modifica al decreto 102/2014

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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redHat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da redHat »

Ronin ha scritto: scommetto che è perchè redhat lo pronuncia sgiul (come nella terra della perfida albione) e non giaoul (come in italia)
Dipende.
Penso che concordiamo tutti sul fatto che la lingua è solo un mezzo di comunicazione, l'obiettivo della lingua è farsi capire. Purtroppo (o per fortuna) al mondo ci sono centinaia di lingue e migliaia di dialetti.
Quindi come andrebbe correttamente pronunciato "Joule"?
Non facile la risposta è (Yoda slang).

Complica il fatto che James Prescott Joule è si nato in Inghilterra e quindi probabilmente andrebbe pronunciato "dzGiul" all'inglese (stessa pronuncia vibrata a denti stretti anche nel resto dei paesi di lingua anglosassone), ma è anche vero che il cognome proviene da parte di padre (Benjamin Joule, birraio che sposò Alice Prescott figlia di John Prescott, ricco proprietario terriero) ha origini francesi e la famiglia Joule solo successivamente si trasferì in Inghilterra per motivi economici Quindi se ricordiamo le origini francesi del cognome Joule andrebbe pronunciato "Jul" (come fosse Jule Verne) :mrgreen:.
Noi costituiamo una ulteriore eccezione dato che nelle scuole tecniche italiane generalmente si pronuncia "Giaul", ma non siamo gli unici stranieri ad adattare le pronunce, infatti se si andasse in una scuola tecnica spagnola si potrebbe sentirlo dire anche "iul".

Insomma Paese che vai pronuncia che trovi. Personalmente penso che si possa pronunciare all'inglese o alla francese o anche all'italiana, considerando l'interlocutore che sia ha di fronte, ... l'importante è scriverlo correttamente secondo lo standard S.I. che toglie ogni equivoco, dato che il S.I. è l'unica lingua che può definirsi mondiale, per questo che sull'utilizzo del S.I. dovremmo invece essere intransigenti...

PS: non solleticatemi ulteriormente altrimenti dovremo aprire un Post sulle U.M.
Ultima modifica di redHat il lun ago 01, 2016 12:42, modificato 1 volta in totale.
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

Ci sono tecnici qui da me che, in condomini esistenti, hanno cominciato, dopo la pubblicazione in GU del D.Lgs. 141/16, a far installare (spacciandolo per obbligatorio) il contabilizzatore dell'energia utile in uscita dalla caldaia, anche quando questa è adibita al solo servizio servizio riscaldamento.
Ho pensato che questa sia la loro interpretazione del passaggio:
"qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio"
Io penso che il legislatore intenda, nel caso di "fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata", l'obbligo di contatore sulla linea di approvvigionamento del combustibile. Sto prendendo un abbaglio?
mat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da mat »

alesc ha scritto:Sto prendendo un abbaglio?
No, sei nel giusto. Nel caso di scambiatore del tlr, i gestori provvedono a contabilizzare il consumo mediante contacalorie posto sul primario.
Ronin
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Ronin »

SimoneBaldini ha scritto:
Possiamo anche andare oltre. Se io, proprietario dell'appartamento B dove l'installazione è ragionevolmente conveniente (piano intermedio esposto al sud), ho affittato quell'appartamento e quindi, non essendo io a pagare le spese d'esercizio non risparmierò mai nulla, per me non sarà mai "efficiente in termini di costi" :mrgreen:
Dipende dall'affitto, e se comunque l'inquilino ti paga. E poi resta il fatto che un appartamento che ha spese condominiali di riscaldamento basse lo affitti meglio di uno che ha spese alte.
Quel genere di vantaggio nella efficienza in termini di costi (in italiano convenienza economica) non si vede
christian619
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da christian619 »

Alla luce delle nuove disposizioni quindi:

1) Non è obbligatorio aggiornare il calcolo dell'UNI 10200 se questo è già stato eseguito?

