Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Goodlift
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Iscritto il: gio gen 16, 2014 15:53

Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili

Messaggio da Goodlift »

Ciao a tutti,
mi trovo in una situazione a dir poco paradossale e avrei bisogno di un vostro consiglio.

Sto progettando un edificio residenziale di nuova costruzione (una 50ina di alloggi per circa 200 kW di centrale termica) ed il costruttore vorrebbe allacciarsi alla rete di teleriscaldamento urbana, anche perchè il regolamento energetico comunale prevede la possibilità di non installare pannelli solari termici in caso di allacciamento al TLR.
Ho richiesto allora al gestore del TLR i fattori di conversione in energia primaria, ottenendo la seguente risposta:
fp, nren = 1,07
fp, ren = 0

Secondo voi, come mi devo comportare di fronte ad una situazione del genere? In pratica il gestore del TLR mi sta dicendo che, se mi allaccio alla loro rete, non posso verificare i requisiti imposti dal DLgs 28/11 del 35% da fonte rinnovabile, nè tantomeno il 50% di copertura per l'acqua calda sanitaria. Mi sembra una cosa talmente assurda che mi viene il dubbio di sparare qualche cavolata.
Tony27
Messaggi: 40
Iscritto il: gio nov 27, 2014 09:31

Re: Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili

Messaggio da Tony27 »

Ciao,
a me sembra che i limiti imposti dal Dlgs 28/2011 (il 35% e il 50%) non debbano essere rispettati in caso di allaccio alla rete di teleriscaldamento.
Non mi è mai capitato un caso pratico, quindi aspetta qualche parere più autorevole che non vorrei aver detto una cavolata.
simcat
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Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili

Messaggio da simcat »

DL 28/2011 Allegato 3, comma 5.
Goodlift
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Iscritto il: gio gen 16, 2014 15:53

Re: Teleriscaldamento senza fonti rinnovabili

Messaggio da Goodlift »

Grazie ad entrambi per la risposta, sono andato a rivedermi l'allegato 3 dove c'è proprio scritto esplicitamente che "l’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria"

pertanto a livello normativo risulterei a posto per quanto riguarda il dlgs 28, ed idem trattandosi di regione Piemonte, in quanto i decreti attuativi della ex LR 13/07 prevedono la "riduzione del fabbisogno standard della quota di calore utilmente impiegabile proveniente da TLR"

resta da valutare però se, con fattori di conversione così bassi, il gioco valga la candela, in quanto utilizzando in legge 10 i valori di fp dichiarati, la classe energetica sarà decisamente scarsa
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