Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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gioperla
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Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da gioperla »

Leggendo il DPR 74/2013, cosi come riportato anche da qualche collega in altri post abbiamo:

Controllo e manutenzione impianto:
1. quando stabilito dall'installatore (mai visto nelle DI.CO. un indicazione specifica)
2. se assente 1. istruzioni tecniche del fabbricante dei dispositivi e delle apparecchiature (ho dato un occhiata a diversi manuali di caldaie di nuova generazione e in alcuni si parla di controllo annuale, in altri si indica secondo le normative vigenti :?: :?: :?: :?: :?: )
3. per le restanti parti secondo norme UNI e CEI :?: :?: :?: :?:

Controllo dell' efficienza energetica:
DPR 74/2013 "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica..."

Questo conferma che se il controllo e manutenzione è annuale, anche l'efficienza energetica deve essere annuale.
Anche perchè i 4 anni dell'Allegato A (per generatori a gas, metano o GPL < 100 kW) riguardano solo la trasmissione alla Regione competente.

Primo grande problema
La Regione Umbria fa una propria normativa che riprende pedissequamente la parte dei controlli e manutenzione, mentre modifica leggermente, ma non troppo i controlli di efficienza dichiarando:

1."Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici" e qui ci siamo (sono due cose distinte)
2.Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione (ogni quattro anni e in concomitanza con la manutenzione) :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

Chi comanda?
Nazionale: manutenzione (secondo indicazioni installatore/fabbricante/norme tecniche) ; efficienza energetica ( idem)
Regione Umbria: manutenzione (secondo indicazioni installatore/fabbricante/norme tecniche) ; efficienza energetica ( 4 anni per la tipologia indicata)
Nel D.P.R. 74/2013 all'art. 10 si dice che per la sussidiarietà Stato/Regioni, queste ultime possono adottare provvedimenti per l'applicazione della direttiva 2002/91/CE, ma devono assumere i provvedimenti del 74/2013 come minimi inderogabili.

Inoltre sempre la normativa regionale fa una modifica alla definizione di impianto termico (secondo D.Lgs.192 ) relativamente ai controlli dichiarando:
sono esclusi dall'attività di controllo (dell'efficienza energetica) stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi però, se fissi e non alimentati da combustibile liquido/solido rinnovabile, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti a controllo, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Quindi posso escludere dai controlli di efficienza stufe e caminetti a biomasse (rinnovabile) di qualsiasi potenza? E i termocamini? Li posso considerare caminetti e d escluderli dai controlli?

A conclusione aggiungo una domanda sulle pompe di calore: se ho 3 o più pompe di calore monosplit( una per stanza avendo uffici) con potenza nominale inferiore a 4 kW (ciascuna), li dovrei trattare come impianti distinti e non dovrei effettuare nessun controllo di efficienza poiché il limite di 12 kW si riferisce a potenze nominali del singolo impianto (nota 1 dell'Allegato A)

Mi scuso per la lunghezza del post, ma questa storia delle normative nazionali/regionali che si sovrappongono e spesso contraddicono mi sta snervando anche perché non si capisce mai chi comanda.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
guerra
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da guerra »

Non credo una circolare/disposizione regionale possa contrastare un decreto legge nazionale.
Quanto riportato:
gioperla ha scritto:devono assumere i provvedimenti del 74/2013 come minimi inderogabili.
è quanto io devo aspettarmi. Comprendo la diversità del territorio (peculiarità, come detto dal decreto), ma il decreto sottolinea la necessità dell' "applicazione omogenea".
gioperla ha scritto:se ho 3 o più pompe di calore monosplit
Se sono monosplit e non multisplit, quindi oggetti indipendenti tra loro, non rientri nel campo di applicazione del decreto.
gioperla
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da gioperla »

[/quote]
guerra ha scritto: Se sono monosplit e non multisplit, quindi oggetti indipendenti tra loro, non rientri nel campo di applicazione del decreto.

Si che rientrano nel campo di applicazione del decreto (DPR 74/2013), è pur sempre un impianto al sensi del D.Lgs 192 ("Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento"), ma soltanto per quanto riguarda i controlli e la manutenzione e non per l'efficienza energetica, per cui è necessario comunque produrre il libretto d'impianto.