2) E' obbligatorio nel caso di impianto di risc + acs centralizzati e con terminali dotati di contabilizzatori installare anche un contabilizzatore
di calore sulla mandata riscaldamento e uno sulla mandata acs in modo da avere i kWh da ripartire e le perdite sull'impianto?
Francesco Cova
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Francesco Cova »

SimoneBaldini ha scritto:
Invece attribuire un valore di dispersione termica lineare in kWh/m alle tubazioni che vanno dal generatore di calore all' unità immobiliare considerata e ripartire i consumi involontari proporzionalmente al valore ottenuto non sarebbe una soluzione migliore e nemmeno troppo complessa?
E i diametri delle tubazioni dove li prendi?
Nel peggiore dei casi puoi fare una stima ragionevole, ad ogni modo otterresti un valore molto più corretto tecnicamente rispetto a quello che otterresti considerando i fabbisogni termici per ripartire la quota involontaria
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

christian619 ha scritto:Alla luce delle nuove disposizioni quindi:

1) Non è obbligatorio aggiornare il calcolo dell'UNI 10200 se questo è già stato eseguito?

2) E' obbligatorio nel caso di impianto di risc + acs centralizzati e con terminali dotati di contabilizzatori installare anche un contabilizzatore
di calore sulla mandata riscaldamento e uno sulla mandata acs in modo da avere i kWh da ripartire e le perdite sull'impianto?
Per quanto riguarda il primo punto, l'applicazione integrale della UNI 10200 non è (in pratica) MAI obbligatoria. Prima del D.Lgs. 102/2014 era SEMPRE obbligatoria. Modestissimo cambio di direzione, che gli amministratori non avranno problemi a gestire, soprattutto laddove hanno già fatto fare le "nuove tabelle millesimali".
Per quanto riguarda il secondo punto, non vi è l'obbligo di installare contacalorie a valle del generatore, anche se ciò è raccomandabile, soprattutto in certe situazioni.
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

Mi correggo ...prima del D.Lgs. 141/2016...
Morandinipub
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Morandinipub »

alesc ha scritto:Ci sono tecnici qui da me che, in condomini esistenti, hanno cominciato, dopo la pubblicazione in GU del D.Lgs. 141/16, a far installare (spacciandolo per obbligatorio) il contabilizzatore dell'energia utile in uscita dalla caldaia, anche quando questa è adibita al solo servizio servizio riscaldamento.
Ho pensato che questa sia la loro interpretazione del passaggio:
"qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio"
Io penso che il legislatore intenda, nel caso di "fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata", l'obbligo di contatore sulla linea di approvvigionamento del combustibile. Sto prendendo un abbaglio?

Da mia suocera c'è una rete appunto, una centrale termica che rifornisce 3 edifici separati e li stanno mettendo i 3 contatori generali, uno per ogni edificio.
Se tu hai una centrale termica che rifornisce 1 solo edificio allora non serve.
Ma combustibile e contatore no, non c'entra niente, hai preso un abbagliante!
Morandinipub
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Morandinipub »

mat ha scritto:
alesc ha scritto:Sto prendendo un abbaglio?
No, sei nel giusto. Nel caso di scambiatore del tlr, i gestori provvedono a contabilizzare il consumo mediante contacalorie posto sul primario.
Anche in caso di rete senza scambiatore da quanto ho visto.
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da simo1979 »

alesc ha scritto:
christian619 ha scritto:Alla luce delle nuove disposizioni quindi:

1) Non è obbligatorio aggiornare il calcolo dell'UNI 10200 se questo è già stato eseguito?

