Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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gioperla
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Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da gioperla »

Ho un dubbio atroce:
la normativa regionale può essere in contrasto con quella Nazionale in termini di impianti e di risparmio energetico?

Mi spiego meglio: la norma regionale recita così:
I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) sono tenuti dal committente o dal direttore dei lavori e presentati al comune ai fini dell'agibilità dell'immobile.

Ma il D.M.37/2008 dice all' art. 11 comma 2:
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Inoltre nel modello del Permesso di Costruire, vengono fatte rientrare in quell'articolo anche le disposizioni del 192/2005 e seguenti (consegna con l'agibilità).

Secondo voi è possibile?

Finiremo che prima si costruisce l'edificio e in fase di agibilità si consegnano i progetti (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.)
paolo m
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da paolo m »

Credo sia l'effetto di un certa confusione che si è creata a seguito di uno dei tanti procedimenti di "semplificazione" rimasti incompleti.
Nello specifico la norma regionale citata (a proposito, quale regione?) con tutta probabilità da per assodata la piena validità dell'articolo 9 del DL 9.2.2012:
Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

A questo proposito, nel 2013, avevo scritto al dirigente di competenza del ministero dello Sviluppo Economico dicendo, tra altro, che:

Il punto è che, ad oggi, non risulta emanato il decreto cui fa riferimento il citato articolo 9. Se ne dovrebbe dedurre che il comma 2 dello stesso articolo non sia al momento applicabile e quindi rimanga vigente l’obbligo previsto dall’articolo 11 del DM 37 del 2008, ossia del deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità e del progetto. Questa per lo meno, per quanto vale, è la mia interpretazione alla luce anche del fatto che, in assenza del decreto, non è definito il modello della dichiarazione unica di conformità.
Mi risulta però che diverse imprese installatrici, e anche qualche comune, ritengono già efficace la previsione del comma 2, e quindi non provvedono a consegnare o, rispettivamente, per quanto riguarda i comuni, non accettano il deposito presso lo sportello unico del progetto e della dichiarazione di conformità.
Ciò che mi permetto di chiedere è di conoscere, oltre che, se possibile e se noto, i tempi di pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 9 del DL 5 del 2012, quale sia il corretto comportamento da adottare in attesa che il decreto sia compiutamente applicabile.
Credo che un vostro autorevole parere sia utile per evitare che a fronte di comportamenti non omogenei permanga una situazione di incertezza e di potenziale violazione di norme ancora cogenti.

La risposta che ho ricevuto era che avrei dovuto girare la domanda al Ministero dell'Ambiente. Cosa che ho fatto, l'Urp mi ha risposto che avrebbero trasmesso la mia al dirigente responsabile. Da allora nessuna risposta. E intanto il modello di dichiarazione unica chissà deve è finito.
Kalz
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da Kalz »

la regione in questione è L'Umbria?
arkanoid
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da arkanoid »

"ai fini dell'agibilità" non mi sembra in contrasto con la legge. E' il fine, non il momento temporale. Li presenti al momento della richiesta per poter ottenere l'agibilità a fine lavori
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gioperla
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da gioperla »

Kalz ha scritto:la regione in questione è L'Umbria?
Si è l'Umbria
arkanoid ha scritto:"ai fini dell'agibilità" non mi sembra in contrasto con la legge. E' il fine, non il momento temporale. Li presenti al momento della richiesta per poter ottenere l'agibilità a fine lavori
Appunto, il DM 37 dice invece che vanno presentati contestualmente al progetto edilizio, quindi non mi dovrebbero rilasciare il titolo se non li consegno.

Inoltre per quanto riguarda il risparmio energetico il D.P.R. 380/2001 all'art. 125 - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
recita:

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.


Sugli impianti tecnologici è inoltre uscita una nota delal Regione nella quale si dice:

Inoltre, ai sensi dell’art. 243, comma 7, lett. a), della lr 1/2015, è prevista la cessazione della
operatività delle norme statali di dettaglio, per cui nella materia di che trattasi
(edilizia e urbanistica) si applica la
disciplina regionale.


Leggendo qua e la sentenze sul DPR 380/2001 ho visto che molto spesso le Regioni che si differenziano dalla Normativa Statale, vengono condannate, in quanto molti aspetti sono di competenza statale e non Regionale (uno per tutti le definizioni degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ecc...)
mat
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da mat »

paolo m ha scritto:con tutta probabilità da per assodata la piena validità dell'articolo 9 del DL 9.2.2012:
Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti
È la prima volta che sento parlare di questo articolo di legge: quindi per capire, se questa meravigliosa semplificazione dovesse entrare in vigore, niente più progetti e dico impiantistiche presentate in Comune, né prima né a fine lavori?
Ma a questo punto non fanno prima quei co###oni a Roma, ad abrogare il DM 37/08 e lasciare che gli impianti vengano fatti alla membro di cane, come del resto fa già la stragrande maggioranza degli installatori (e con piena approvazione dei loro clienti, aggiungo)?
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armyceres
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da armyceres »

Alla data odierna, si applica in toto il D.M. 37/08. :!:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
mama
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da mama »

gioperla ha scritto: Sugli impianti tecnologici è inoltre uscita una nota delal Regione nella quale si dice:

Inoltre, ai sensi dell’art. 243, comma 7, lett. a), della lr 1/2015, è prevista la cessazione della
operatività delle norme statali di dettaglio, per cui nella materia di che trattasi
(edilizia e urbanistica) si applica la
disciplina regionale.

