Documentazione che installatore deve consegnare

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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SuperP
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Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

Mi chiamano in un condominio per questo.
Impianto con pdc geotermica, solare termico, pdc ad aria. Riscaldamento e raffrescamanto a soffitto radiatnte con attivazione di massa, vmc, deumidificazione (?).
Impresa installatrice altoatesina.
Ora il costruttore, prima di saldare, vuole avere tutti i documenti necessari per poi affidare ad un locale la manutenzione.
QUali documenti DEVE rilasciare l'installatore altoatesino per legge, al di là delle clausule contrattuali (che non conosco?).

Dal DM 37/2008 deve consegnare:
-Progetto (almeno, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare) a regola d'arte (rispetto indicazioni UNI etc) Aggiungo io che deve essere indicato, nella tavola o nella relazione, i calcoli termotecnici.
- DiCo con verifica funzionalità impianto, ontenende relazione tipologia materiali e progetto di cui sopra.
- Libretti d'uso e manutenzione componenti di impianto in italiano
- Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Dalla legge 10/1991 deve consegnare:
- progetto impianto riscaldamento corredato dalla legge 10 con verifiche energetiche

DPR 412/1993
- ??

Contabilizzazione
- Certificazioni MID dei singoli dispositivi
- ripartizione (in base a quele norma/legge?.... tanto qui faranno fisso 30% e70% in funzione del consumo.. 12 su 20 sono in carico al costruttore ;) )

DPR 74/2014
- Libretto impianto

As build (penso solo contrattuale)

Schema di regolazione (in base a quele norma/legge?)
- Descrizione del sistema di regolazione in centrale termica (in italiano) con rilascio delle password

ISPESL
- pratica ispesl se soggetta (non so quanto solare c'è)

Altro
- Certificati valvole sicurezza, vasi espansione, schede tecniche in italiano di tutti di componenti
- Libretto d'uso dell'impianto per il cliente finale?

Cosa dimentico?
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iltubo
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da iltubo »

Libretto F-gas se gli apparecchi hanno più di 3 Kg
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

iltubo ha scritto:Libretto F-gas se gli apparecchi hanno più di 3 Kg
Deve farla l'installatore?


Art. 2. Definizioni
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Art. 15. Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
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Manofthemoon
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da Manofthemoon »

alla faccia dell'impiantino, sarei curioso di vedere gli schemi...
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NoNickName
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
iltubo ha scritto:Libretto F-gas se gli apparecchi hanno più di 3 Kg
Deve farla l'installatore?
La tenuta del registro, no a meno che sia anche manutentore designato, ma siccome hai chiesto "Documentazione che installatore deve consegnare", la risposta è sì, deve consegnarlo debitamente compilato per le parti di sua competenza, e cioè la pagina uno (anagrafica e descrizioni generali), deve comprovare la verifica delle perdite e deve dichiarare quanto gas ha caricato (se lo ha caricato).
Ovviamente l'installatore deve essere iscritto al registro nazionale: http://www.fgas.it/RicercaSezC
Se la potenza frigorifera supera i 12kW, si applicano anche le prescrizioni del DPR 74/2013 (ma queste non sono a carico dell'installatore).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

probabilmente ci saranno vasi d'espansione sopra i 50 l, quindi richiesta di immaricolaazione all'INAIL per attr. in pressione e poi richiesta di verifica di messa in servizio, nel caso non rientrino nell'impianto da raccolta R.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

claudioedil ha scritto:probabilmente ci saranno vasi d'espansione sopra i 50 l, quindi richiesta di immaricolaazione all'INAIL per attr. in pressione e poi richiesta di verifica di messa in servizio, nel caso non rientrino nell'impianto da raccolta R.
mi sfugge
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da redHat »