2) E' obbligatorio nel caso di impianto di risc + acs centralizzati e con terminali dotati di contabilizzatori installare anche un contabilizzatore
di calore sulla mandata riscaldamento e uno sulla mandata acs in modo da avere i kWh da ripartire e le perdite sull'impianto?
Per quanto riguarda il primo punto, l'applicazione integrale della UNI 10200 non è (in pratica) MAI obbligatoria. Prima del D.Lgs. 102/2014 era SEMPRE obbligatoria. Modestissimo cambio di direzione, che gli amministratori non avranno problemi a gestire, soprattutto laddove hanno già fatto fare le "nuove tabelle millesimali".
Per quanto riguarda il secondo punto, non vi è l'obbligo di installare contacalorie a valle del generatore, anche se ciò è raccomandabile, soprattutto in certe situazioni.
Per il secondo punto se applico la 10200 come faccio a dividere i servizi? Dal mio punto di vista almeno uno devo inserirlo.
Lo stesso discorso vale per una pluralità di edifici non credete? Nella bozza di UNI 10200:2016 ne parla chiaramente
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

simo1979 ha scritto:Per il secondo punto se applico la 10200 come faccio a dividere i servizi? Dal mio punto di vista almeno uno devo inserirlo.
Lo stesso discorso vale per una pluralità di edifici non credete? Nella bozza di UNI 10200:2016 ne parla chiaramente
E' certamente auspicabile avere un contatore "generale" per corpo di fabbrica o per servizio erogato (riscaldamento - acs), qualunque sia il metodo di ripartizione che si applica.
Io non faccio installare il generale solo quando ho un unico corpo di fabbrica (circuito unico) con generatore adibito a solo riscaldamento.
N.B.: in base al 141/2016 i condomini con contabilizzazione individuale e riparto spese implementati prima del 102/2014 possono continuare tranquillamente a ripartire le spese con il sistema che già utilizzano. In questo caso, fino a qualche giorno fa, io, laddove erano centralizzati risc. e ACS, facevo installare i 2 contaenergia in c.t., nell'ottica di dover applicare la UNI 10200. Ora, in questi condomini, ho bloccato i lavori (dove non erano ancora incominciati).
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da danilo2 »

Guardate che i contatori diretti a valle della caldaia, nel caso di installazione di ripartitori, servono solo per calcolare il rendimento di generazione medio stagionale (in alternativa al metodo teorico UNI TS 11300). Non servono quindi, ne per calcolare le perdite di distribuzione, ne per calcolare il calore erogato da una diramazione piuttosto che un'altra; e questo perchè l'attuale UNI 1200 non lo prevede.
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da simo1979 »

danilo2 ha scritto:Guardate che i contatori diretti a valle della caldaia, nel caso di installazione di ripartitori, servono solo per calcolare il rendimento di generazione medio stagionale (in alternativa al metodo teorico UNI TS 11300). Non servono quindi, ne per calcolare le perdite di distribuzione, ne per calcolare il calore erogato da una diramazione piuttosto che un'altra; e questo perchè l'attuale UNI 1200 non lo prevede.
Servono a calcolare il rendimento dove c'è una singola mandata.
In caso di più mandate reputo corretto installare un contatore per ogni edificio in modo da ripartire correttamente le spese.
Immagina dove ci sono più edifici con unità immobiliari differenti.
simo1979
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da simo1979 »

alesc ha scritto:
simo1979 ha scritto:Per il secondo punto se applico la 10200 come faccio a dividere i servizi? Dal mio punto di vista almeno uno devo inserirlo.
Lo stesso discorso vale per una pluralità di edifici non credete? Nella bozza di UNI 10200:2016 ne parla chiaramente
E' certamente auspicabile avere un contatore "generale" per corpo di fabbrica o per servizio erogato (riscaldamento - acs), qualunque sia il metodo di ripartizione che si applica.
Io non faccio installare il generale solo quando ho un unico corpo di fabbrica (circuito unico) con generatore adibito a solo riscaldamento.
N.B.: in base al 141/2016 i condomini con contabilizzazione individuale e riparto spese implementati prima del 102/2014 possono continuare tranquillamente a ripartire le spese con il sistema che già utilizzano. In questo caso, fino a qualche giorno fa, io, laddove erano centralizzati risc. e ACS, facevo installare i 2 contaenergia in c.t., nell'ottica di dover applicare la UNI 10200. Ora, in questi condomini, ho bloccato i lavori (dove non erano ancora incominciati).
E' proprio il dubbio che è venuto anche a me. Con il 141 potrebbe decadere tutto....
danilo2
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da danilo2 »