Resta il dubbio amletico se libretto unico o libretto separato per ogni macchina monosplit (essendo impianti separati)
guerra
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da guerra »

Quante tonnellate di CO2 equivalente contengono i singoli climatizzatori?
gioperla
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da gioperla »

guerra ha scritto:Quante tonnellate di CO2 equivalente contengono i singoli climatizzatori?
Gas R410A (1030g) quindi circa 2,1 kg corrispondenti a 2, 1 t di CO2 equivalente.
Perchè?
luca70
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da luca70 »

Quindi posso escludere dai controlli di efficienza stufe e caminetti a biomasse (rinnovabile) di qualsiasi potenza? E i termocamini? Li posso considerare caminetti e d escluderli dai controlli?
Art. 2 comma 2 del DM 10 Feb. 2014: Modelli di Rapporto di Efficienza Energetica
1: ....
2: Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili ... ferma restando la compilazione del libretto.
se ho 3 o più pompe di calore monosplit( una per stanza avendo uffici) con potenza nominale inferiore a 4 kW (ciascuna), li dovrei trattare come impianti distinti
Da risposta ENEA:
" ... per evitare il proliferare di comportamenti scorretti, già riscontrati in passato per altri motivi, e facilitare il compito degli enti di controllo, si è deciso di prendere come riferimento i valori massimi di potenza dichiarati dal fabbricante sul libretto di uso e manutenzione e sulla targa dell'apparecchio. Naturalmente, se un apparecchio uscisse dalla fabbrica predisposto per funzionare a 9 kW in riscaldamento, e questa potenza non fosse modificabile se non attraverso una manomissione visibile, la Sua soluzione sarebbe accettabile"
Da FAQ Circe Regione Veneto:
"Se nell'unità immobiliare / appartamento vi sono diversi apparecchi con potenza utile nominale complessiva pari o superiore a 10 kW o 12 kW, è obbligatorio il RCEE?
Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha finora emanato formali disposizioni in merito al controllo di efficienza energetica di singoli apparecchi, qualora la loro potenza utile complessiva sia pari o superiore a 10 kW in riscaldamento o 12 kW in raffrescamento; quindi in questi casi va applicata la normativa vigente, ossia si valuta la potenza complessiva utile dell'impianto come somma delle potenze dei singoli generatori o macchine frigorifere che servono l'impianto, come indicato nella nota (1) in calce all'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e si verifica l'efficienza energetica, per quanto consentito dalla disponibilità di normativa tecnica UNI di riferimento"
Luca
Kalz
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da Kalz »

Al punto 5.7 della dir umbria indica che il controllo di efficienza energetica è complementare e nn sostitutiva della manutenzione di cui al punto 5. Pertanto ritengo che l efficienza energetica deve essere eseguita con la cadenza dell allegato a invece la manutenzione periodica di cui al punto 5 deve essere o annuale o biennale in funzione di quanto riportato nei libretti uso e manutenzione dell apparecchio o su documento scritto da parte del manutentore.
Per i tre split con potenza indicate deve essere prodotto un solo libretto di climatizzazione con tante schede quanti apparecchi sono
Attendo un confronto anche io
guerra
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da guerra »

gioperla ha scritto:Gas R410A (1030g) quindi circa 2,1 kg corrispondenti a 2, 1 t di CO2 equivalente.
Perchè?
Sei sotto la quota stabilita per le verifiche periodiche (F-gas).
Sei sotto i fatidici 10 kW e 12 kW condizionamento/riscaldamento.
Non rientri nella tabella delle periodicità delle verifiche/controlli manutenzione ed efficienza energetica.
Secondo me quindi un libretto per impianto distinto, dove si riportano le manutenzione indicate nel manuale d'uso e manutenzione del costruttore, non rientrando in periodicità minima imposta dal decreto.
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armyceres
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da armyceres »

:roll: ehm..... vedo un po' di confusione.....

Le Regioni possono, eventualmente, essere SOLO più restrittive rispetto alle disposizioni dello Stato.
Manutenzioni e controlli:
Art. 7 :!: basta leggerlo è chiarissimo!!!