claudioedil ha scritto:probabilmente ci saranno vasi d'espansione sopra i 50 l, quindi richiesta di immaricolaazione all'INAIL per attr. in pressione e poi richiesta di verifica di messa in servizio, nel caso non rientrino nell'impianto da raccolta R.
Interessante, ma per una notizia simile dovresti almeno citare la fonte normativa, dato che a me sembra una sparata bella e grossa.
Per quella che é la mia esperienza l'omologazione e verifica da parte dell'Ispesl-INAIL dei vasi di espansione inseriti in impianti con potenza inferiore a 35kW é obbligatoria solo se il prodotto PxV é superiore a 8000 o se la pressione di esercizio é superiore a 12bar (art. 4 DM 21/05/1974).
Quindi a meno che il vaso di espansione non abbia un volume di almeno 1500 litri (!) o l'impianto non abbia una potenza superiore a 35kW la denuncia/verifica non è necessaria (art. 6 DM 01/12/1975).
Se vuoi dimostrare il contrario cita la fonte, grazie.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

L'impianto in se non è soggetto a INAIL per la parte dei generatori pompe di calore. Sul solare nemmeno, dovrebbe essere < 50m2 o 35kW.
Cmq hanno installato tutto materiale che NON ha libretti di uso e manutenzione, installazione etc in italiano. VMC finlandese, pdc geotermica e aerotermcia slovacche.. non ci sono centri di assistenza in italia nemmeno!! Devo ancora capire i pannelli solari (che sono misti FV+termico) da dove arrivino.
Il produttore di pdc slovacche mi dice poi che aloro non risultano vendite in italia.

IN questo caso il codice del consumo, si applica? Io penso di si.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

non mi sto riferendo al DM sugli impianti termici, ovvero la raccolta R, ma al DM 329/2004 - regolamento per la messa in servizio delle attrezzature in pressione - SuperP aveva già scritto che non aveva impianto soggetto alla raccolta R, o meglio così ho capito io.

la dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per volumi superiori ai 50 l, se la pressione di progetto dell'attr. non è superiore ai 12 bar.
l'esonero per la verifica di messa in servizio è regolata invece dall'art. 5 del DM329/2004 lì c'è la questione del valore limite 8.000 barxl, però attenzione solo se sono recipienti semplici a pressione - se, come normalmente ho visto, l'attr. in pressione è marcata CE ai sensi della direttiva PED (97/23) non vale l'esclusione.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:IN questo caso il codice del consumo, si applica? Io penso di si.
Se è stato fatturato a persona fisica sì.

p.s. La Slovacchia è in UE, quindi si applicano tutte le direttive, regolamenti e norme armonizzate. Il responsabile della verifica di conformità è il mandatario della società slovacca in Italia.
Se non c'è mandatario, perchè il produttore non intendeva esportare il prodotto, il responsabile è colui che ha immesso il prodotto sul mercato italiano.

p.p.s. a me risulta che TUTTI i recipienti in pressione, salvo quelli molto piccoli, devono essere marcati PED, secondo le categorie di appartenenza e il fattore di rischio corrispondente. E' irrilevante l'assoggettabilità dell'impianto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

ci sono due norme per i recipienti a pressione in Europa
la direttiva 97/23, cosiddetta PED
la direttiva per i recipienti semplici a pressione, anzi sono state emanate più direttive, l'ultima quest'anno
ad es. un serbatoio per aria compressa potrebbe benissmo avere la marcatura CE come recipiente semplice e non come PED, così come penso anche i vasi d'espansione - purtroppo però io li ho sempre visti marcati PED ultimamente, per cui si "autoescludono dalle esclusioni" del DM 329/04
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

