Mi trovo con un ufficio di circa 200mq .
Vi sono istallati 9 condizionatori solo per l'estivo a split di potenza 2.5 kw termici l'uno.
Le potenze sommate fanno 22,5Kw . A i sensi del DPR 74 ,devo considerarli impianto
sopra i 12kw per cui soggetti a controlli e anche alla redazione del libretto impianto
o devo considerare la realtà fisica nella quale i condizionatori hanno circuiti di piccola
potenza (mono) e pertanto non soggetti ad alcun controllo?
Nel DPR 74/2013 si dice di far riferimento alle definizioni del Dlg.192/05...ma
sono sempre valide o sono state abolite le definizioni dell'allegato A del 192?
Definizione d'impianto DPR74/2013
Moderatore: Edilclima
Re: Definizione d'impianto DPR74/2013
Questa è l'ultima definizione.....
Articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito in legge n.90/2013):
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito in legge n.90/2013):
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Definizione d'impianto DPR74/2013
Hai dimenticato l'ultima frase:
"Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Non che serva per la domanda, ma giusto per completezza
"Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Non che serva per la domanda, ma giusto per completezza