Cambio terminali emissione
Moderatore: Edilclima
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Cambio terminali emissione
In un appartamento se cambio caldaia e la metto a condensazione compresa l'installazione del solare termico collegato alla caldaia non devo fare la legge 10 ma se cambio i terminali e al posto dei radiatori metto i pannelli a pavimento la legge 10 serve??
Grazie
Grazie
Re: Cambio terminali emissione
nel secondo caso direi proprio di si
e per il primo... dal primo ottobre, anche (sta scritto da qualche parte : cambio combustibile o cambio tecnologia)
e per il primo... dal primo ottobre, anche (sta scritto da qualche parte : cambio combustibile o cambio tecnologia)
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Re: Cambio terminali emissione
Direi che nel secondo caso prima della L10 mi "preoccuperei" del progetto esecutivo dell'impianto.
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Re: Cambio terminali emissione
Grazie ad entrambi il progetto lo fa l'installatore e quindi quello ci sarà mentre se ho capito bene fino a fine settembre la legge 10 serve comunque perchè cambio i terminali.
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Re: Cambio terminali emissione
Per curiosità... Perché il progetto lo deve fare l'installatore?
Non mi dire Perché così dice il D.M. 37/2008 perché la risposta sarebbe sbagliata.
Non mi dire Perché così dice il D.M. 37/2008 perché la risposta sarebbe sbagliata.
Re: Cambio terminali emissione
Allora farà anche la legge 10 visto che questa dev'essere firmata dai progettisti...Duracell20 ha scritto:il progetto lo fa l'installatore
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Re: Cambio terminali emissione
Il problema non è il progetto ma la legge 10 che mi han detto che per il cambio terminali non serve e li mi è nato il dubbio
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Re: Cambio terminali emissione
Cerchiamo di non complicare le cose. Anche se da punto di visto "burocratico" è definito come Ristrutturazione di impianto termico, passare da un impianto a radiatori ad uno a pavimento radiante (per di più con la sostituzione di generatore di calore) è, di fatto, un nuovo impianto in edificio esistente. E se non richiede progetto e L10 un intervento del genere?
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Re: Cambio terminali emissione
Grazie delle consulenze
Re: Cambio terminali emissione
alla fine la legge10 è il meno... infatti sarebbero "solo " verifiche"
l importante appunto è il porgetto di cui la legge10 sarebbe allegato
ma .. si sa,.,,,
l importante appunto è il porgetto di cui la legge10 sarebbe allegato
ma .. si sa,.,,,
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Re: Cambio terminali emissione
scusate ma parlando con un amico mi diceva che (DM37/08) se la potenza è inferiore ai 50kw non c'è bisogno di progetto/L10 firmati da un professionista abilitato, quindi se così fosse per il mio caso di cui al post non c'è bisogno di L10 !!!!!!!!!!!
Sempre più confuso
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Re: Cambio terminali emissione
Devi dire al tuo amico, se del mestiere, di cambiarlo...
DM37/08
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
DM37/08
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
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Re: Cambio terminali emissione
Appunto lui dice che essendo sotto i 50kw non c'è obbligo di un progetto firmato da professionista ma basta un progetto base che spesso nessuno fa, insomma lui asserisce che dove non c'è obbligo di progetto per impianti <50kw la legge 10 non la chiederà mai nessuno e cmq non la devi consegnare al comune per cui generalmente non si fa
Re: Cambio terminali emissione
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
questo no lo legge mai nessuno
vedi prev incendi
vedi legge10 ed smi
inail
ecc
ecc
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questo no lo legge mai nessuno
vedi prev incendi
vedi legge10 ed smi
inail
ecc
ecc
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Re: Cambio terminali emissione
Girodone non capisco sto parlando di impianto termico in un appartamento..................
Re: Cambio terminali emissione
tralasciando il discorso salvo altra normativa, guarda che non c'è scritto che non serve il progetto, c'è scritto che il progetto al max lo può fare il tecnico dell'impresa, cmq 50kW è solo per il gas, non per il termico! Il progetto se leggi bene il dm dice che deve essere consegnato prima dell'inizio dei lavori, inoltre se la dico è priva di progetto è sostanzialmente carta straccia e manco si potrebbe accendere l'impianto...
le leggi ci sono, sono i professionisti (arch in primis), i clienti, gli installatori e soprattutto i comuni che non le rispettano!
le leggi ci sono, sono i professionisti (arch in primis), i clienti, gli installatori e soprattutto i comuni che non le rispettano!