Quella che dici tu è solo per serbatoi di aria compressa e azoto, direttiva 2009/105/EC cosidetta SPVD.
I vasi di espansione non rientrano nella SPVD, perchè contengono anche acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Se è stato fatturato a persona fisica sì.
E' fatturato al costruttore edile o all'immobiliare.
Quindi secondo te non si applica??
NoNickName ha scritto:p.s. La Slovacchia è in UE, quindi si applicano tutte le direttive, regolamenti e norme armonizzate. Il responsabile della verifica di conformità è il mandatario della società slovacca in Italia.
Se non c'è mandatario, perchè il produttore non intendeva esportare il prodotto, il responsabile è colui che ha immesso il prodotto sul mercato italiano.
Spiega meglio per favore.
Resposabile della verifica di conformità? CHi è? E csa è la verifica di conformità? Come posso avere le istruzioni in italiano per la manutenzione?
claudioedil ha scritto:ci sono due norme per i recipienti a pressione in Europa la direttiva 97/23, cosiddetta PED, la direttiva per i recipienti semplici a pressione
ad es. un serbatoio per aria compressa potrebbe benissmo avere la marcatura CE come recipiente semplice e non come PED, così come penso anche i vasi d'espansione - purtroppo però io li ho sempre visti marcati PED ultimamente, per cui si "autoescludono dalle esclusioni" del DM 329/04
Scusa ma non sono afferrato nel campo. La direttiva PED dice (art 2) che sono esclusi i recipenti a pressioni se <25l e <12 bar oppure se <50 litri. Quindi se superiori a 50 litri, sono soggetti alla PED.
Ma cosa si deve fare? All'art 4 si parla di verifica obbligatori di primo impianto o messa in servizio, dicendo che i vasi installati e assembrati dall'utlilizzatore sono soggetti al verriica per messa in servizio. Tale verifica deve essere su richiesta dell'azienda utilizzatrice (chi, il condominio???).
Al punto 5 mi dice però che sono esclusi dal controllo della messa in servizio i recipienti in pressione di cui al dlgs 311/91 se P<12bar e PxV<8000bar*l. Il dlgs 311/91 riguarda i vasi di espansione tipici degli impianti di riscaldamento. In questo caso, l'art 6 dice cosa fare per la messa in servizio (ovvero una dichiarazione).
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

NoNickName ha scritto:Quella che dici tu è solo per serbatoi di aria compressa e azoto, direttiva 2009/105/EC cosidetta SPVD.
I vasi di espansione non rientrano nella SPVD, perchè contengono anche acqua.
--
in effetti per i vasi d'espansione ho scritto "penso" - perché in linea di principio l'acqua in pressione non pone i problemi di un gas in pressione, pensa ai radiatori, agli accumuli, ai puffer - ecco perché pensavo non peggiorativo dal punto di vista tecnico la condizione che ci sia l'acqua con l'azoto - da verificare
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Se è stato fatturato a persona fisica sì.
E' fatturato al costruttore edile o all'immobiliare.
Quindi secondo te non si applica??
Direi di no, perchè l'immobiliare non ha venduto una caldaia ad un privato.
SuperP ha scritto:Spiega meglio per favore.
Resposabile della verifica di conformità? CHi è? E csa è la verifica di conformità? Come posso avere le istruzioni in italiano per la manutenzione?
Innanzitutto è un obbligo immettere sul mercato macchine con istruzioni nella lingua dell'utilizzatore. Questa è una regola generale, a cui ci sono eccezioni (per esempio se la macchina richiede una conoscenza specifica derivante da un programma di apprendimento obbligatorio presso il costruttore. In questo caso la legge ammette che le istruzioni d'uso possano essere rilasciate anche solo in una delle lingue ufficiali dell'Unione, tra cui ahimè c'è anche lo Slovacco).
L'obbligo del rilascio delle istruzioni in lingua italiana non è in capo al solo produttore, a meno che sia esso stesso a immettere il prodotto sul mercato europeo.
L'obbligo è infatti in solido con il suo mandatario (per esempio: una rete di distribuzione esclusivista), oppure se l'acquisto è estemporaneo e non continuativo (per esempio: il costruttore edile compra saltuariamente in Slovacchia e installa in Italia, in assenza di rete di vendita diretta o indiretta del produttore) l'obbligo è in capo al costruttore stesso, per la precisione a colui che immette la macchina sul mercato italiano.
Se tuttavia la macchina non era destinata all'esportazione dalla Slovacchia, le cose si complicano, perchè potrebbe essere che in Slovacchia vi siano norme nazionali non ancora armonizzate con le direttive europee. In questo caso è obbligo di chi immette sul mercato italiano, cioè chi ha acquistato in Slovacchia e venduto in Italia, verificare quali e quante direttive si applicano, se sono state applicate, e produrre la documentazione relativa, cioè sostanzialmente la dichiarazione di conformità con le norme armonizzate applicabili.
Prima di tutto bisogna capire chi ha comprato che cosa in Slovacchia, e se costui ha venduto o installato.
Poi bisogna capire di che tipo di oggetto si tratta. Se, faccio un esempio ad absurdum, si trattasse di una caldaia con obbligo di conduzione da parte di fuochista abilitato, decade anche l'obbligo delle istruzioni in lingua italiana, perchè si suppone che il fuochista sappia condurre una caldaia a prescindere.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Innanzitutto è un obbligo immettere sul mercato macchine con istruzioni nella lingua dell'utilizzatore.
Questo obbligo deriva da che norma? Io pensavo al codice del consumo!
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Innanzitutto è un obbligo immettere sul mercato macchine con istruzioni nella lingua dell'utilizzatore.
Questo obbligo deriva da che norma? Io pensavo al codice del consumo!
Dalla direttiva macchine. 2006/42/EC. Allegato I, articolo 1.7.4 e seguenti.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