simo1979 ha scritto: Servono a calcolare il rendimento dove c'è una singola mandata.
In caso di più mandate reputo corretto installare un contatore per ogni edificio in modo da ripartire correttamente le spese.
Immagina dove ci sono più edifici con unità immobiliari differenti.
servono a calcolare il rendimento di generazione medio stagionale. stop
Se ci sono più edifici tu devi seguire la UNI 10200, che non prevede quello di cui state parlando.
SimoneBaldini
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da SimoneBaldini »

servono a calcolare il rendimento di generazione medio stagionale. stop
Se hai il contabilizzatore leggi il dato se non lo hai devi prendere il consumo moltiplicarlo per PCI e rendimento e trovi in linea teorica lo stesso dato.
danilo2
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da danilo2 »

Vero ma non c'entra con quello di cui stiamo discutendo. Qualcuno sostiene che nel caso di un unico generatore, ripartitori, e più diramazioni (che servono zone o edifici distinti), installare contatori di calore diretti sulle singole diramazioni permette di assegnare ad ogni diramazione il consumo relativo. Io sono interventuto per dire che la UNI 10200 non lo prevede. Se invece mi sono perso qualcosa nella UNI, cosa possibile, mi piacerebbe saperlo. Non mi interessa quello "che fate voi", mi interessa quello che impone la UNI 10200.
girondone
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da girondone »

la 10200
non contempla il fatto ceh un edificio sia più vicino all ct e l altro più lontano
Morandinipub
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Morandinipub »

danilo2 ha scritto:Vero ma non c'entra con quello di cui stiamo discutendo. Qualcuno sostiene che nel caso di un unico generatore, ripartitori, e più diramazioni (che servono zone o edifici distinti), installare contatori di calore diretti sulle singole diramazioni permette di assegnare ad ogni diramazione il consumo relativo. Io sono interventuto per dire che la UNI 10200 non lo prevede. Se invece mi sono perso qualcosa nella UNI, cosa possibile, mi piacerebbe saperlo. Non mi interessa quello "che fate voi", mi interessa quello che impone la UNI 10200.
Ma questo è il postaggio del "modifica al decreto 102/2014", mica "modifica alla UNI". O no?
bodhikamran
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da bodhikamran »

Salve avrei una serie di punti da chiarire :
1- Nel calcolo del famoso 50% prevedete anche l'acs . Potrebbe non spostare la decisione ma credo sarebbe il caso di saperlo.
2-Per fare le verifiche del 50 % nelle asseverazioni ( se qualcuno le sta facendo,credo che comunque in qualunque relazione di progetto per contabilizzaizone vada indicato) state calcolando tutto l'edificio o una parte? e perche' dovrebbe aver senso calcolare tutto l'edificio?
3- Si utilizzano ancora le condizioni dell'edificio originale? Forse, se io stessi facendo un calcolo per fare i millesimi da 10200 dovrei utilizzare le indicazioni del CTI e quinsi edificio originale, ma se devo confrontare 2 fabbisogni ( tipo fare due APE) devo utilizzare le condizioni di oggi.
4- Come interpretate le ultime righe della : "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono
facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del
presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente
comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese .”; Se ho installato la contabilizzazione prima del 2014 e sto gia' ripartendo a piacere ( tipo 50% fisso e chiramente differenza di fabbisognio oltre il 50% - Caso Reale) , posso continuare in questo modo anche se dopo esce un decreto che mi indica che sono fuori legge? Mi sembra una interpretazione assurda.
5- Se nel 100% dei casi la condizione di differenza di fabbisogno ( il 50%) viene verificata, che senso ha doverlo verificare con relazione tecnica. Sto cercando di capire il senso della cosa se un senso poi ce l'ha, come dice Vasco.
simo1979
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da simo1979 »

