazione tecnica sui consumi energetici" - e la nota "Se intervento è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011"
La notate la e/o?
2] attività ediliza su categoria prevista anche dal 192 (caso in esame). Vale il 28/11 secondo DPR380 o secondo DM2015? Opinione personale: secondo DM2015 (e conseguenza: ad esempio secondo ANIT).
L'ENTE LOCALE LO SA?
A prescindere, precisazione:
Questa era una prescrizione ante 28/11: era l'iniziale All. I comma 12 del 192:se posso aggiungere un mio pensiero interpretativo: oltre ad "autonomo" considererei l'edificio come nuovo nel caso in cui si rifacesse completamente l'impianto a servizio esistente+nuovo (con verifiche solo per le quote relative alla parte ampliata). Intendo dire che il non rispetto delle FER è da intendersi esclusivamente nel caso in cui ci si allacci all'esistente senza modificare il sistema di produzione del calore.
"… nel caso di edifici pubblici e privati è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici".
Ripreso dal DPR 59/09 a cui aveva aggiunto la FER elettrica (per nuovi o ristrutturazione oltre 1000 m^2.
Non direi proprio che sia il caso di riferisi a ciò ora.
Re: Ampliamento con nuova unità
gli articoli "legge 10" dentro al dpr 380 non dovrebber mai aver avuto valore mi pare .. no?
Re: Ampliamento con nuova unità
ho riaperto post per caso specifico
viewtopic.php?f=5&t=23811&p=155180#p155180
la grana che il 28 no ha le definizioni di edificio ne tanto meno di ampliamento
e no è detto che si debba usare quelle del 192 ed smi
anci
direi proprio di no
viste le faq sul discorso ristrutturazione rilevante
che confermano che dm minimi e 28 vivono di vita e definizioni proprie
come scritto di la anche anit dice chela risposta non c'è
viewtopic.php?f=5&t=23811&p=155180#p155180
la grana che il 28 no ha le definizioni di edificio ne tanto meno di ampliamento
e no è detto che si debba usare quelle del 192 ed smi
anci
direi proprio di no
viste le faq sul discorso ristrutturazione rilevante
che confermano che dm minimi e 28 vivono di vita e definizioni proprie
come scritto di la anche anit dice chela risposta non c'è