Grazie a tutti..
se avete da aggiungere aggiungete..

PS:
resta sempre la mia domanad

Libretto F-gas se gli apparecchi hanno più di 3 Kg
Deve farla l'installatore?


Art. 2. Definizioni
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Art. 15. Registro dell'impianto
1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: resta sempre la mia domanad
Porcozio, con la fatica che mi costa risponderti, neanche leggi... :mrgreen: :lol:
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Porcozio, con la fatica che mi costa risponderti, neanche leggi... :mrgreen: :lol:
Scusa.. me l'ero dimenticata.. sono fuso oggi.. l'avevo letta la risposta..
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Quella che dici tu è solo per serbatoi di aria compressa e azoto, direttiva 2009/105/EC cosidetta SPVD.
I vasi di espansione non rientrano nella SPVD, perchè contengono anche acqua.
SuperP ha scritto:Scusa ma non sono afferrato nel campo. La direttiva PED dice (art 2) che sono esclusi i recipenti a pressioni se <25l e <12 bar oppure se <50 litri. Quindi se superiori a 50 litri, sono soggetti alla PED.
Ma cosa si deve fare? All'art 4 si parla di verifica obbligatori di primo impianto o messa in servizio, dicendo che i vasi installati e assembrati dall'utlilizzatore sono soggetti al verriica per messa in servizio. Tale verifica deve essere su richiesta dell'azienda utilizzatrice (chi, il condominio???).
Al punto 5 mi dice però che sono esclusi dal controllo della messa in servizio i recipienti in pressione di cui al dlgs 311/91 se P<12bar e PxV<8000bar*l. Il dlgs 311/91 riguarda i vasi di espansione tipici degli impianti di riscaldamento. In questo caso, l'art 6 dice cosa fare per la messa in servizio (ovvero una dichiarazione).

Quindi, per la diretteiva PED, devo chiedere anche omologazione dei vasi di espansione?
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

Sì, il certificato di conformità allegato al vaso.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Sì, il certificato di conformità allegato al vaso.
Scusa.. un certificato allegato ad un vaso è un documento che accompagna il vaso. Una messa in servizio è altro.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Sì, il certificato di conformità allegato al vaso.
Scusa.. un certificato allegato ad un vaso è un documento che accompagna il vaso. Una messa in servizio è altro.
Momento. Hai chiesto "omologazione" nel post precedente. La certificazione PED è già un'omologazione, nel senso che è idoneo agli scopi indicati nella sua destinazione d'uso.
Il passo successivo è la DICO dell'installatore, che afferma che lo ha installato (assieme a tutto il resto dell'impianto) secondo le indicazioni del costruttore/i, le leggi applicabili in vigore e la prassi/consuetudine della buona tecnica.
Terzo passo è la messa in servizio dell'impianto, ivi compresa la verifica e l'eventuale adeguamento della pressurizzazione del vaso, ma qua non saprei dirti perchè il commissioning non è il mio campo da gioco.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