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Re: Cambio terminali emissione
Ok sappiamo tutti che nella realtà (sbagliata che sia) se sei sotto i parametri del DM nessuno ti chiede il progetto e anche l'installatore sulla DICO non spunta la voce obbligo di progetto, detto questo tu dici che i 50kw sono riferiti solo alla progettazione della linea gas per imp. >50kw allora ti chiedo dove sono scritti i limiti per la progettazione degli impianti di riscaldamento quindi dalla caldaia in giù??
Grz
Grz
Re: Cambio terminali emissione
NON CI SONO LIMITI
VANNO sempre porgettati da 30 anni
VANNO sempre porgettati da 30 anni
Re: Cambio terminali emissione
Scusa Duracell, tu sei partito chiedendo cosa andava fatto, e ti è stato risposto sottintendendo il rispetto di quanto prevede la legge; se poi tu te ne esci raccontandoci del malcostume italico, a noialtri certo ben noto, che cosa ti si può dire?
Se parti dai presupposti che hai descritto (nessuno di solito chiede nulla, nessuno di solito fa nulla) regolati tu come preferisci: puoi passare dal fare tutto firmato dal professionista al non fare niente di niente.
Se parti dai presupposti che hai descritto (nessuno di solito chiede nulla, nessuno di solito fa nulla) regolati tu come preferisci: puoi passare dal fare tutto firmato dal professionista al non fare niente di niente.
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Re: Cambio terminali emissione
Senti vorrei andare fino in fondo a sta storia e ti chiedo, dove sta scritto??
Nel DM37/08 all'art.1 comma 2 si classificano gli impianti e per la parte termica son o le lettere C ed E
Art. 1
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
allart. 5 dove si individuano gli obblighi per far fare il progetto ad un professionista abilitato le lettere dono la f e la g
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
Ora se ho capito bene la lettera G la escludo perchè parla di linea gas, mentre il mio caso di impianto termico è nella lettera F ma qui si legge:
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate
quindi dato che il mio impianto è in una villetta indipendente con unica canna fumaria teoricamente non rientro nei paletti del DM
Giusto ??????
Nel DM37/08 all'art.1 comma 2 si classificano gli impianti e per la parte termica son o le lettere C ed E
Art. 1
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
allart. 5 dove si individuano gli obblighi per far fare il progetto ad un professionista abilitato le lettere dono la f e la g
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
Ora se ho capito bene la lettera G la escludo perchè parla di linea gas, mentre il mio caso di impianto termico è nella lettera F ma qui si legge:
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate
quindi dato che il mio impianto è in una villetta indipendente con unica canna fumaria teoricamente non rientro nei paletti del DM
Giusto ??????
Re: Cambio terminali emissione
fatto salvo altre leggi
la legge10 ed smi
dice che la relazione va consegnata alllegata ai porgetti dell isolamento e degli impianti
ecco li dove
se usi cerca in questo ed in altri forum ci sono paginate e paginate su staconfusione tra dm 37 ( sicurezza) e legge 10 ed smi ( risp energetico)
la legge10 ed smi
dice che la relazione va consegnata alllegata ai porgetti dell isolamento e degli impianti
ecco li dove
se usi cerca in questo ed in altri forum ci sono paginate e paginate su staconfusione tra dm 37 ( sicurezza) e legge 10 ed smi ( risp energetico)
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Re: Cambio terminali emissione
Ok ma dove il DM dice che non c'è obbligo di progetto inteso quello firmato da professionista, spesso e volentieri nessuno lo fa anche se sappiamo che cmq un progetto ci vuole, quindi in questi casi se manca il progetto non si fa manco la L10 da allegare al progetto che non c'è anche perchè i comuni stessi non lo richiedono e i clienti se nessuno lo richiede ci pensano bene a spendere dei soldi per un documento che nessuno chiede !!!
