Buonasera,
sarebbe gradito parere circa la questione annosa degli scarichi a parete relativamente alla seguente situazione.
Si tratta di un condominio di 6 piani con due appartamenti per piano. Tutti gli appartamenti sono serviti da impianti autonomi con caldaia murale tipo C a gas e scarico a parete più precisamente sotto balcone. Le caldaie sono state installate in un arco di tempo compreso tra il 1996 e il 2012. E' palese la situazione di difformità da quelle che sono le leggi e le norme tecniche vigenti, anche perchè tutte le installazioni sono avvenute dopo l'entrata in vigore del DPR 412/93.
La polizia municipale ha effettuato sopralluogo e accertato la violazione facendo riferimento al regolamento comunale che è assai stringente in quanto parla solo ed esclusivamente di sbocco al tetto degli edifici e per giunta a distanza minima di 20 m da ostacoli ( pareti, parapetti ecc...).
A mio giudizio la soluzione , unica, sarebbe quella di installare due canne collettive, il che non comporta particolari problemi se non in un caso in cui dovrebbe sormontare gli stacchi della condotta del gas che alimentano i contatori del gas per ogni appartamento ( a proposito, ci sarebbero problemi?).
Alcuni condomini invece sostengono che, sentiti gli stessi vertici della polizia municipale e alcuni legali, il problema si risolverebbe sostituendo le attuali caldaie con generatori di classe 4 e 5 previste dalla UNI EN 297 ecc..
A mio parere, a parte che tale soluzione andrebbe contro con il regolamento comunale, resta il fatto che si partirebbe sempre da una situazione illegale, ossia queste caldaie dovevano essere installate con scarico al tetto.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà esprimere il proprio parere.
Saluti
Ancora sugli scarichi a parete
Moderatore: Edilclima
Re: Ancora sugli scarichi a parete
Se sono sotto balconi.. Magari cpn ringhiera..
Dubito che digeriscano la soluzione da 7129
Ionvedrei di portare singoli scarichi a tetto..
Mascheratida telaio colorato come la facciata
Bisogna forare i tterrazzi però
Dubito che digeriscano la soluzione da 7129
Ionvedrei di portare singoli scarichi a tetto..
Mascheratida telaio colorato come la facciata
Bisogna forare i tterrazzi però
Re: Ancora sugli scarichi a parete
I Comuni si devono adeguare:
Legge 90/2013 - Requisiti degli impianti termici:
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».
.... Ultima versione:
D.Lgs. 4 luglio 2014 , n. 102
Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica.
9. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
Legge 90/2013 - Requisiti degli impianti termici:
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».
.... Ultima versione:
D.Lgs. 4 luglio 2014 , n. 102
Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica.
9. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Ancora sugli scarichi a parete
Vero che i comuni devono adeguare i regolamenti, ma sul verbale di violazione fanno riferimento a quello esistente e chiedono di adeguare la soluzione. Ritengo che l'unica soluzione sia quella di canna fumaria collettiva.
Ringrazio chi ha postato e chi alo farà.
saluti
Ringrazio chi ha postato e chi alo farà.
saluti
Re: Ancora sugli scarichi a parete
Dal combinato disposto, il Regolamento comunale si ritiene automaticamente adeguato alle disposizioni dello Stato.... poi, se ci mettono anni a riscriverlo, è un problema loropisa ha scritto:Vero che i comuni devono adeguare i regolamenti, ma sul verbale di violazione fanno riferimento a quello esistente e chiedono di adeguare la soluzione.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Ancora sugli scarichi a parete
Scusa ma, secondo la clausola di cedevolezza, prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. 192/2005, Regioni e Province autonome hanno la possibilità di emanare restrizioni specifiche riguardo il campo di applicazioni dei vari dpr 412,dlgs 192, ecc..armyceres ha scritto:I Comuni si devono adeguare:
Legge 90/2013 - Requisiti degli impianti termici:
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».
Infatti, a mio parere, fermo restando quanto indicato a livello nazionale dalla legge 90/2013 e s.m.i., va sempre verificato il regolamento d'igiene locale e l'eventuale regolamento di condominio, che possono apportare alcune restrizioni in merito.
La pensate diversamente?
Re: Ancora sugli scarichi a parete
da dopo la legge 90 devono adeguare e poi magari più restrittivo
se no vale la 90
almeno credo e spero
se no vale la 90
almeno credo e spero