Controllo di efficienza energetica (questo sconosciuto...) che riguarda il controllo dell'intero sistema di produzione e distribuzione del calore, NON è solamente l'analisi di combustione...... è ANCHE l'analisi!!!!
Quando deve essere eseguito?
Art. 8, in occasione degli interventi di cui all'art. 7..... (stranamente annualmente...)
Inoltre, tecnicamente parlando, se un manutentore smonta e pulisce il bruciatore (soffiato o atmosferico che sia) quando lo rimonta, come può sapere se la combustione è corretta se non esegue un'analisi ci combustione (che ci vogliono 10 minuti, compreso il lavaggio delle celle....)

Se si legge bene il famigerato e incompreso allegato A del DPR 74, serve per capire quale Allegato di E.E. utilizzare e quando trasmettere (come tempistica minima) o "bollinare" il Rapporto per inviarlo all'Ente competente (cartaceo o trascrivendolo nei catasti regionali).

Generatori e potenze:
attenzione che la definizione di "Impianto Termico" prevede la somma di tutti i generatori presenti nella stessa unità immobiliare!!!!
Quindi se abbiamo: caldaia 20 kW, stufa a pellet 8 kW, pompa di calore 5 kW, si ha un impianto di 33 kW.
Termocucine, Termocamini, e simili..... SONO caldaie a tutti gli effetti, anche prima del 74 o della Legge 90 :!:

Costruttori di caldaie che si nascondono dietro "una termocoppia" :mrgreen:
Devono chiaramente definire le tempistiche di revisione del generatore che hanno costruito, NON più "secondo le disposizioni di legge".
Spero che qualche costruttore indichi 4 anni...... così si avrà una garanzia di almeno 4 anni.... :mrgreen:

Ricordo agli installatori che il comma 1 dell'Art. 7 del 74/13, li mette al primo posto perché è obbligatorio rilasciare all'utente il "Libretto di uso e manutenzione" dell'intero impianto che hanno costruito!!!! (magari, nello stesso libretto, indicate che allo scadere dei 10 anni devono rifare una prova di tenuta dell'impianto gas)
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
guerra
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da guerra »

Non condivido molto l'interpretazione fatta.
Quando la direttiva 2002-91-CE e il DPR 74-2013 parlano di valori di potenza discriminanti per gli interventi, parlano espressamente di "sistemi di condizionamento superiori a 12 kW" e "impianti di climatizzazione invernale ... 10 kW ... e di climatizzazione estiva ... 12 kW". Quindi a mio parere identificando i singoli "sistemi". Che poi questi facciano parte di un "impianto termico" e si voglia avere un unico libretto costituito da più pagine, è sufficiente mettersi d'accordo sulla copertina.
Kalz
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da Kalz »

Quindi se abbiamo: caldaia 20 kW, stufa a pellet 8 kW, pompa di calore 5 kW, si ha un impianto di 33 kW

Ok e viene identificato il tutto nel libretto di climatizzazione, ma a mio avviso secondo il DPR 74, il bollino deve esssere effettutato con cadienza quadriennale per la caldaia solamente ( per adesso ), nel mezzo le operazioni di manutenzione periodica per la caldaia dovranno essere effettuate con le modalità e cadenza indicate per iscritto dall'installatore e o in mancanza di queste, da parte del manutentore chiaramente dopo aver verificato a quanto indicato nel libretto uso e manutenzione fornito dal costruttore della caldaia.
Cmq molti costruttore delle caldaie hanno indicato nei loro libretti di eseguire le operazioni di manutenzione con cadenza annuale.
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armyceres
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da armyceres »

guerra ha scritto:Non condivido molto l'interpretazione fatta.
Sei tra i pochi.... disponibilissimo ad approfondire... :wink:
Kalz ha scritto:Quindi se abbiamo: caldaia 20 kW, stufa a pellet 8 kW, pompa di calore 5 kW, si ha un impianto di 33 kW

