Quali norme UNI sono previste per collaudi di impianti di riscaldamento, condizionamento/raffrescamento, ventilazione meccanica e acqua calda/fredda sanitaria?
Leggi oltre al DM 37/2008?
Contrattualmente non sono previste norme UNI per il collaudo, ma essendo questo richiesto dal DM37/2008, non rispettarle vorrebbe dire non rispettare la regola dell'arte.
IO ho trovato
UNI 5364-1976 per riscaldamento ma si applica sopra i 175KW
UNI 11169-2006 per condizionamento aeraulici ( non applicabile, in quanto non si ha condizionamento, ma solo raffrescamento + vmc)
UNI 9182:2014 per acf/acs
UNI 12599-2001 per la vmc (ma non è applicabile al caso di residenze)
IMpianto con pdc geotermiche + pdc aria/acqua + solare termico + vmc.
Norme collaudo
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Norme collaudo
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Re: Norme collaudo
Mi sembra che ci sia tutto, ma non sono certo al 100%.
Re: Norme collaudo
Quali sono le norme che impongono il collaudo degli impainti????SuperP ha scritto:Quali norme UNI sono previste per collaudi di impianti di riscaldamento, condizionamento/raffrescamento, ventilazione meccanica e acqua calda/fredda sanitaria? Leggi oltre al DM 37/2008?
Il DM 37/2008 dice sempre "ove previsto dalle norme vigenti"
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Re: Norme collaudo
C'È anche uni 8199 per il collaudo acustico.
Che io sappia il collaudo non è obbligatorio se non nei casi previsti dalla legge per gli appalti pubblici.
Negli altri casi e' l'impresa che dichiara l'impianto a regola dell'arte e per farlo esegue in proprio le prove e verifiche necessarie.
Viceversa il committente lo scrive nel contratto.
Che io sappia il collaudo non è obbligatorio se non nei casi previsti dalla legge per gli appalti pubblici.
Negli altri casi e' l'impresa che dichiara l'impianto a regola dell'arte e per farlo esegue in proprio le prove e verifiche necessarie.
Viceversa il committente lo scrive nel contratto.
Re: Norme collaudo
Grazie Ronin.Ronin ha scritto:Che io sappia il collaudo non è obbligatorio se non nei casi previsti dalla legge per gli appalti pubblici. Negli altri casi e' l'impresa che dichiara l'impianto a regola dell'arte e per farlo esegue in proprio le prove e verifiche necessarie. Viceversa il committente lo scrive nel contratto.
Quindi anche a te non risultano leggi che obblighino il collaudo, se non nel pubblico o dove previsto contrattualmente.
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Re: Norme collaudo
non sono ben sicuro del contesto da cui nasce la domanda; per definizione:
collaudo= verifica di professionista terzo (non prog, non dll, non impresa) che l'impianto è conforme ai requisiti
prove e verifiche= quelle che l'impresa si fa per proprio conto per rilasciare la conformità
in linea di massima il collaudo degli impianti è richiesto nel campo delle opere pubbliche e nel campo delle opere soggette alle norme di prevenzione incendi. il 37/08 (e prima di lui la 46/90) nasce proprio per superare la necessità di collaudo degli impianti e porre la responsabilità della conformità in capo all'impresa.
il non obbligo di collaudo non significa che sugli impianti non vadano effettuate prove e verifiche (es. quelle sulle emissioni, sui rendimenti, sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza a pressione o elettrica come i differenziali, sulla tenuta a freddo e a caldo delle tubazioni, ecc.): chiaramente richiedere un collaudo, cioè l'intervento di un terzo "certificatore", è una tutela del committente, che quindi se lo ritiene utile lo inserisce nel contratto.
d'altro canto, anche se non inserito nel contratto, nulla vieta che il committente del lavoro richieda, invece che un collaudo, una perizia sulla conformità (tipo la dichiarazione di rispondenza): se l'impianto non è conforme, l'impresa incauta che ha rilasciato la conformità senza eseguire le prove e verifiche, passerà il suo brutto quarto d'ora.
collaudo= verifica di professionista terzo (non prog, non dll, non impresa) che l'impianto è conforme ai requisiti
prove e verifiche= quelle che l'impresa si fa per proprio conto per rilasciare la conformità
in linea di massima il collaudo degli impianti è richiesto nel campo delle opere pubbliche e nel campo delle opere soggette alle norme di prevenzione incendi. il 37/08 (e prima di lui la 46/90) nasce proprio per superare la necessità di collaudo degli impianti e porre la responsabilità della conformità in capo all'impresa.
il non obbligo di collaudo non significa che sugli impianti non vadano effettuate prove e verifiche (es. quelle sulle emissioni, sui rendimenti, sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza a pressione o elettrica come i differenziali, sulla tenuta a freddo e a caldo delle tubazioni, ecc.): chiaramente richiedere un collaudo, cioè l'intervento di un terzo "certificatore", è una tutela del committente, che quindi se lo ritiene utile lo inserisce nel contratto.
d'altro canto, anche se non inserito nel contratto, nulla vieta che il committente del lavoro richieda, invece che un collaudo, una perizia sulla conformità (tipo la dichiarazione di rispondenza): se l'impianto non è conforme, l'impresa incauta che ha rilasciato la conformità senza eseguire le prove e verifiche, passerà il suo brutto quarto d'ora.