Sì, la norma regionale può discostarsi da quella dello Stato per espressa previsione di quest'ultima e/o per aspetti di dettaglio.
Ad esempio, quando con un Testo Unico il legislatore raggruppa e attualizza diversi decreti inerenti la stessa materia (cd. armonizzazione), le Regioni possono derogare i dettagli operativi.

Resta inteso che la norma di rango superiore non è derogabile; quindi anche quando non espressamente richiamata da un DGR, si assume implicitamente valida.

Premesso questo, l'articolo del DGR sopra riportato andrebbe anche contestualizzato, perché copiaincollato così, effettivamente può lasciare perplessi.
Ad esempio, se riporto solo che il DPRx dice “...atti di assenso comunque denominati” e che il D. Lgs.y dice “...vale il silenzio assenso”, mi dovrei aspettare una ricevuta per quest'ultimo da mettere agli atti.

Secondo me, quando si chiederà il permesso per costruire, si consegnerà il progetto; la copia protocollata sarà conservata dal DL e quando chiederà l'agibilità, consegnerà quella copia.
gioperla
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da gioperla »

mama ha scritto:
gioperla ha scritto: Sugli impianti tecnologici è inoltre uscita una nota delal Regione nella quale si dice:

Inoltre, ai sensi dell’art. 243, comma 7, lett. a), della lr 1/2015, è prevista la cessazione della
operatività delle norme statali di dettaglio, per cui nella materia di che trattasi
(edilizia e urbanistica) si applica la
disciplina regionale.

Sì, la norma regionale può discostarsi da quella dello Stato per espressa previsione di quest'ultima e/o per aspetti di dettaglio.
Ad esempio, quando con un Testo Unico il legislatore raggruppa e attualizza diversi decreti inerenti la stessa materia (cd. armonizzazione), le Regioni possono derogare i dettagli operativi.

Resta inteso che la norma di rango superiore non è derogabile; quindi anche quando non espressamente richiamata da un DGR, si assume implicitamente valida.

Premesso questo, l'articolo del DGR sopra riportato andrebbe anche contestualizzato, perché copiaincollato così, effettivamente può lasciare perplessi.
Ad esempio, se riporto solo che il DPRx dice “...atti di assenso comunque denominati” e che il D. Lgs.y dice “...vale il silenzio assenso”, mi dovrei aspettare una ricevuta per quest'ultimo da mettere agli atti.

Secondo me, quando si chiederà il permesso per costruire, si consegnerà il progetto; la copia protocollata sarà conservata dal DL e quando chiederà l'agibilità, consegnerà quella copia.
Non ho citato l'art 243 della Legge regionale, in quanto dice fondamentalmente quello che ho scritto.
Comunque per maggiore chiarezza riporto il comma citato:

Art. 243 comma 7
Cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio,
ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nel presente TU,
in materia di:
a) edilizia ed urbanistica;
b) vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel
Titolo IV, Capo I e Capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del d.p.r.
380/2001;
..........

Poi con la nota della Regione si specifica che nel punto a) rientrano gli impianti tecnologici.

Non ci capisco nulla, inoltre proprio in questi giorni devo fare una fine lavori senza agibilità (ho fatto solo interventi di risparmio energetico come sostituzione degli infissi e isolamento del sottotetto):
che faccio? non consegno più nulla visto che impianti e risparmio energetico andrebbero consegnati con l'agibilità (che io non devo chiedere)


:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
moebius
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da moebius »

in realtà il 380 dice che qualsiasi volta si tocchino impianti, energia o strutture la agibilità vada rifatta...
gioperla
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Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Messaggio da gioperla »

moebius ha scritto:in realtà il 380 dice che qualsiasi volta si tocchino impianti, energia o strutture la agibilità vada rifatta...
:?: :?: :?: :?: :?:
Non occupandomi spesso di agibilità non avevo letto bene l'art. del 380/2001 che parla di agibilità, e rileggendolo sono convinto che quasi nessuno, almeno per quanto di mia conoscenza, lo applica (relativamente a risparmio energetico e impianti non ho mai sentito che viene richiesta l'agibilità a meno che l'edificio non ne era sprovvisto e con l'occasione dei lavori lo si voglia dotare dell'agibilità).

La cosa più importante, e ritorniamo al conflitto REGIONE - STATO, è che la normativa regionale è diversa da quella statale;infatti riprende passo passo il primo comma, (L’agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, ......, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
) ma modifica il secondo nel quale dice:
Art 137 L.R.1/2015 (TESTO UNICO EDILIZIA)
comma 2. L’agibilità è acquisita con il procedimento di cui all’articolo 138, con riferimento ai seguenti interventi anche sottoposti alla comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, lettera e) (modifiche interne di carattere edilizio, dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa):
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 5);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d'uso e delle attività.
comma 3. Per gli interventi non compresi al comma 2 (...), tiene luogo dell’agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e, per presa visione, dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata al SUAPE entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001.


Quindi se non leggo male ad eccezione dei casi a), b) e c) del comma 2, l'agibilità è sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal DL e dal intestatario del titolo abilitativo quindi conferma quanto ho detto nel messaggio precedente:
gioperla ha scritto: devo fare una fine lavori senza agibilità (ho fatto solo interventi di risparmio energetico come sostituzione degli infissi e isolamento del sottotetto):
che faccio? non consegno più nulla visto che impianti e risparmio energetico andrebbero consegnati con l'agibilità (che io non devo chiedere)
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