Decreti requisiti minimi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

girondone
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da girondone »

piemonte


Ulteriori aspetti metodologici e operativi
Il tecnico abilitato deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed
impiantistiche dell’edificio con l’effettuazione di almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di
valutazione, documentando fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi
energeticamente rilevanti del sistema edificio‐impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti
opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.),
redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.
Qualora l’attestato debba essere redatto in seguito ad un intervento edilizio, il tecnico abilitato
deve essere nominato prima dell’inizio dei lavori e il suo nominativo deve comparire sul cartello di
cantiere, ove previsto.
Nel caso di una nuova costruzione o di ristrutturazione importante, il certificatore dovrà svolgere
sopralluoghi in cantiere, nelle fasi del processo esecutivo ritenute più importanti ai fini
dell’efficienza energetica. La documentazione relativa ai materiali impiegati per la realizzazione
delle strutture di involucro e per la realizzazione dei sistemi impiantistici oggetto dell’attività di
valutazione della prestazione energetica, nonché della loro posa in opera deve essere acquisita e
conservata dallo stesso certificatore. Per tali operazioni si avvale delle certificazioni dei materiali
impiegati, di documentazione fotografica realizzata in sito, della documentazione progettuale
prodotta e/o di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le
necessarie informazioni.
Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo‐fisici ed
impiantistici impiegati come input del calcolo, avvalendosi di rilievi svolti in forma grafica e/o
fotografica, nonché avvalendosi della documentazione di progetto, previa opportuna verifica di
conformità con quanto realizzato, ed acquisita la documentazione asseverata dalla Direzione
Lavori ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 192/05 e s.m.i..
Nel caso in cui si debba certificare un edificio o un’unità immobiliare esistente, la documentazione
relativa alle tipologie e alle caratteristiche termo‐fisiche delle strutture di involucro (opache e
trasparenti) e della tipologia e delle caratteristiche degli impianti esistenti deve essere conservata
a cura del certificatore. A tal fine si può avvalere della documentazione derivante da prove ed
analisi sulle strutture, della documentazione fotografica realizzata in sito e della documentazione
9
progettuale prodotta, nonché di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in
modo analogo le necessarie informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati
geometrici, dimensionali, termo‐fisici ed impiantistici, impiegati come input del calcolo
effettuando il rilievo dimensionale delle superfici disperdenti e dei volumi climatizzati ed
avvalendosi di documentazione fotografica e della documentazione di progetto (se esistente)
opportunamente verificata in sede di sopralluogo.
Nel caso di edifici esistenti, inoltre, il certificatore verifica la rispondenza dell’edificio e dei relativi
impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì
che eventuali ulteriori interventi sull’involucro e sull’impiantistica siano stati realizzati in
conformità alle normative vigenti. Il certificatore, entro il termine di cui al comma 3 del paragrafo
5.3, è tenuto ad informare, tramite PEC o raccomandata A/R, il richiedente l’APE di eventuali
difformità rispetto alle normative energetiche vigenti all’epoca della realizzazione e/o degli
interventi successivi.
In caso di assenza del libretto di impianto o di inottemperanze riguardanti le operazioni di
manutenzione prescritte dal manutentore dell'impianto termico, il certificatore notifica al
richiedente, con le medesime modalità di cui al comma precedente, la validità temporanea
dell'attestato con riferimento all'articolo 6, comma 5 del dlgs 192/2005 e s.m.i..
La suddetta documentazione deve essere conservata per dieci anni dall’emissione dell’attestato di
prestazione energetica e deve essere esibita, qualora richiesto, in sede di verifica




poi cosa altro deve fare un certificatore
ponteggi
imp elettrico
impastare il cemento
????
HUGO
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da HUGO »

.....a queste condizioni non fare più il certificatore
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Ale_S
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da Ale_S »

Giro,
ma quelle sono indicazioni integrative Piemontesi?
L'Enzo
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Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da L'Enzo »

dopo tutti questi anni (se vogliamo prendiamo il 2005 come riferimento), qualcuno saprebbe darmi la definizione esatta di Certificatore Energetico?

:roll: :?

