Secondo voi, nel caso di edifici esistenti aventi superficie utile maggiore di 1.000 m2, oggetto di Ampliamento (anch'esso avrà superficie utile maggiore di 1.000 m2), occorre applicare l'Allegato 3 (art. 11 il Comma 1) del DLGS 28/2011, con tutti gli obblighi che ne derivano ?
Detto allegato recita: "1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ....."
dove, secondo le definisioni del DLGS:
"edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto," e, ancora:
"edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria"
Preciso che, nel caso in esame, l'edificio esistente non sarà soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi, nè a demolizione e ricostruzione, mentre l'Ampliamento si collocherà ovviamente in adiacenza all'edificio preesistente.
Vi ringrazio per la gentile risposta
DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
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Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
in casi analoghi ho optato per non farlo ricadere, e mi sembra anche ovvio... però ogni comune fa un po' storia a se, valgono cmq tutte le prescrizioni del caso, dicesi fonti rinnovabili ACS, isolamento e prestazioni ampliamento/intero edificio (se l'impianto è unico)
Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
grazie per la risposta.
Il mio dubbio è legato al fatto che avendo l'Ampliamento superficie utile > di 1.000 mq, a mio avviso potrebbe essere inteso di per se come "nuova costruzione"
Il mio dubbio è legato al fatto che avendo l'Ampliamento superficie utile > di 1.000 mq, a mio avviso potrebbe essere inteso di per se come "nuova costruzione"
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Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
sono nella stessa situazione...
nel frattempo se ne è capito qualcosa di più?
nel frattempo se ne è capito qualcosa di più?
Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
Nulla di nuovo, ma il dubbio che avete deriva da un errore abbastanza marchiano nella lettura del testo del decreto (qui riportato): la metratura dell'edificio non fa da discriminante per i nuovi edifici, soggetti tout court , ma solo per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.
Piuttosto, per sapere se il vostro ampliamento debba essere considerato nuovo edificio ai sensi del decreto, andrei a leggermi la definizione di "edificio"
Piuttosto, per sapere se il vostro ampliamento debba essere considerato nuovo edificio ai sensi del decreto, andrei a leggermi la definizione di "edificio"
Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
....secondo Carrescia (Tuttonormel 3/14 pag 16) ed anche per il sottoscritto, SI DEVE fare perché sostanzialmente si tratta di un secondo edificio....
Re: DLGS 28/2011 e Ampliamenti di edifici esistenti
L'avverbio è inserito precipitosamente.....secondo Carrescia (Tuttonormel 3/14 pag 16) ed anche per il sottoscritto, SI DEVE fare perché sostanzialmente si tratta di un secondo edificio....
In quella pagina citata, Carescia individua tre casi:
- edificio esistente, demolito e contemporaneamente maggiorato (si ottiene un edificio più grande);
- viene costruito un nuovo edificio che costituisce un ampliamento del sito industriale (due edifici al posto di uno);
- l'edificio esistente viene ampliato per ottenere un edificio più grande (edificio maggiorato).
E risponde di ritenere applicabile il 28/11 nei primi due esempi.
Questa è la prima dichiarazione di Marcob del quesito:
Secondo quali informazioni (assenti) sull'autonomia funzionale del nuovo ampliamento si dovrebbe "sostanzialmente" concludere che è un nuovo edificio per Carrescia?... Preciso che, nel caso in esame, l'edificio esistente non sarà soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi, nè a demolizione e ricostruzione, mentre l'Ampliamento si collocherà ovviamente in adiacenza all'edificio preesistente. ...
Non è nemmeno chiarito se il sito è in Lombardia o segue la legislazione nazionale.