Morandinipub ha scritto:
danilo2 ha scritto:Vero ma non c'entra con quello di cui stiamo discutendo. Qualcuno sostiene che nel caso di un unico generatore, ripartitori, e più diramazioni (che servono zone o edifici distinti), installare contatori di calore diretti sulle singole diramazioni permette di assegnare ad ogni diramazione il consumo relativo. Io sono interventuto per dire che la UNI 10200 non lo prevede. Se invece mi sono perso qualcosa nella UNI, cosa possibile, mi piacerebbe saperlo. Non mi interessa quello "che fate voi", mi interessa quello che impone la UNI 10200.
Ma questo è il postaggio del "modifica al decreto 102/2014", mica "modifica alla UNI". O no?
Errore mio... ho posto una questione in "cascata" alle modifiche del 102 e eventuali conseguenze
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davidemorcy
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da davidemorcy »

Allego risposta CURIT in merito all'applicazione del Dlg 104/2016 in Lombardia.....

Buongiorno,
attualmente in Lombardia vale quanto espresso nella dgr 3965 del 31/07/2015 e nel relativo decreto applicativo 11785 del 23/12/2015.
Saluti
Staff curit

Da:
Inviato: martedì 2 agosto 2016 09:46
A:
Oggetto: Da Contatti Cittadini

Argomento : Termoregolazione e contabilizzazione Descrizione : Buongiorno, con la presente sono a chiedere se le disposizioni del nuovo D.lgs. 141/2016, che va a modificare il D.lgs. 102/2014, valgono a che in Regione Lombardia, dove la termoregolazione e la contabilizzazione è normata dalla DGR 3965/2015 Grazie
"Chi non lavora non fa l'amore"
moebius
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Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da moebius »

secondo me la regione non ha delega su questi argomenti, dunque non credo possa imporre condizioni più stringenti sulla contabilizzazione rispetto a quelle previste a livello nazionale...
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da SuperP »

moebius ha scritto:secondo me la regione non ha delega su questi argomenti, dunque non credo possa imporre condizioni più stringenti sulla contabilizzazione rispetto a quelle previste a livello nazionale...
Sempre tema di energia è... quindi legislazione regionale
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
moebius
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da moebius »

Non so più che di energia è di condomini... poi comunque è il codice civile a normare la materia, però effettivamente andando a vedere il 102/14 e smi è attuazione di una direttiva energetica europea quindi forse ci sta. Certo che avere di nuovo regioni che dicono 10200, la legge nazionale che farà piazza pulita della 10200, magari pure qualche comune che ne parlerà nell'allegato energetico al RE mi sembra che siamo sempre nel solito caos!
girondone
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da girondone »

si si anche i comuni senza sapere dica parlano
copia e incolla alla pene di segugio qua e la
Francesco Cova
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Contatta:

Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Francesco Cova »

davidemorcy ha scritto:Allego risposta CURIT in merito all'applicazione del Dlg 104/2016 in Lombardia.....

Buongiorno,
attualmente in Lombardia vale quanto espresso nella dgr 3965 del 31/07/2015 e nel relativo decreto applicativo 11785 del 23/12/2015.
Saluti
Staff curit

Da:
Inviato: martedì 2 agosto 2016 09:46
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Oggetto: Da Contatti Cittadini

Argomento : Termoregolazione e contabilizzazione Descrizione : Buongiorno, con la presente sono a chiedere se le disposizioni del nuovo D.lgs. 141/2016, che va a modificare il D.lgs. 102/2014, valgono a che in Regione Lombardia, dove la termoregolazione e la contabilizzazione è normata dalla DGR 3965/2015 Grazie
Siamo in un settore di competenza concorrente tra Stato e Regioni, la regola è che le regioni possono legiferare in termini di inasprimento dei provvedimenti statali, la domanda è, obbligare ad applicare la 10200 è un inasprimento del Dlgs 141/16?
Secondo il CURIT si, ma non ne sono poi così convinto...
Ronin
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Ronin »

costa di più rispetto al 30%-70%, quindi è un inasprimento
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da redHat »

Giá.
Ma le possibilitá di inasprimento si dovrebbero limitare alle tematiche energetiche.

