EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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giovanniscire
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EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da giovanniscire »

Buongiorno a tutti,

sono alle prese con una ristrutturazione di impianto termico con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2015, N. 967

L'impianto ha come generatore una caldaia a legna conforme alla EN 303.5 TERZA CATEGORIA.

Leggendo bene la delibera però al punto A5.1 Impianti a Biomassa cita:

A.5 REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER
1. Ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot, nei casi previsti dal presente
atto, l’apporto di energia da fonte rinnovabile può essere considerato – con le modalità previste dalla
normativa vigente e le specifiche di cui all’Allegato 3 – solo a condizione che i relativi impianti presentino
le seguenti caratteristiche minime:
A.5.1 IMPIANTI A BIOMASSA
1. Nelle more dell’emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi della
Direttiva 2009/124/CE e 2010/30/UE, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, per i quali siano verificate le condizioni seguenti:
a) siano dotati di generatori di calore alimentati a biomasse solidi combustibili con le caratteristiche di
cui al precedente requisito A.4.1).
b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello riportato
nelle pertinenti tabelle di cui al successivo requisito D1 – “Controllo delle perdite per trasmissione”
2. In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo dell’indice di
prestazione energetica globale totale EPgl,tot, si assume una quota di energia fossile pari all’energia
primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore di conversione in energia primaria
previsto nell’Allegato 3.


In particolare il punto b) dell'art. 5.1 sembra affermare che, affinche i combustibili a biomassa solidi siano considerati rinnovabili, le trasmittanze termiche delle strutture in generale (non parla di quelle oggette di intrvento) devono essere inferiori a quelli riportati i nelle pertinenti tabelle di cui al successivo requisito D1.

Se così è nel caso di mera ristrutturazione di impianto la legna non può essere considerata come rinnovabile.

Qualcuno ha idea per dipanare questa questione?

Grazie in anticipo

Giovanni
Ronin
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da Ronin »

direi che hai interpretato correttamente, e non c'è niente da dipanare (d'altro canto per sola sostituzione di generatore la quota FER non è più richiesta).
lbasa
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da lbasa »

Scusi Giovanni, ma quand'anche lei ottenesse da "qualcun altro" diversa interpretazione: arrivati a compilare la relazione L10 del modello emiliano romagnolo, quel "qualcun altro" come potrebbe asseverare il punto 9.1.4 specifico per la rinnovabile da biomasse, nel quale occorre spuntare appunto il "Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie"?
giovanniscire
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da giovanniscire »

Ringrazio tutti per l pront risposta. Purtroppo io hi una ristrutturazione di impianto e non una sostituzione del generatore di calore.

Grazie ancora
mama
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da mama »

giovanniscire ha scritto: Se così è nel caso di mera ristrutturazione di impianto
non credo esista la mera ristrutturazione

invece la sola sostituzione del generatore (o di altro componente) può essere mera
marcello60
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da marcello60 »

Confermo, è capitato anche a me.
In questi casi, quando di solito non si riesce ad ottemperare al pesante requisito A.5.1.b, è indispensabile coprire 50% del fabbisogno di ACS con una FER.
boba74
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da boba74 »

Scusate se riprendo questo vecchio post, ma il comma in questione è ancora valido e ho il seguente dubbio: in caso ad esempio di certificazione energetica di un vecchio edificio alimentato da stufe a legna o simili (vecchie), certamente in Emilia Romagna non si può considerare come rinnovabile l'apporto della biomassa, per insussistenza sia dei requisiti dei generatori, sia delle trasmittanze dell'edificio. OK, ma in questo caso cosa significa tradotto ai fini del calcolo?
Perchè ai fini del calcolo della classe energetica in questi casi mi risultano comunque classi elevate (colabrodo energetico che dovrebbe essere abbondantemente in G mi viene solitamente in D o addirittura C), perciò evidentemente o il mio SW non tiene conto di questo paletto (ma mi sembra strano, perchè quando vado a inserire generatori a biomassa nuovi se non ho tutte le trasmittanze che mi tornano non mi viene riconosciuta alcuna % di rinnovabile ho già verificato), oppure devo impostare io manualmente qualcosa:
Siccome si fa riferimento all'allegato 3 (dove compaiono i vari fattori di conversione rinnovabili e non), significa che in questi casi per la biomassa devo assumere un fattore fp,nren=1 anzichè 0,2? Questa cosa non l'ho ancora capita, perchè la delibera dice che i fattori vanno applicati come da tabella quando sussistono i requisiti, ma non mi pare dica come comportarsi quanto questi requisiti non sono rispettati... :roll:
La cosa inizia a essere rilevante ora, che in caso di interventi soggetti al 110% si deve dimostrare il salto di 2 classi, e potrebbe diventare difficoltoso laddove ho vecchi edifici alimentati da stufe o camini a legna....
marcello60
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da marcello60 »

Concordo, ho anch'io lo stesso dubbio amletico.
Hai provato a chiedere un parere al SACE spiegando bene la questione?