SuperP ha scritto:
Quindi, per la diretteiva PED, devo chiedere anche omologazione dei vasi di espansione?
preciso solo per evitare il fraintendimento che ne è seguito: il DM 329/04 a cui facciamo riferimento non è la direttiva PED, ma è il regolamento italiano per la messa in servizio e l'utilizzo di tutti i tipi di attrezzature in pressione, a meno delle esclusioni che lì dentro sono elencate.
Quindi, non devi chiedere l'omologazione, ma il primo passo è la richiesta di immatricolazione al dipartimento INAIL competente, a cui segue o meglio farlo contestualmente, la richiesta di verifica di messa in servizio - tutto questo se valgono i presupposti già visti prima.
Si scampa alla verifica di messa inservizio, se si riesce a dichiarare l'impianto come insieme (definizione da direttiva PED); altrimenti secondo lo stesso DM non si può neanche mettere in servizio l'attr. senza l'effettuazione della verifica stessa in seguito alla richiesta.
La marcatura CE del vaso, obbligatoria per la direttiva applicata, PED in questo caso, e il DICO saranno da allegare normalmente alla richiesta di verifica di messa in servizio.
SuperP
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

claudioedil ha scritto:preciso solo per evitare il fraintendimento che ne è seguito: il DM 329/04 a cui facciamo riferimento non è la direttiva PED, ma è il regolamento italiano per la messa in servizio e l'utilizzo di tutti i tipi di attrezzature in pressione, a meno delle esclusioni che lì dentro sono elencate.
Si è vero. Sono stato molto impreciso.
claudioedil ha scritto:Quindi, non devi chiedere l'omologazione, ma il primo passo è la richiesta di immatricolazione al dipartimento INAIL competente, a cui segue o meglio farlo contestualmente, la richiesta di verifica di messa in servizio - tutto questo se valgono i presupposti già visti prima.

Nel DM trovo quanto sotto329/04
art 2 che sono esclusi i recipenti a pressioni se <25l e <12 bar oppure se <50 litri. Quindi se superiori a 50 litri, sono soggetti al DM329/04.
art 4 si parla di verifica obbligatori di primo impianto o messa in servizio, dicendo che i vasi installati e assembrati dall'utlilizzatore sono soggetti al verriica per messa in servizio. Tale verifica deve essere su richiesta dell'azienda utilizzatrice (chi, il condominio???).
Al punto 5 mi dice però che sono esclusi dal controllo della messa in servizio i recipienti in pressione di cui al dlgs 311/91 se P<12bar e PxV<8000bar*l. Il dlgs 311/91 riguarda i vasi di espansione tipici degli impianti di riscaldamento. In questo caso, l'art 6 dice cosa fare per la messa in servizio (ovvero una dichiarazione).

A me quindi sembra che non sia da fare, richiesta di immatricolazione Inail ne verifica di messa in servizio (è già in servizio da un anno.. )
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

In generale, se dovesse servire, puoi fare quello che fanno i costruttori di chiller con i ricevitori di liquido. Siccome il vincolo di volume è "per ricevitore" o "per vaso", ma non si dice nulla sulla somma dei volumi dei vasi, se ne hai uno per esempio da 80 litri, ne fai mettere 2 da 40 litri e sei a posto.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

SuperP ha scritto:
A me quindi sembra che non sia da fare, richiesta di immatricolazione Inail ne verifica di messa in servizio (è già in servizio da un anno.. )
come si diceva prima, guarda la marcatura CE dei tuoi vasi d'espansione, se è PED (97/23) allora non sei nell'esclusione - comunque l'immatricolazione è sempre obbligatoria, l'esclusione riguarda solo la verifica di messa in servizio.
le due cose sono a carico dell'utilizzatore.
se è già in funzione, non esime dal renderlo a norma, bisognerebbe parlare con il dipartimento INAIL competente

giusto il suggerimento di NNN, anch'io ho fatto fare questo passaggio nel caso di un un impianto di riscaldamento passato da primario vapore a acqua calda.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

