Scaldacqua superiore a 10 kw

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Barone Giuseppe
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Iscritto il: mer mag 06, 2015 18:36

Scaldacqua superiore a 10 kw

Messaggio da Barone Giuseppe »

Salve, gli scaldacqua con potenza termica utile superiore ai 10 kW sono soggetti al controllo di efficienza energetica?
Mi sapete indicare la legge o norma che li include o li esclude dal controllo.
Grazie
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Scaldacqua superiore a 10 kw

Messaggio da lbasa »

Buongiorno. Secondo le mie info:
- Si: per la normativa nazionale sugli impianti termici (DPR 74/13 art.8; all.A per le scadenze; all.B per i rendimenti, con modifiche in specifiche regioni).
- Si: per la pubblicazione dei libretti di impianto, utilizzabili per sistemi ACS (DM 10.02.14 all.1).
- Si: per la pubblicazione dei rapporti di controllo efficienza energetica, utilizzabili per sistemi ACS (DM 10.02.14 all.2).
- No: per i sistemi ACS dedicati esclusivamente ai servizi di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (definizioni DLgs 192 (art.2 cm.1 l-tricies).
- No: per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (DM 10.02.14 art.2).

Alcune assistenze di scaldacqua indicano conclusioni diverse (cioè negano l'obbligo anche per i centralizzati per sola produzione ACS) così interpretando il testo del DM sulla proroga delle date di obbligo libretti (DM 20.06.14).
Il 192 (art.4 cm.1-bis) prefigura l'aggiornamento in successivi DM della normativa sull'ispezione impianti, ammettendo le competenze consultive di ENEA per individuare le modalità di controllo; ENEA ha pubblicato linee guida per attività ispettive di controllo, nel cui documento di regolamento tipo si ammette che gli accertamenti ispettivi riguardino generatori a gas per sola ACS (art.10):
http://www.efficienzaenergetica.enea.it ... 4_2013.pdf
Kalz
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Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Scaldacqua superiore a 10 kw

Messaggio da Kalz »

da quello che ho capito con la normativa nazionale un produttore da 10 kW di acs unifamiliare non è considerato impianto termico, la manutenzione è da eseguire secondo le modalità del costruttore dell'apparecchio o secondo le indicazioni del manutentore installatore.
non deve essere compilato il libretto di climatizzazione in quanto per definizione tale apparecchio non è impianto termico ( viene escluso ), però la manutenzione periodica è obbligatoria, se non riportata dal costruttore dello stesso ( per periodicità e quali operazioni di manutenzione da eseguire ), tale indicazioni devono essere prodotte dal manutentore/installatore dell'apparecchio specificando quali operazioni devono essere eseguite tipo: Pulizia scambiatore, verifica idoneità scarico fumi, verifica corretta combustione misura del CO ecc.. ad esempio può essere utilizzato un rapporto di prova similare alla UNI 10346/96.
Anche se trattasi di apparecchio non soggetto a libretto e relativi rapporti di efficienza energetica comunque deve essere soggetto a manutenzione periodica come i radiatori a gas.
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