p.s. nel sw che uso io è possibile decidere se considerare o meno il combustibile come biomassa ... quindi lasciano la patata in mano al certificatore ...
Ronin
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da Ronin »

la DGR 967 è entrata in vigore a luglio 2015, quindi se l'installazione della caldaia a biomassa è preesistente (o se l'edificio, anche nuovo, ha un permesso di costruire di data precedente ed è quindi soggetto a DGR precedenti) il comma delle trasmittanze non dovrebbe venire applicato: il punto A5.1 è un requisito degli "interventi", quindi se l'edificio non ha subito alcun intervento non si applica.
direi quindi che il software fa bene a lasciare la possibilità di scegliere.

nello specifico del 110%, è evidente che un vecchio edificio con generatore a biomassa e involucro colabrodo per poter avere il 110% dovrà riqualificare anche l'involucro per poter ottenere la classe A e aver diritto alla maxi-detrazione: ciò mi sembra del tutto coerente con lo spirito con cui si introdusse il comma (se ben ricordo, lo disse l'arch. stefani, era stato introdotto apposta per porre un freno alle "finte" ristrutturazioni in classe A, che poi di fatto finivano per peggiorare la qualità dell'aria, viste le emissioni di PM10 delle biomasse rispetto al metano).
boba74
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da boba74 »

Ronin ha scritto: mer lug 08, 2020 11:06 la DGR 967 è entrata in vigore a luglio 2015, quindi se l'installazione della caldaia a biomassa è preesistente (o se l'edificio, anche nuovo, ha un permesso di costruire di data precedente ed è quindi soggetto a DGR precedenti) il comma delle trasmittanze non dovrebbe venire applicato: il punto A5.1 è un requisito degli "interventi", quindi se l'edificio non ha subito alcun intervento non si applica.
direi quindi che il software fa bene a lasciare la possibilità di scegliere.

nello specifico del 110%, è evidente che un vecchio edificio con generatore a biomassa e involucro colabrodo per poter avere il 110% dovrà riqualificare anche l'involucro per poter ottenere la classe A e aver diritto alla maxi-detrazione: ciò mi sembra del tutto coerente con lo spirito con cui si introdusse il comma (se ben ricordo, lo disse l'arch. stefani, era stato introdotto apposta per porre un freno alle "finte" ristrutturazioni in classe A, che poi di fatto finivano per peggiorare la qualità dell'aria, viste le emissioni di PM10 delle biomasse rispetto al metano).
D'accordo, quindi mi consigli di porre fp,nren della biomassa pari a 1? Ma questa non è una scelta un po' arbitraria? Perchè allora non maggiore di 1 , oppure una via di mezzo tra 0,2 e 1? Non ci sono riferimenti? Ad esempio nel caso di teleriscaldamento dice di usare 1,5 in assenza di valori dichiarati, ma nulla dice sulle biomasse... :roll:
marcello60
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da marcello60 »

Quindi Ronin, secondo te per la sola classificazione energetica (APE) si dovrebbe:
- per generatori ante 2015 considerare biomassa (0,2)
- per generatori post 2015 distinguere: se l'involucro soddisfa i requisiti considerare biomassa (0,2) altrimenti fossile (1)?
personalmente la vedo un pò tortuosa ... sarebbe opportuno un bel chiarimento da parte del SACE.
boba74
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da boba74 »

marcello60 ha scritto: mer lug 08, 2020 11:39 Quindi Ronin, secondo te per la sola classificazione energetica (APE) si dovrebbe:
- per generatori ante 2015 considerare biomassa (0,2)
- per generatori post 2015 distinguere: se l'involucro soddisfa i requisiti considerare biomassa (0,2) altrimenti fossile (1)?
personalmente la vedo un pò tortuosa ... sarebbe opportuno un bel chiarimento da parte del SACE.
Ho appena scritto una mail in regione con il quesito, vedo se mi rispondono...
boba74
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da boba74 »

Mi ha risposto la Regione:

l'impianto a biomasse è sempre considerato una fonte energetica rinnovabile alla quale attribuire i fattori di conversione previsti nell'Allegato A-3 della DGR 1275/2015 e smi e Allegato 3 della DGR 967/2015 e smi di cui al punto 2.1 lett.g).
Nel caso in cui si debbano soddisfare i requisiti minimi di dotazione minima di energia da fonti energetiche rinnovabili, di cui alla DGR 967/2015 e smi allegato 2, tali requiiti sono sodisfatti SOLO SE oltre al rispetto delle caratteristiche tecniche del generatore a biomasse siano soddisfatti anche i valori lmite di trasmittanza definito nellaSezione A.4.1.

Quindi niente, vanno sempre considerati con i loro fattori.
marcello60
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Re: EMILIA ROMAGNA: REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

Messaggio da marcello60 »

Ok grazie Boba,
non è un'ottima notizia ma almeno così abbiamo un punto fermo.
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