Ok e viene identificato il tutto nel libretto di climatizzazione, ma a mio avviso secondo il DPR 74, il bollino deve esssere effettutato con cadienza quadriennale per la caldaia solamente ( per adesso ), nel mezzo le operazioni di manutenzione periodica per la caldaia dovranno essere effettuate con le modalità e cadenza indicate per iscritto dall'installatore e o in mancanza di queste, da parte del manutentore chiaramente dopo aver verificato a quanto indicato nel libretto uso e manutenzione fornito dal costruttore della caldaia.
Cmq molti costruttore delle caldaie hanno indicato nei loro libretti di eseguire le operazioni di manutenzione con cadenza annuale.
Esatto, in parte..... la stufa a pellet dovrà avere il suo R. di E.E. con cadenza biennale (sotto i 15 kW - Rif. UNI 10683/2012) senza eseguire la prova di combustione (per ora..... in via di pubblicazione la UNI 10389-2/201?, stralciata la parte "verifica delle polveri")

La caldaia dovrà avere un R. di E.E., allegato al libretto per ogni anno di manutenzione.
Verrà trasmesso ogni 4 anni con Bollino V.

Rammento che:
il nuovo Libretto di Impianto di Climatizzazione DEVE essere compilato al primo intervento.... e non secondo i tempi del Bollino Verde;
in prima accensione si DEVE trasmettere il R. di E.E. al Catasto con Bollino Verde.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da guerra »

armyceres ha scritto:Sei tra i pochi.... disponibilissimo ad approfondire...
Ciao armyceres.
Io ho citato alcune frasi della direttiva (art. 9) e del DPR (art. 9), dove il testo parla di sistemi. Le definizioni del DPR sono tratte dal d.lgs. 192-05 (attuazione della direttiva citata prima). Parlano di impianto termico come "comprendente più sistemi"; nel DPR 74-2013 art. 9 parlano di "impianti di climatizzazione invernale ed estiva". Questi ultimi non sono definiti nel d.lgs. ma non ritengo di doverli ritenere impianti termici anzichè una loro parte; non è scritto da nessuna parte, diviene una interpretazione farlo.

Dici che la mia è una interpretazione non corretta di quanto invece voleva indicare il legislatore.
Fammi capire dove secondo te interpreto male.
Ultima modifica di guerra il mar mag 24, 2016 11:25, modificato 1 volta in totale.
Kalz
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da Kalz »

intanto grazie a tutti delle risposte.
gioperla
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da gioperla »

Kalz ha scritto:Al punto 5.7 della dir umbria indica che il controllo di efficienza energetica è complementare e nn sostitutiva della manutenzione di cui al punto 5. Pertanto ritengo che l efficienza energetica deve essere eseguita con la cadenza dell allegato a invece la manutenzione periodica di cui al punto 5 deve essere o annuale o biennale in funzione di quanto riportato nei libretti uso e manutenzione dell apparecchio o su documento scritto da parte del manutentore.
Come ho detto nel mio primo intervento tale procedura è però in contrasto con la normativa nazione DPR 73/2014
Nel D.P.R. 74/2013 all'art. 10 si dice che per la sussidiarietà Stato/Regioni, queste ultime possono adottare provvedimenti per l'applicazione della direttiva 2002/91/CE, ma devono assumere i provvedimenti del 74/2013 come minimi inderogabili.

Guarda il mio messaggio all'inizio
Kalz
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da Kalz »

si ho letto effettivamente hai ragione pienamente ora voglio controllare dalle faq del ministero se si può " estrapolare " qualche cosa quanto prima voglio studiarle e ti faccio sapere
Kalz
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Re: Controllo e manutenzione vs efficienza 74/2013 e norme regionali

Messaggio da Kalz »

dalle faq del ministero:

Domanda:
3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?
Risposta :

L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il ……..”.

Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:

in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;
con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;

nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.

Nel proseguo riporto quanto indicato dall art 8 comma 3 del DPR 74:

. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

A mio avviso in riferimento a quanto risposto dal ministero l'eventuale controllo di efficienza energetica ( analisi fumi ) in corrispondenza delle operazioni di controllo periodiche non dovrebbe essere eseguito, a meno che come indicato al punto c comma 3 dell' Art 8 del dpr 74 smontare lo scambiatore e il bruciatore è un intervento che può modificare l'efficienza dell'apparecchio e pertanto necessità di effettuare il controllo di efficienza energetica.....
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