Utilizzare però una base millesimale piuttosto che una altra , come prevede il Dlgs 141/2016, siamo sicuri che sia un tema energetico anzichè di Diritto?
mat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da mat »

redHat ha scritto:Ma le possibilitá di inasprimento si dovrebbero limitare alle tematiche energetiche.
Concordo. E poi non è un inasprimento, è solo una differente ripartizione dei costi totali, che sono sempre gli stessi; c'è chi paga di più con un sistema, e chi più con l'altro.
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redHat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da redHat »

Vero, però in un ottica futura (ottimistica) potrebbe anche trattarsi di un inasprimento se le Regioni considerano i differenti fabbisogni energetici delle singole unità immobilari come causa dell'impatto ambientale locale, a cui si vuole porre rimedio assegnando una tassa individuale proporzionata al fabbisogno dell'unità immobiliare posseduta.
Questo concetto circolava anni fa per sensibilizzare la consapevolezza dell'utente nella scelta degli alloggi anche sul piano energetico.
Poi non se ne è più fatto nulla per non creare panico nel mercato immobiliare, non per nulla ancora ora i certificati energetici sono considerati utili solo per il mero adempimento burocratico nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con grande soddisfazione di immobiliaristi, costruttori, utenti, e anche di quei professionisti che producono l'APE con il ciclostile...
Ronin
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto:
redHat ha scritto:Ma le possibilitá di inasprimento si dovrebbero limitare alle tematiche energetiche.
Concordo. E poi non è un inasprimento, è solo una differente ripartizione dei costi totali, che sono sempre gli stessi; c'è chi paga di più con un sistema, e chi più con l'altro.
No io intendevo che costa di più il progetto di contabilizzazione e quindi e' un inasprimento
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

ESTRATTO DA DOCUMENTO FIRMATO CONGIUNTAMENTE DA ANACI, CNI, CNPI, AICARR, ANTA

Condomini che si sono già adeguati
Le disposizioni di cui alla lettera d) contenenti i criteri per la ripartizione delle spese del riscaldamento,
sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore delle
modifiche al decreto 102/2014, si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente
comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Ai fini interpretativi è opportuno richiamare la relazione illustrativa al punto punto 4.4: “È previsto inoltre
che, al fine di non prevedere nuovi oneri per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo ad
adeguarsi alla normativa, le disposizioni di cui alla presente lettera siano facoltative nei condomini o
negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto
all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione
delle spese”.
La disposizione citata, pertanto, non vuole significare che qualsiasi criterio prima adottato possa essere
legittimamente conservato. Coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al 102/2014,
facevano ricorso ai coefficienti correttivi o ad altri criteri di ripartizione, non potranno continuare ad
utilizzarli in quanto già prima non conformi a legge.
Sino all'entrata in vigore delle modifiche al D. Lgs. 102/2014, trova applicazione l'attuale formulazione
della lettera d), secondo la quale le spese vanno ripartite sulla base della norma UNI 10200 (ad oggi la
versione del 2015). Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, cessa di avere efficacia la
precedente formulazione ed inizia ad avere efficacia la nuova. La nuova disposizione non ha efficacia
retroattiva, nel senso che non può riconoscere validi criteri che, nel momento in cui sono stati adottati,
erano contrari a legge stante la vigenza della precedente formulazione del testo. Il Legislatore vuole
semplicemente evitare che coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI
10200 del 2013 o del 2015, siano costretti a dare incarico ad un professionista per far fare nuovi calcoli.
I condomini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti
ipotesi:
- conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
- fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
- nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la
norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.
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Foxtrot
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Foxtrot »

