Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Moderatore: Edilclima
Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Secondo il decreto req minimi in caso di ristrutturazioni di primo livello il tecnico deve verifica il soddisfacimento dei requisiti x l'obbligo delle fer secondo dlgs 28/11.
Non capisco una cosa però :
L'obbligo quando sussiste ?
Ogni qualvolta siamo in un caso di ristrutturazione di primo livello (modificando quindi l'ambito di applicazione del dlgs 28)
O nel caso di primo livello è chiesto di verificare se si rientra in uno dei casi di ristrutturazione rilevante secondo dlgs 28 ossia dem e ricostr o ristrutturazione sopra i 1000m2?
Non capisco una cosa però :
L'obbligo quando sussiste ?
Ogni qualvolta siamo in un caso di ristrutturazione di primo livello (modificando quindi l'ambito di applicazione del dlgs 28)
O nel caso di primo livello è chiesto di verificare se si rientra in uno dei casi di ristrutturazione rilevante secondo dlgs 28 ossia dem e ricostr o ristrutturazione sopra i 1000m2?
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Dubbio amletico conosciuto
A leggere alla lettera
Allarga il campo di applicazione del 28
A leggere alla lettera
Allarga il campo di applicazione del 28
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
viewtopic.php?f=2&t=21677
per la cronaca: io ancora non mi sono convinto, ma prendo atto che la maggioranza propende per ristrutturazione primo livello = verifica FER DL 28/2011
per la cronaca: io ancora non mi sono convinto, ma prendo atto che la maggioranza propende per ristrutturazione primo livello = verifica FER DL 28/2011
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Le FER sono richiamate dal DLgs 28/2011 il quale entra in vigore il 28/03/2011 e riguarda tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione rilevante che non ha lo stesso significato di ristrutturazione importante.
Poi ci sono le delibere regionali che complicano un po le cose, ma questa è un altra storia.
Poi ci sono le delibere regionali che complicano un po le cose, ma questa è un altra storia.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
allora
decreto requisiti minimi dice
in questi casi
applica allegato 3 del 28
non dice applica i 28
e quidni i casi sono quelli del decreto requisiti minimi non quelli del decreto 28
decreto requisiti minimi dice
in questi casi
applica allegato 3 del 28
non dice applica i 28
e quidni i casi sono quelli del decreto requisiti minimi non quelli del decreto 28
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Marzio hai le idee parecchio confuse, studia bene il DM minimi perchè ti sfugge ancora molto.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Scusa Mat ero stato troppo sintetico ora proverò ad essere più preciso.
Il Decreto 26 giugno 2015 – DM requisiti minimi, Allegato 1 art. 3.3, comma 6 prevede che
Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile
e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
E l'allegato 3 del DLgs 28/2011 prevede che:
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Il Decreto 26 giugno 2015 – DM requisiti minimi, Allegato 1 art. 3.3, comma 6 prevede che
Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente decreto, con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile
e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
E l'allegato 3 del DLgs 28/2011 prevede che:
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Ok Marzio, a questo punto ti rimando al thread linkato da simcat, dove abbiamo sviscerato la questione. Ad avviso mio e della maggior parte dei colleghi e addetti ai lavori, la frase non presta adito a dubbi ed ha un significato ben diverso rispetto a quello che ci leggete tu e simcat.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
io decreto dei minimi ti dico che in questi casi applichi quello che chiede l allegato 3 del decreto 28
e non di applicare il 28 e quindi i casi che dice lui
e non di applicare il 28 e quindi i casi che dice lui
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Mat, opero principalmente in Regione E.R. e a domanda specifica ai legislatori che hanno redatto la DGR 967/2015 hanno risposto che le FER si applicano ai nuovi edifici e a quelli soggetti a ristrutturazione rilevante, fatta esclusione per la copertura del 50% del consumo per acs che si applica anche nel caso di ristrutturazione di impianto termico.mat ha scritto:Ok Marzio, a questo punto ti rimando al thread linkato da simcat, dove abbiamo sviscerato la questione. Ad avviso mio e della maggior parte dei colleghi e addetti ai lavori, la frase non presta adito a dubbi ed ha un significato ben diverso rispetto a quello che ci leggete tu e simcat.
Leggendo altri post ho capito che regione lombardia invece l'ha interpretata in maniera diversa.
Comunque mi sembra che il DLgs 28/2011 sia ancora in vigore e non sia stato abrogato dal DM 26 agosto 2015.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
In Emilia Romagna mi pare di aver capito che la dgr ha integrato le prescrizioni del dlgs 28 nel suo regolamento; per integrazioni intendo che ha proprio acquisito non solo i requisiti dell'allegato 3, ma anche il campo di applicazione (nuovo e ristrutturazione rilevante). Sin qui niente di particolare.
Il problema è che il nuovo DM, che è stato scritto a n mani tra Stato e Regioni, ha inserito ulteriori prescrizioni, ovvero fer come il dlgs 28 anche per interventi assimiliabili al nuovo e per ristrutturazione di primo livello. Se (e dico se, io i regolamenti vostri non li conosco) la Regione ER non ha recepito questo nella sua dgr, credo sia infrazione delle regole stabilite; non è una questione di "interpretazioni regionali".
Il problema è che il nuovo DM, che è stato scritto a n mani tra Stato e Regioni, ha inserito ulteriori prescrizioni, ovvero fer come il dlgs 28 anche per interventi assimiliabili al nuovo e per ristrutturazione di primo livello. Se (e dico se, io i regolamenti vostri non li conosco) la Regione ER non ha recepito questo nella sua dgr, credo sia infrazione delle regole stabilite; non è una questione di "interpretazioni regionali".
E nessuno ha detto il contrario...Marzio ha scritto:Comunque mi sembra che il DLgs 28/2011 sia ancora in vigore e non sia stato abrogato dal DM 26 agosto 2015.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Regione Emilia Romagna aveva già prima di dgr-967_2015 l'obbligo FER nel suo regolamento e non serviva il 28/2011.
Ora con dgr-967_2015 ci sono differenze con la normativa Nazionale e ad esempio di Regione Lombardia.
Sono proprio diverse alcune definizioni e obbligo di FER.
In Regione Emilia Romagna con dgr-967_2015 NO OBBLIGO FER elettrica e termica risc/raffr PER AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI PRIMO LIVELLO.
poi che sia infrazione o altro non so nulla ma è così. Punto.
Ora con dgr-967_2015 ci sono differenze con la normativa Nazionale e ad esempio di Regione Lombardia.
Sono proprio diverse alcune definizioni e obbligo di FER.
In Regione Emilia Romagna con dgr-967_2015 NO OBBLIGO FER elettrica e termica risc/raffr PER AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI PRIMO LIVELLO.
poi che sia infrazione o altro non so nulla ma è così. Punto.
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
Ok, appurato che ER va per conto suo, qui si stava parlando di regime nazionale, ergo vale quanto detto e ridetto
Re: Fer con nuovi decredi 26 ago 2015
OK ora mi è tutto chiaro, a noi ci dicono che con la DGR 967/2015 ci siamo allineati al Decreto nazionale, ma in realtà non è così.
Pensa te siamo passati da essere la regione con la delibera più restrittiva la vecchia DGR 1366/2011 anticipava la copertura del 50% da FER a gennaio 2016 a quella meno restrittiva.
Grazie a tutti per il confronto.
Pensa te siamo passati da essere la regione con la delibera più restrittiva la vecchia DGR 1366/2011 anticipava la copertura del 50% da FER a gennaio 2016 a quella meno restrittiva.
Grazie a tutti per il confronto.