Questa è la realtà o sbaglio??
Questa è la realtà o sbaglio??
Re: Cambio terminali emissione
gli impianti non di processo, secondo dpr 380 (che recepisce la L10), vanno sempre progettati! Detto questo giustamente gli altri utenti sostengono che se non vuoi fare a norma fai come vuoi, se no ci vanno tutti i progetti e limitandomi al riscaldamento per come esplicitato te li elenco:
- progetto impianto termico a firma progettista abilitato;
- progetto gas a firma progettista abilitato/tecnico impresa;
- progetto canna fumaria a firma progettista abilitato (in quanto parte del progetto imp. termico);
- progetto variante elettrico a firma progettista abilitato/tecnico impresa(a seconda di come è fatto);
- L10 che valuta se progetto edile ed impiantistico rispettano i criteri energetici.
Direi che è tutto, ma magari dimentico qls...
inoltre VVFF e Inail a seconda dei casi (in questo no)
- progetto impianto termico a firma progettista abilitato;
- progetto gas a firma progettista abilitato/tecnico impresa;
- progetto canna fumaria a firma progettista abilitato (in quanto parte del progetto imp. termico);
- progetto variante elettrico a firma progettista abilitato/tecnico impresa(a seconda di come è fatto);
- L10 che valuta se progetto edile ed impiantistico rispettano i criteri energetici.
Direi che è tutto, ma magari dimentico qls...
inoltre VVFF e Inail a seconda dei casi (in questo no)
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Re: Cambio terminali emissione
grazie 1000 molto esaustivo
Re: Cambio terminali emissione
PS. La parte di DPR 380 sulla legge 10 in pratica non é mai esistita
Re: Cambio terminali emissione
L'accapigliarsi sul 37/08 si, 37/08 no, potrebbe avere sottostimato una modifica all'art.3 del 192 da parte della L90/13:
"gli adempimenti legati alla (sola) predisposizione e consegna della relazione tecnica non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37."
(e non è questo il caso caso)
Forse il presunto amico si riferiva al caso di "mera sostituzione":scusate ma parlando con un amico mi diceva che (DM37/08) se la potenza è inferiore ai 50kw non c'è bisogno di progetto/L10 firmati da un professionista abilitato, quindi se così fosse per il mio caso di cui al post non c'è bisogno di L10 !!!!!!!!!!!
Sempre più confuso
"gli adempimenti legati alla (sola) predisposizione e consegna della relazione tecnica non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37."
(e non è questo il caso caso)
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Re: Cambio terminali emissione
Secondo me ci stiamo complicando la vita nel continuare a citare il D.M. 37/2008.
Nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della L. 10/1991 e ss.mm.ii. descriviamo edificio ed impianto, con tanto di risultati di calcolo, progettati ai sensi della... L. 10/1991 e ss.mm.ii. (D.lgs. 192/05, DPR 59/09, ecc.). Semplice. Lineare. Punto.
Non per altro detta relazione è a nome dei progettisti "energetici" (lato edificio, lato impianto) e di questi si richiede numero di iscrizione ed albo di appartenenza.
Ma in tutta onesta e senza offesa... è sconcertante che al 2015 ci siano ancora dubbi su questo punto.
Nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della L. 10/1991 e ss.mm.ii. descriviamo edificio ed impianto, con tanto di risultati di calcolo, progettati ai sensi della... L. 10/1991 e ss.mm.ii. (D.lgs. 192/05, DPR 59/09, ecc.). Semplice. Lineare. Punto.
Non per altro detta relazione è a nome dei progettisti "energetici" (lato edificio, lato impianto) e di questi si richiede numero di iscrizione ed albo di appartenenza.
Ma in tutta onesta e senza offesa... è sconcertante che al 2015 ci siano ancora dubbi su questo punto.
Re: Cambio terminali emissione
già
ma i primi a no saperlo sono ancora il 90 % dei comuni ecc ecc
oltre che a tutti i "tecnici" del settore che giocano appunto sulla storia del dm 37
ma i primi a no saperlo sono ancora il 90 % dei comuni ecc ecc
oltre che a tutti i "tecnici" del settore che giocano appunto sulla storia del dm 37