Ah ecco, mi sembrava. Allora era corretta la mia interpretazione. Comunque occorre passare per la 10200.
bodhikamran
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da bodhikamran »

per la acs la differenza del 50% non ce'. 10200 solo x la acs?
senza queste indicazioni la soria del50 % e' inapplicabile,
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Foxtrot
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Foxtrot »

alesc ha scritto:ESTRATTO DA DOCUMENTO FIRMATO CONGIUNTAMENTE DA ANACI, CNI, CNPI, AICARR, ANTA

Condomini che si sono già adeguati
Le disposizioni di cui alla lettera d) contenenti i criteri per la ripartizione delle spese del riscaldamento,
sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore delle
modifiche al decreto 102/2014, si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente
comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Ai fini interpretativi è opportuno richiamare la relazione illustrativa al punto punto 4.4: “È previsto inoltre
che, al fine di non prevedere nuovi oneri per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo ad
adeguarsi alla normativa, le disposizioni di cui alla presente lettera siano facoltative nei condomini o
negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto
all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione
delle spese”.
La disposizione citata, pertanto, non vuole significare che qualsiasi criterio prima adottato possa essere
legittimamente conservato. Coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al 102/2014,
facevano ricorso ai coefficienti correttivi o ad altri criteri di ripartizione, non potranno continuare ad
utilizzarli in quanto già prima non conformi a legge.
Sino all'entrata in vigore delle modifiche al D. Lgs. 102/2014, trova applicazione l'attuale formulazione
della lettera d), secondo la quale le spese vanno ripartite sulla base della norma UNI 10200 (ad oggi la
versione del 2015). Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, cessa di avere efficacia la
precedente formulazione ed inizia ad avere efficacia la nuova. La nuova disposizione non ha efficacia
retroattiva, nel senso che non può riconoscere validi criteri che, nel momento in cui sono stati adottati,
erano contrari a legge stante la vigenza della precedente formulazione del testo. Il Legislatore vuole
semplicemente evitare che coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI
10200 del 2013 o del 2015, siano costretti a dare incarico ad un professionista per far fare nuovi calcoli.
I condomini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti
ipotesi:
- conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
- fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
- nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la
norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.

Alecs puoi dirmi dove hai trovato il riferimento. Direi che dopo l'uscita delle modifiche al decreto è la notizia più importante. :)
bodhikamran
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da bodhikamran »

per uno che aveva bloccato l'installazione dei contabilizzatori in centrale , sicuramente.
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

Ragazzi, è un file che mi ha passato un amministratore, come posso caricarlo?

Per Bod:
Leggi bene il testo che ho postato: si sono astenuti nel dire qualcosa riguardo chi aveva installato e ripartito prima del 102/2014!
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NoNickName
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da NoNickName »

Foxtrot ha scritto:
alesc ha scritto: - conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
- fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
- nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la
norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.

Direi che dopo l'uscita delle modifiche al decreto è la notizia più importante. :)
Ed è pure sbagliata! Leggasi 2016.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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alesc
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

bodhikamran ha scritto:per uno che aveva bloccato l'installazione dei contabilizzatori in centrale , sicuramente.
Ribadisco: ho sospeso l'installazione laddove l'avevo raccomandata all'amministratore, nei condomini con risc. + ACS centralizzati e contabilizzazione individuale + ripartizione ante 102/2014.
bodhikamran
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da bodhikamran »

quindi se uno ha installato prima del 2014 e attribuisce il 50% alla acs e il resto al risc (caso reale) e il risc lo ripartisce ancora 50 e 50 secondo te e' corretto?
legge o non legge i contatori in centrale intanto definiscono le giuste quote da attribuire ai due servizi e tutti hanno il diritto di saperlo e farlo, poi si discute sulle modalita' di ripartizione.
Se hai solo risc il contatore in centrale puo' non aver senso dipende dalla dimensione del condominio,io non lo metto quasi mai, ma se hai due servizi , secondo me, devi sapere quanto valgono.
Legge o non legge anaci o non anaci.
Ciao.
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da girondone »

ma quella lettera dove si trova
da anta no ho visto nulla
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da SimoneBaldini »

Io ho visto l'articolo sul sole24ore di questa "riunione" tenutasi.
Comunque non mi pare che abbiano chiarito nulla.
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Foxtrot
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da Foxtrot »

