Ancora su 311 e obblighi pannelli

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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tigers
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Ancora su 311 e obblighi pannelli

Messaggio da tigers »

Ieri sera, su Rai Utile (rete free via satellite della RAI) c'era una trasmissione su incentivi e 311, partecipava un tizio del MSE (non ricordo il nome, ma e' sempre li' un tizio un po' strabico, con gli occhiali, capelli quasi completamente bianchi) il quale diceva che SIA pannelli solari che fotovoltaici sono OBBLIGATORI.

Domanda della conduttrice, che esprimeva i suoi dubbi sulla reale applicazione, alla rappresentante degli impresari, che si arrampicava su tutti gli specchi presenti in studio dicendo che si', certo, anzi bastava andare in giro nel milanese per vedere frotte di palazzine con impianti solari (?).

Presente anche un architetto esperto di bio-architettura che (bonta' sua) diceva che si', forse c'era un po' di confusione perche' non si sa ma forse "in certi comuni" si aspetta un "non meglio specificato regolamento attuativo"...

Alla fine delle finite ho avuto la NETTISSIMA impressione che di tutti gli espertoni quella che ne sapeva di piu' fosse la conduttrice

Ma io dico, c'e' li' uno del MSE, invitare qualcuno che possa dirgli in faccia che se davvero vogliono i pannelli devono solo uscirne con un bel chiarimento che dica che sono obbligatori DA SUBITO, decreto o non decreto?
Non parliamo del fotovoltaico perche' a sentir loro anche quello e' obbligatorio...
alberto.zaffani
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Messaggio da alberto.zaffani »

Siamo in Italia......
tagio
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Messaggio da tagio »

comma 350, L. 27.12.2006, n. 296 / finanziaria 2007

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».

E' obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento Edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Secondo me questo e' il solo obbligo. Poi se vogliamo possiamo mettere due lampade comprate da Ikea per illuminare il vialetto del giardino.
jerryluis
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Messaggio da jerryluis »

tagio ha scritto:comma 350, L. 27.12.2006, n. 296 / finanziaria 2007

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».

E' obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento Edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Secondo me questo e' il solo obbligo. Poi se vogliamo possiamo mettere due lampade comprate da Ikea per illuminare il vialetto del giardino.
Perfetto !! allo stesso tempo la comunità europea, la solita delibera sull'efficienza energetica, richiama che gli interventi devono essere economicamente sostenibili!!! la uni (vi ho indicato un link sotto fonti rinnovabilli) ha redatto delle prEN (ma in sostanza è la classica analisi di investimenti arcistrausata da decenni) con la quale si valuta il ritorno economico.
Io dico semplicemente questo: le regioni, i comuni possono uscire con il loro regolamento ad hoc ma devono essere in linea con la comunità europea...
Io a casa ci sto alla sera tardi, cosa faccio doveri mettere un impianto di accumulo elettrico? Poi come facciamo con le batterie? come il comune di Catania con le auto elettriche? La pubblica amministrazioen può permettersi di buttare i soldi dei cittadini io no!
Se l'utente non ha i soldi per fare quel surplus di investimento lo mandiamo ad abitare sotto un ponte?!!
sono stato in Banca e si parlava di prestiti medi per villette di circa 30000€ per il fotovoltaico (penso attorno ai 3 kWp).
0,2 kW non significano una mazza!!! ma avete idea di cosa sono le gandezze? quella scrittura non significa nulla!! non ha senso è come dire che il panino con la mortafdella lava bene il pavimento!!

Appoggio le luci dell'Ikea, ma stiamo trattando un tema di risparmio energetico con folklore, a noi serve rigore perchè gli impianti non funzionano con cavolate!
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tigers
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Messaggio da tigers »

tagio ha scritto:comma 350, L. 27.12.2006, n. 296 / finanziaria 2007

E' obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento Edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Secondo me questo e' il solo obbligo. Poi se vogliamo possiamo mettere due lampade comprate da Ikea per illuminare il vialetto del giardino.
Guarda, se ne e' parlato a lungo e non voglio ricominciare.
Pero' oltre alla finanziaria esiste in effetti il 311 coi suoi allegati obbligatori, che ha forza di legge e che dice testuale come i pannelli fotovoltaici siano obbligatori. E questo mi pare indipendente dal recepimento nei REC.
Quello della finanziaria dovrebbe essere un di piu'.

Cmq il giochetto mi e' ben chiaro: facciamo una legge in cui diciamo che i pannelli sono obbligatori, cosi' i verdi sono contenti e possiamo anche spiattellarlo in TV.

Gia' perche' se ragioniamo cosi' allora possiamo anche dire che la certificazione energetica c'e' da 16 anni, visto che la L.10 la imponeva come obbligatoria gia' allora...
gfrank
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Messaggio da gfrank »

tagio ha scritto:comma 350, L. 27.12.2006, n. 296 / finanziaria 2007

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».

E' obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento Edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Secondo me questo e' il solo obbligo. Poi se vogliamo possiamo mettere due lampade comprate da Ikea per illuminare il vialetto del giardino.
Sei proprio sicuro ....

Leggendo il 311 ...


Art.4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione
d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
.......
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
......
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
....
ALLEGATO I
.....
12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova
costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia.
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale
impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.


Mi sembra il cane che si morde la coda

gfrank
jerryluis
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Messaggio da jerryluis »

gfrank ha scritto:
tagio ha scritto:comma 350, L. 27.12.2006, n. 296 / finanziaria 2007

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».

E' obbligatorio per i Comuni stabilire nel Regolamento Edilizio che il permesso di costruire di un nuovo edificio è subordinato all'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Secondo me questo e' il solo obbligo. Poi se vogliamo possiamo mettere due lampade comprate da Ikea per illuminare il vialetto del giardino.
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Art.4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione
d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
.......
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
......
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
....
ALLEGATO I
.....
12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova
costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia.
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale
impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.


Mi sembra il cane che si morde la coda

gfrank
No, no... significa obbligo delle luci da giardino dell'ikea!! adesso capisco perchè si sono scandalizzati con i test antidroga delle Iene!! ma questi tirano di bruttobruttobrutto!!
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