ATTENZIONE:.
IN un articolo di un responsabile INAIL, scritto sul solare leggo
7. Il Pannello Solare come Attrezzatura a Pressione
Il pannello solare è a tutti gli effetti una attrezzatura a pressione; esso rientra nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE, denominata Direttiva PED, tenuto conto che è progettato per pressioni di esercizio maggiori di 0,5 bar. Ciò è confermato dalle linee guida fornite in ambito comunitario per la corretta applicazione della direttiva stessa (cfr. GL 2/23).
Ai sensi della Direttiva PED (cfr. GL 2/13 e Fig. 8) un’attrezzatura contenente acqua, esposta a qualsiasi forma di riscaldamento e soggetta a rischio di surriscaldamento, qualora sia destinata a produrre vapore o acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110 °C deve essere classificata tenendo conto della tabella 5 dell’Allegato 2 della direttiva (cfr. Fig. 9); in tutti gli altri casi verrà considerata comunque un recipiente (cfr. GL 2/6) e sarà classificata secondo le tabelle 2 e 4 dello stesso allegato (cfr. Figg. 10 e 11), a seconda che contenga acqua o comunque fluido del gruppo 2 la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è maggiore o minore di 0,5 bar relativi.
Premesso ciò, per la classificazione di un collettore solare ai sensi della direttiva, esso, in quanto attrezzatura a pressione, deve essere considerato come uno scambiatore di calore contenente acqua surriscaldata (con additivi) alle massime temperature permesse più alte di 110°C (cfr. GL 2/23). Pertanto, verrà classificato: - secondo la tabella 5 qualora esposta a rischio di surriscaldamento, ovvero la sua temperatura massima ammissibile risulti minore della più alta temperatura possibile, determinata con riferimento alla temperatura raggiunta sia dal materiale che dal fluido contenuto (si noti che le condizioni di ristagno devono essere comprese nelle normali condizioni operative);
- secondo la tabella 2 o 4 in caso contrario, a seconda che il fluido superi o meno di 0,5 bar relativi la tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile.
Nell’applicazione delle tabelle suddette va considerato che il singolo pannello solare, per la pressione massima ammissibile e per lo scarso contenuto di acqua, rientra normalmente nell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva: in tal caso esso deve pertanto essere progettato e fabbricato secondo una corretta prassi costruttiva che garantisca la sicurezza di utilizzazione, non deve recare la marcatura CE ma una marcatura che consenta l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, deve inoltre essere corredato da sufficienti istruzioni per l'uso.
Qualora le attrezzature sono assemblate sul luogo di impianto sotto la responsabilità di un installatore, l’insieme che ne deriva deve soddisfare i requisiti dell’allegato I della Direttiva, qualora almeno un’attrezzatura, esclusi gli accessori di sicurezza, sia di categoria maggiore o uguale ad uno e sia pertanto marcata CE. In tal caso la valutazione dell’integrazione dell’insieme e della protezione dell’insieme contro il superamento dei limiti operativi permessi deve essere condotta alla luce della più alta categoria della singola attrezzatura a pressione PED.


Con la parola attrezzature cosa intente? i componenti del pannello solare o i pannelli solari stessi ?
Quindi? Va fatta la PED?
Giuro che non ci capisco una mazza della PED.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