Hanno chiarito quello che io sostenevo e quello che molti qui credevano un'interpretazione errata. E cioè che occorre comunque effettuare il calcolo secondo la 10200 se non si erano già effettuati prima e che non valgono a prescindere altri metodi di ripartizione se non si dimostra la differenza del 50%. Molti sostenevano che se si era già provveduto all'adozione di termovalvole e ripartitori prima dell'entrata in vigore del decreto si potesse continuare ad utilizzare riparti di spesa ad minchiam.
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da bodhikamran »

perche dici che bisogna passare per la 10200 .
io direi che se fai calcoli di fabbisogno con uni ts 11300
verifichi la differenza di fabbisogno
di risc ideale risc utile con i rendimenti di emissione e reg
fai il calcolo di acs allo stato originale e attuale e comunque vai
oltre il 50 % puoi derogare allutilizzo della 10200.
ma quello che mi non e' chiaro e' come va fatto il confronto .
magari la nuova 10200 accontentera' tutti....
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redHat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da redHat »

alesc ha scritto:ESTRATTO DA DOCUMENTO FIRMATO CONGIUNTAMENTE DA ANACI, CNI, CNPI, AICARR, ANTA
......
Ho sentito AICARR e non ne sanno nulla.
Non so cosa tu faccia nella vita e quali forum hai requentato prima di questo, ma dare notizie da bar (me lo ha passato un amministratore) senza verificarne la fonte è quanto di peggio si possa fare in un forum di professionisti.
In ogni caso anche fosse vero questo comunicato congiunto rappresenterebbe solamente un punto di vista di una parte degli operatori del settore e non quello dei diretti interessati (i condomini che dovranno ripartirsi le spese) e pertanto questa opinione non avrebbe alcun valore legale.
Qualsiasi decisione sul da farsi non può che passare da una delibera assembleare, unica in grado di esprimere la volontá degli utenti.
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redHat
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da redHat »

Foxtrot ha scritto:Hanno chiarito quello che io sostenevo e quello che molti qui credevano un'interpretazione errata.
E cioè che occorre comunque effettuare il calcolo secondo la 10200 se non si erano già effettuati prima e che non valgono a prescindere altri metodi di ripartizione se non si dimostra la differenza del 50%. Molti sostenevano che se si era già provveduto all'adozione di termovalvole e ripartitori prima dell'entrata in vigore del decreto si potesse continuare ad utilizzare riparti di spesa ad minchiam.
Non si tratta di una interpretazione errata.
Che il dlgs 141/2016 preveda la preventiva verifica della differenza di almeno il 50% dei fabbisogni energetici tra l'alloggio più favorito e quello energeticamente meno favorito é chiarissimo ed é altrettanto chiaro che questa verifica la si deve fare con le UNI 11300 (lascia perdere la UNI 10200 dato che non fa questi calcoli).
Ma come dimostrato da più utenti di questo forum questa verifica spilla solo soldi per attestare cose ovvie, dato che la pressoché totalitá degli edifici pre 2005 hanno differenze largamente superiori al 50% tra gli alloggi con esposizione energetica diametralmente opposta.
Quindi più che una differente interpretazione si pone solo una questione etica, attestare cose ovvie sarebbe infatti come rubare le caramelle ad un bambino.... Se vuoi farlo fallo ma da qui a dire che questo sia normale ce ne passa.
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da NoNickName »

redHat ha scritto:
alesc ha scritto:ESTRATTO DA DOCUMENTO FIRMATO CONGIUNTAMENTE DA ANACI, CNI, CNPI, AICARR, ANTA
......
Ho sentito AICARR e non ne sanno nulla.
Con chi hai parlato tu, invece?
La notizia è confermata e pubblicata sul sole24ore di ieri, a firma di Edoardo Riccio (mica pizza e fichi).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: modifica al decreto 102/2014

Messaggio da alesc »

La comunicazione è arrivata agli amministratori di Anaci. Per Aicarr ha firmato ing. Livio De Santoli. Il testo che ho postato è una parte del tutto.
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