Ringrazio e porgo
saluti
HUGO
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da HUGO »

10 anni fa:
Uno che fa un lavoro che nel 99% dei casi non serve a niente e non frega a nessuno.

10 anni dopo
Uno che fa un lavoro che nel 99% dei casi non serve a niente e non frega a nessuno, ma con uno sbattimento 10 volte superiore e viene pagato la metà
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
SuperP
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Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da SuperP »

HUGO ha scritto: Uno che fa un lavoro che nel 99% dei casi non serve a niente e non frega a nessuno, ma con uno sbattimento 10 volte superiore e viene pagato la metà
:lol: :lol: :lol: :lol: tristemente vero!
ma aggiungo, con il quadruplo delle responsabilità (vedo contenziosi sulla classe reale e quella certificata!!)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
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Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da mat »

Magari ne parliamo in un thread che tratti di ape? Magari nella sezione certificazione energetica?
Giro certo che tu a far confusione sei maestro eh :)
girondone
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da girondone »

:D
beh dai decreti minimi c'è anche ape
si che quello è piemonte.. ma credo sia ripreso dal nazionale no?
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Sdoganati gli scaldacqua elettrici nelle riqualificazioni?

Messaggio da mat »

Punto 5.3.3: "Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari."

Se capisco bene, nelle ristrutturazioni di I livello o nella nuove costruzioni, l'obbligo di rispettare specifici rendimenti porterà comunque ad impianti efficienti, in pompa di calore o al limite a gas a condensazione, mentre nelle riqualificazioni o ristrutturazione di II livello non ci sono requisiti da rispettare e dunque saranno riammessi i boiler elettrici?
picchio70
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da picchio70 »

Riapro il post x L10 Lombardia. Intervento di solo cappotto, vale l'idea di SuperP di non considerare il pt fra muro e serramento visto che i serramenti non li tocco? Oppure solo metà alla stregua del perimetro esterno dove non tocgo il pavimento? Ho un paio di pareti di limitata superficie con un bel serramento e non c'è verso di far tornare i conti ... parto da parete a 0.19 e psi pt 0.16 calcolato con ec709. Grazie
giotisi
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da giotisi »

No, non vale, è riportato esplicitamente.

Non ti tornano i conti? Correggi i PT.

Ti costa 4 volte tanto? Non sarebbe la prima volta che le italiche leggi trascurano la raccomandazione europea per la quale gli interventi devono avere una parvenza di ritorno economico.
HUGO
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da HUGO »

giotisi ha scritto:No, non vale, è riportato esplicitamente.

Non ti tornano i conti? Correggi i PT.

Ti costa 4 volte tanto? Non sarebbe la prima volta che le italiche leggi trascurano la raccomandazione europea per la quale gli interventi devono avere una parvenza di ritorno economico.
Anche perchè se la applicassero si dovrebbe ritornare ai criteri della vecchia 10/91 :mrgreen:...ovviamente è solo una battuta però...
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
picchio70
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da picchio70 »

giotisi ha scritto:No, non vale, è riportato esplicitamente.

Non ti tornano i conti? Correggi i PT.

Ti costa 4 volte tanto? Non sarebbe la prima volta che le italiche leggi trascurano la raccomandazione europea per la quale gli interventi devono avere una parvenza di ritorno economico.
Senza cambiare il serramento la vedo un po dura, certo risvolto il cappotto sulla mazzetta e poi?
giotisi
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Località: brescia

Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da giotisi »

se hai letto questo 3d dall'inizio, vedrai che ho gia' segnalato il problema...


IMHO, non si possono fare interventi parziali (e, anche su interventi complessivi, non sarà ne semplice ne economico)
picchio70
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Re: Decreti requisiti minimi

Messaggio da picchio70 »

giotisi ha scritto:se hai letto questo 3d dall'inizio, vedrai che ho gia' segnalato il problema...


IMHO, non si possono fare interventi parziali (e, anche su interventi complessivi, non sarà ne semplice ne economico)
si ho visto che avevi sollevato già il problema ... speravo che qualche "guru" di questo forum avesse trovato soluzioni "accettabili" per il committente ... :wink:
Chiederò lumi anche a serramentisti seri ed affidabili, visto che siamo tutti sulla stessa barca
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