La definizione di ATTREZZATURE IN PRESSIONE è nella stessa direttiva. Sostanzialmente tutto ciò che contiene un fluido in pressione >0.5bar, tranne aria e azoto.
Il fascicolo PED va fatto se il prodotto p x V supera un determinato valore per lo specifico fluido di cui trattasi. Nel caso di acqua o soluzioni acquose (gruppo 2) la categoria 1 arriva a p x V = 200 bar litro con V > 1 litro.
In categoria 1 si può fare un'autodichiarazione allegata al DiCo o meglio la DiCo può includere gli estremi della PED.
Gli accessori a pressione (valvolame e raccorderia) e accessori di sicurezza (valvole di sicurezza, tappi fusori, ecc) sono sempre in categoria IV (la più alta) e quindi sono sempre corredati da dichiarazione di conformità CE/PED.
Le tubazioni sono esenti PED (non è proprio così, ma passami la semplificazione).
I recipienti a pressione invece devono essere calcolati sulla base del p x V come si è detto.
Dalla categoria 2 in avanti bisogna fare un fascicolo tecnico e altre cose, tipo l'ispezione di tipo o campione da parte di un ispettore.
Nell'impianto solare l'unico recipiente in pressione è il vaso d'espansione, che generalmente è esente dato l'esiguo volume.
Correttamente quindi il tecnico dell'INAIL ti ha suggerito di fare una autodichiarazione, senza marcatura CE, grazie alla clausola di salvaguardia che presume l'assieme conforme in assenza di marcatura, per la sola categoria I.
E altrettanto correttamente il tecnico INAIL ti dice che se uno o più componenti, esclusi quelli di sicurezza che sono di default già in categoria IV e le tubazioni che sono esenti, supera la categoria I, allora bisogna fare la "valutazione dell'integrazione dell'assieme" cioè quello che io chiamo fascicolo tecnico o dossier tecnico.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Nell'impianto solare l'unico recipiente in pressione è il vaso d'espansione, che generalmente è esente dato l'esiguo volume.
Nel documento si legge che il pannello solare è una attrezzatura a pressione!
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:
NoNickName ha scritto:Nell'impianto solare l'unico recipiente in pressione è il vaso d'espansione, che generalmente è esente dato l'esiguo volume.
Nel documento si legge che il pannello solare è una attrezzatura a pressione!
Ehm, sì, diciamo che intendevo dire che il vaso di espansione è l'unico recipiente in pressione OLTRE al pannello solare stesso.
A rigore di termini è certamente un'attrezzatura in pressione, ma non è detto che sia un recipiente in pressione.
Infatti se è un pannello solare realizzato con solo tubi, ricade nelle esclusioni del p x V, ed in quel caso il calcolo va fatto sul p x DN.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da claudioedil »

non voglio fare il pedante, ma voglio solo precisare qualche termine usato per evitare fraintendimenti, perché su questo tema c'ho sbattuto la testa qualche volta e la mancanza di rigore terminologico a volte mi ha fregato.
NoNickName ha scritto:La definizione di ATTREZZATURE IN PRESSIONE è nella stessa direttiva. Sostanzialmente tutto ciò che contiene un fluido in pressione >0.5bar, tranne aria e azoto.
attenzione che la possibilità di marcare l'attr. in pressione secondo la direttiva delle attrezzautre semplici, è data al solo costruttore ovviamente; quindi sarà normale trovare recipienti di aria marcati PED - infatti in questa normativa non si parla neppure di aria e azoto, ma di due gruppi di fluidi, pericolosi e non pericolosi. Quello che conta è quindi a cosa possano essere destinate le attr., non come vengono utilizzate, ai sensi della marcatura.
NoNickName ha scritto: Correttamente quindi il tecnico dell'INAIL ti ha suggerito di fare una autodichiarazione, senza marcatura CE, grazie alla clausola di salvaguardia che presume l'assieme conforme in assenza di marcatura, per la sola categoria I.
E altrettanto correttamente il tecnico INAIL ti dice che se uno o più componenti, esclusi quelli di sicurezza che sono di default già in categoria IV e le tubazioni che sono esenti, supera la categoria I, allora bisogna fare la "valutazione dell'integrazione dell'assieme" cioè quello che io chiamo fascicolo tecnico o dossier tecnico.
In realtà le categorie soggette alla marcatura sono la I-II-III e IV - le esclusioni di cui parla NNN sono "al di sotto" della categoria I (art. 3 c. 3), vedi anche il testo del tecnico INAIL.
Più complicata la questione degli insiemi; l'installazione di più attr. in un impianto non costituisce un insieme di per sé, difficile che un installatore si prenda la briga di fare la marcatura PED di un insieme di attr. in pressione installate in un impianto - più semplicemente a mio avviso bisogna prevedere il livello di protezione adeguato alla categoria più alta installata nell'impianto.
La marcatura CE-PED di un insieme è altra cosa.
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Re: Documentazione che installatore deve consegnare

Messaggio da NoNickName »

Osservazioni corrette. Avevo ipersemplificato, dal momento che SuperP aveva solo bisogno di un chiarimento.
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